La nuova liquidazione dei compensi: ecco i parametri applicabili agli avvocati

Il Ministro della Giustizia ha adottato il regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi alle professioni regolamentate. Il regolamento consta di 42 articoli e per quanto riguarda gli avvocati anche della tabella a [riferibile all’attività civile, amministrativa e tributaria] e della tabella b [riferibile all’attività penale], allegate alla normativa.

Addio definitivo alle tariffe. L’articolo 1 regola l’ambito di applicazione e stabilisce i principi generali in tema di liquidazione dei compensi. L’intero capo secondo e cioè gli articolo da 2 a 14 è invece dedicato proprio alle regole concernenti la professione forense. Il capo terzo articolo 15-29 è dedicato ai dottori commercialisti e agli esperti contabili e prevede sia parametri generali applicabili a questa professione, sia parametri specifici per attività tipiche del commercialista liquidazioni d’azienda, valutazioni e perizie, revisioni contabili, tenuta della contabilità, formazione del bilancio, operazioni societarie, la consulenza contrattuale ed economica-finanziaria, l’assistenza in procedure concorsuali, l’assistenza e la rappresentanza tributaria, lo svolgimento della funzione di sindaco . Il capo quarto articolo 30-32 è dedicato ai notai, mentre il capo quinto articolo 33-39 è riferibile alle professioni cosiddette dell’area tecnica. Da segnalare che, ai sensi dell’articolo 41, le disposizioni di cui trattasi si applicheranno alle liquidazioni successive all’entrata in vigore del regolamento. Allorquando quest’ultimo entrerà in vigore, e cioè il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, le tariffe, ancor oggi in vigore in virtù di una norma transitoria contenuta nella legge 24 marzo 2012, numero 27, dovranno considerarsi definitivamente abrogate. Sfera di applicazione del regolamento e principi generali. In virtù di quanto dispone l’articolo 1, l’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti tutti quelli indicati nel regolamento e quindi non solo gli avvocati si attiene, in difetto di accordo, alle disposizioni regolamentari. Intanto giova osservare che nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare, ivi comprese quelle concordate in modo forfettario. Inoltre non sono ricompresi gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista per lo svolgimento del mandato sono da ricomprendersi nelle spese. Per contro il compenso liquidato comprende l’intero corrispettivo per la prestazione professionale e quindi copre anche le attività accessorie della stessa. Nel caso di incarico collegiale il compenso rimane unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Interessante notare che laddove l’incarico sia conferito ad una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche nel caso in cui la prestazione sia eseguita da più soci. Infine, e non poteva essere diversamente, l’articolo 1 sopra citato, prevede che nel caso di incarico non concluso, oppure di prosecuzione di incarichi precedenti, si debba tener conto dell’opera effettivamente svolta dal professionista. Ma non v’è dubbio che la disposizione più importante relativa ai principi generali sia quella contenuta nell’articolo 1, comma 6, in virtù della quale in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, per la liquidazione del compenso indicate nelle tabelle indicate, sono vincolanti per la liquidazione stessa che rimane quindi ancorata ad un principio di discrezionalità dell’organo giurisdizionale. Le disposizioni più significative per gli avvocati la distinzione tra l’attività giudiziale vera e propria e quella stragiudiziale. Per quanto attiene alla professione forense occorre immediatamente evidenziare come il regolamento distingua le prestazioni professionali in attività giudiziale e attività stragiudiziale. Le attività giudiziali, a loro volta, sono suddivise in penale, civile, amministrativa e tributaria. Ai sensi dell’articolo 3 l’attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell’affare, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata e anche dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente. Come vedremo tra poco l’elemento dei vantaggi patrimoniali e non conseguiti dal cliente diventa momento importante per la determinazione del compenso anche nel caso in cui l’attività professionale riguardi la sfera giudiziale. Un ulteriore parametro per la liquidazione dell’attività stragiudiziale è anche quello dell’eventuale urgenza della prestazione. Nel valutare il compenso si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse. Interessante constatare che l’articolo 3, comma 3, prevede un aumento del compenso sino al 40% quindi un aumento significativo laddove l’affare si concluda con una conciliazione. In altre parole, il Ministro intende sostanzialmente premiare quei professionisti che riusciranno a trovare un accordo transattivo con conseguente effetto deflattivo sul carico giudiziario , tanto da riconoscere a questi un aumento del compenso. Vedremo tra poco come la conciliazione sia ritenuta obbiettivo importante anche nel caso di attività giudiziale visto che laddove effettivamente realizzata porta, anche in questo caso, un aumento del compenso sia pure solo nella misura del 25%. A proposito dell’attività giudiziale giova immediatamente osservare come il regolamento raggruppi quella civile, amministrativa e tributaria per le quali è prevista, dall’articolo 4, una distinzione nelle seguenti fasi a fase di studio della controversia b fase di introduzione del procedimento c fase istruttoria d fase decisoria e fase esecutiva. Per quanto invece attiene all’attività giudiziale penale, l’articolo 12 prevede che la stessa venga distinta in a fase di studio b fase di introduzione del procedimento c fase istruttoria procedimentale [cioè quella relativa alle indagini preliminari] o processuale [ovverosia la fase istruttoria del dibattimento] d fase decisoria e fase esecutiva. Nel caso in cui il procedimento penale o il processo non vengano portati a termine per qualsiasi motivo e anche per sopravvenute cause estintive del reato si pensi alla prescrizione o alla remissione della querela o alla morte del reo , l’avvocato ha il diritto al compenso per l’opera effettivamente svolta. La determinazione del compenso per l’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria. Per queste attività le norme più significative sono senz’altro gli articolo 4 e 11 del regolamento. Nella liquidazione del compenso il giudice deve tener conto del valore e della natura della causa ed anche della sua complessità. Come accennavamo poc’anzi a proposito dell’attività stragiudiziale, anche in questo caso si tiene conto dei risultati raggiunti e soprattutto dei vantaggi, anche quelli non patrimoniali, conseguiti dal cliente. Se l’avvocato difende più persone con la stessa posizione processuale il compenso può essere aumentato fino al doppio e se il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato sino al 25%. Il giudice, ai sensi dell’articolo 11, può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete ferma comunque l’applicazione delle regole generali di cui all’articolo 1 quelle regole che, è bene ricordarlo, valgono non solo per la professione forense ma anche per tutte le altre professioni interessate al regolamento e dei criteri indicati nell’articolo 4. Il compenso è sempre liquidato per fasi cioè quelle indicate nell’articolo 4 richiamate in precedenza . L’articolo 11 stabilisce poi quale attività o atto debba intendersi ricompreso in ogni fase. Interessante segnalare che per le controversie superiori ad € 1.500.000,00 il giudice, pur tenendo conto dei valori di liquidazione riferibili allo scaglione di valore immediatamente più basso, liquiderà il compenso tenendo conto appunto della natura del procedimento e anche dell’importanza dello stesso. Così com’è interessante notare che per le procedure concorsuali si applicano, per analogia, i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili. Infine, vale senz’altro la pena evidenziare come l’articolo 10 preveda una drastica riduzione del compenso di regola, del 50% per l’avvocato del soccombente nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell’articolo 96 c.p.c. ovvero nei casi di inammissibilità, improponibilità, improcedibilità della domanda od anche di dichiarazione di manifesta infondatezza nel merito. Liquidazione del compenso per l’attività giudiziale penale. Gli articolo 12 e 14 sono di grande interesse per quanto attiene alla liquidazione del compenso nell’attività giudiziale penale. Anche nel caso di procedimento penale il giudice, nella liquidazione, deve tener conto della natura, della complessità, della gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni, del pregio dell’opera prestata, del numero e dell’importanza delle questioni trattate e anche dell’eventuale urgenza della prestazione. Anche nella fase penale si deve tener conto del risultato ottenuto ed anche del vantaggio sia civile che non patrimoniale conseguito dal cliente. Importante il parametro di liquidazione per l’avvocato che difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico, in questo caso, può essere aumentato fino al doppio. Stesso parametro si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l’avvocato difende una parte contro più parti. Per l’assistenza d’ufficio a minori il compenso può essere diminuito sino alla metà. Dall’esame dell’articolo 14 emerge che la determinazione del compenso penale è fondata sui parametri specifici indicati in tabella b . Anche in ambito penale il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione di circostanze concrete. Anche nell’attività penale il compenso viene liquidato per fasi. L’articolo 14 poi evidenzia per ogni singola fase quali sono gli atti e le attività ad esse riferibili. Il compenso penale comprende, ai sensi del combinato disposto degli articolo 1, comma 3, e 14, comma 8, ogni attività accessoria accessi agli uffici pubblici, trasferte, corrispondenza anche telefonica o telematica, oneri amministrativi o fiscali, sessioni per rapporti con i colleghi, con gli ausiliari, con i consulenti, con gli investigatori e con i magistrati . Da segnalare infine, per quanto attiene alla sfera penale, l’articolo 13 che attiene ai parametri previsti per l’attività giudiziale penale relativi alla parte civile ed anche al responsabile civile costituito in giudizio. La semplificazione in discutibile. E’ davvero difficile, a parere di chi scrive, stabilire se l’addio alle tariffe sia da considerarsi in maniera positiva o meno. E’ certo però che le tariffe sia per struttura, sia per i meccanismi di determinazione del compenso soprattutto quelli relativi alla materia penale , apparivano oggettivamente obsolete da tempo. Abbandonarle al loro destino pare quindi una scelta giusta. Peraltro non v’è dubbio che il regolamento di cui trattasi ha portato un ulteriore effetto immediato quello della semplificazione. Grazie alle regole generali nonché a quelle specifiche che riguardano la professione forense, grazie anche alle tabelle a e b , pare più semplice e più agevole determinare il compenso dovuto agli avvocati. Da valutarsi in maniera positiva anche il potere discrezionale sulla determinazione del compenso lasciato al giudice, per le attività giudiziali, potere che consente a quest’ultimo di derogare, per circostanze concrete specifiche, al criterio di determinazione, di volta in volta richiamato dal regolamento. L’utilizzo corretto di tale potere infatti consentirà, in quei casi effettivamente particolari, di dare il giusto peso economico alla prestazione offerta dal professionista. Semmai qualche dubbio può sollevarsi non tanto sull’individuazione delle varie fasi indicate dal regolamento per le attività giudiziali tutte ivi compresa quella penale , quanto sull’individuazione di ciò che è ricompreso in ogni singola fase. In certi casi sembra infatti, a chi scrive, che non si siano considerate tutte le possibili attività che l’avvocato può esercitare. E’ altresì vero che lo stesso Ministro probabilmente si è reso conto di ciò visto e considerato che tanto nell’articolo 11 per le attività civili, amministrative e tributarie , tanto nell’articolo 14 per l’attività penale , allorquando specifica ciò che deve ricomprendersi per ogni singola fase, non manca mai di ricordare che ciò avviene a titolo di esempio. Quindi è lo stesso regolamento che in pratica ritiene non esaustiva l’indicazione delle attività della singola fase.