Vendita di casa prefabbricata: se manca la consegna, via libera alla risoluzione del contratto e all’estinzione delle fideiussioni

La risoluzione del contratto di compravendita di una casa prefabbricata, per grave inadempimento del venditore, comporta anche la scioglimento delle fideiussioni bancarie rilasciate a garanzia dei pagamenti negozialmente previsti. Le fideiussioni, infatti, nel caso di specie, sono contratti collegati al contratto di compravendita e come tali ne seguono le sorti.

Premessa. Il Tribunale di Novara affronta uno degli istituti di maggiore interesse per lo studioso di diritto civile, vale a dire la risoluzione del contratto per inadempimento. Sebbene, infatti, la tematica de qua appare, a prima vista, semplice e schematica nella sua struttura, l’applicazione pratica della stessa richiede una indagine serrata da parte dell’interprete volta ad individuare la sussistenza, nel singolo caso, dell’inadempimento e della gravità dello stesso, nonché, come dimostra la pronunzia del Tribunale di Novara, degli effetti prodotti dalla pronunzia di risoluzione del contratto principale rispetto ad eventuali contratti accessori nel caso di specie fideiussioni bancarie Preliminarmente, è opportuno precisare che la risoluzione del contratto per inadempimento è un rimedio applicabile ai soli contratti sinallagmatici, nei quali, cioè, il sacrificio di ciascuna delle parti trova la sua giustificazione nella controprestazione dell’altra nel caso esaminato dal Tribunale di Novara il contratto oggetto di causa è il contratto sinallagmatico per eccellenza la compravendita . Per potersi dar luogo alla risoluzione, occorre, innanzitutto, accertare l’inadempimento imputabile ad una delle parti e verificare, poi, che lo stesso , secondo quanto previsto dall’articolo 1455 c.c. non sia di scarsa importanza avuto riguardo all’interesse dell’altra. Come ha avuto modo di rilevare attenta dottrina G.Palmieri, La risoluzione del contratto e la presupposizione, in P.Fava a cura di , Il Contratto, Giuffrè, 2012, 1923 la norma offre, quindi, “un’indicazione di misura” l’importanza deve essere non scarsa e un “parametro di riferimento” l’interesse dell’altra parte ” Imputabilità dell’inadempimento. Per quanto riguarda tale tematica, in dottrina si riscontrano due orientamenti interpretativi. Secondo una prima opzione ermeneutica, la quale prende le mosse da una lettura in combinato disposto delle norme relative alle obbligazioni e quelle relative ai singoli contratti sinallagmatici, la risoluzione del contratto deriverebbe da un inadempimento posto in essere dal debitore per negligenza. Altro orientamento, invece, afferma che la mancata esecuzione del contratto da parte di una delle parti è sufficiente ad individuare una forma di inadempimento alla stessa imputabile. Inadempimento di non scarsa importanza. Come si è detto, l’inadempimento per legittimare una pronunzia di risoluzione del contratto deve essere di non scarsa importanza. Secondo alcuni autori la non scarsa importanza deve essere intesa in senso oggettivo, tenuto, quindi, riguardo all’incidenza della stessa sull’intera economia negoziale. Secondo altro orientamento interpretativo, invece, la non scarsa importanza dell’inadempimento deve essere interpretata in senso soggettivo. In buona sostanza l’interprete dovrà valutare l’incidenza dell’inadempimento sulla prestazione attesa dal soggetto adempiente. La giurisprudenza occupatasi della materia ha utilizzato entrambe le opzioni interpretative, valutando l’importanza dell’inadempimento sia con riferimento all’economia negoziale, sia con riguardo all’affidamento posto in essere dalla parte adempiente sulla realizzazione degli effetti del contratto. Onere della prova. Con riferimento all’onere gravante sull’attore nel giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza numero 13533/01 ha stabilito che il creditore è tenuto a provare esclusivamente la fonte del proprio diritto, e cioè, nel caso di specie, la stipula del contratto di compravendita, mentre spetta al debitore l’onere della prova in merito ad eventuali eventi estintivi della pretesa del creditore e/o impeditivi dell’adempimento dell’obbligazione. Efficacia retroattiva della pronunzia di risoluzione. La sentenza con la quale è accolta la domanda di risoluzione del contratto ha natura costitutiva, in quanto determina lo scioglimento del vincolo contrattuale e la rimozione degli effetti traslativi ed obbligatori già prodotti. Dalla sentenza costitutiva di risoluzione derivano effetti restitutori, oltre che risarcitori, tra le parti. E così, proprio in virtù di tali principi, il Tribunale di Novara, con la sentenza in esame, ha condannato la parte ritenuta inadempiente alla restituzione delle somme percepite dal momento della stipula del contratto. Le sorti delle fideiussioni collegate al contratto di compravendita. Accanto alla risoluzione del contratto di compravendita, per inadempimento del venditore, il Tribunale piemontese, con la pronunzia de qua, ha dichiarato anche la risoluzione dei contratti di fideiussione bancaria, stipulati dall’acquirente al fine di garantire il credito vantato nei propri confronti dalla parte venditrice. È, quindi, stato sancito un principio fondamentale, secondo il quale i contratti di garanzia seguono le sorti del contratto principale. Il danno risarcibile. Sebbene nel caso esaminato dal Tribunale di Novara non sia stata richiesta alcuna forma di risarcimento del danno, appare opportuno precisare, per una maggiore completezza espositiva, in virtù dell’articolo 1453, 1° comma, c.c., che la parte che agisce per la risoluzione del contratto può chiedere, comunque, anche il risarcimento del danno. La giurisprudenza occupatasi della materia ha stabilito che, accanto al danno patrimoniale, la parte adempiente può chiedere anche il risarcimento del danno non patrimoniale. Al riguardo si segnala all’attenzione la sentenza del Tribunale di Tivoli del 14 marzo 2012 in Diritto e Giustizia con nota di E.Graziuso, Risoluzione per inadempimento risarcibile il danno non patrimoniale di natura esistenziale , con la quale è stato riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale «di natura esistenziale» in favore del promittente venditore nell’ipotesi di risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento imputabile esclusivamente al promissario acquirente. In buona sostanza, il Tribunale di Tivoli ha preso in considerazione, anche nell’ambito della responsabilità contrattuale ex articolo 1218 c.c., le ricadute nella vita del creditore non suscettibili di valutazione economica, ravvisando il danno de quo nella «impossibilità – in mancanza di stipula del definitivo – di realizzare il progetto di vita abitativa». Circostanza che l’Autorità Giudiziaria ritiene dimostrabile per presunzioni e, comunque, in re ipsa.

Tribunale di Novara, sez. Civile, sentenza 14 maggio 2012, numero 345 Giudice Simona Gambacorta Motivi della decisione A. D. e M. P. hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale V. B. s.r.l. e Banca s.p.a. esponendo che - in data 30.10.2008 avevano sottoscritto con V. B. s.r.l. un contratto con cui avevano acquistato una casa prefabbricata che la convenuta si era impegnata a fornire e montare - circa il prezzo pattuito, euro 18.720,00 erano già stati versati a titolo di acconto, euro 93.600,00 avrebbero dovuto essere versati a struttura tetto montata, comprensiva di pareti interne ed esterne, serramenti, vetri, tubi impianto elettrico , ed euro 12.480,00 alla consegna delle chiavi - i pagamenti ancora da effettuarsi erano stati garantiti con due fideiussioni bancarie, rilasciate da I. S. s.p.a. - la consegna del prefabbricato era stata pattuita per i mesi di marzo-aprile 2009, tuttavia tale termine non era stato rispettato e reiteratamente prorogato dalla V. che si era cos' resa inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti - quest'ultima, a fronte della volontà espressa dagli attori di risolvere il contratto e di riottenere le somme versate in acconto, aveva proposto di annullare il contratto del 31.10.2008 e di sottoscriverne un altro con la ditta slovena M. H. M. che avrebbe fornito il manufatto senza tuttavia provvedere al montaggio e a cui avrebbero dovuto essere girate le fideiussioni bancarie già rilasciate in favore di V. - manifestato dagli attori il proprio diniego alla soluzione loro sottoposta, la convenuta aveva illegittimamente richiesto alla banca l'escussione della prima fideiussione - gli attori si erano pertanto visti costretti a depositare ricorso ex articolo 700 c.p.comma per inibire in via d’urgenza l’escussione delle garanzie bancarie da parte della convenuta - il tribunale di Novara aveva accolto il ricorso, ordinando alla Banca di non provvedere al pagamento delle fideiussioni richiesto dalla V. Tutto ciò premesso, A. D. e M. P. hanno chiesto l'accertamento dell’inadempimento di V. la risoluzione del contratto, la condanna della convenuta alla restituzione degli acconti percepiti, la revoca della validità delle fideiussioni. Sì è costituita in giudizio la Banca s.p.a., la quale ha confermato il rilascio delle fideiussioni bancarie richieste dagli attori ed ha ulteriormente dedotto che - in data 13.8 2009 un rappresentante della V. B. s.r.l. si era recato presso la filiale di G. richiedendo alla direttrice di correggere il testo delle fideiussioni sostituendo il nome del beneficiario – V. B. s.r.l. - con quello dell'impresa slovena M. M. ed esibendo a tal fine un nuovo contratto asseritamente sottoscritto da tale ultima ditta con gli attori, che peraltro difettava della sottoscrizione di questi ultimi la direttrice aveva spiegato che solo i clienti D. e P. avrebbero potuto richiedere una modifica delle fideiussioni - con lettera del 21.8.2009, inviata anche alla filiale di G. la V. aveva sostanzialmente confermato il proprio inadempimento agli obblighi assunti con i sigg. D. e P. - sulla scorta delle descritte circostanze, e della mancata risposta di V. alla richiesta di chiarimenti inoltrata dalla banca, quest'ultima non aveva dato corso al pagamento della garanzia, valutando la possibilità di sollevare l'exceptio doli - l'illegittimità della condotta di V. aveva trovato conferma nel provvedimento del Tribunale di Novara con cui era stata accolta la domanda di tutela cautelare proposta dai sigg. D. e P. Pertanto, I. S. s.p.a. ha chiesto l'accertamento dell'inefficacia delle fideiussioni bancarie rilasciate in favore di V. e la condanna di quest'ultima a provvedere alla riconsegna dei relativi documenti in originale. Con ordinanza del 11.10,2010 il Giudice scrivente ha respinto le istanze istruttorie delle parti. All'udienza del 31.1.2012 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe. L'inadempimento della convenuta al contratto del 30.10.2008 può dirsi acclarato in base alle seguenti considerazioni. In primo luogo, deve richiamarsi la lettera del 21.8.2009 docomma 5 fascicolo parte attrice nel procedimento cautelare inviata dalla V. in cui la stessa da atto della mancata consegna del prefabbricato e chiede di spostare la data di consegna di 12/15 giorni dopo il 26 agosto . La tesi, sostenuta dalla convenuta contumace nella medesima lettera, secondo cui non ci sarebbe stato alcun ritardo, essendo previsto in contratto che la consegna dovesse avvenire dopo 120 giorni dalla prestazione della garanzia bancaria, e quindi in settembre, non persuade. Innanzitutto, in quanto appare in contrasto con la data di consegna segnata nel questionario del 9.2.2009 docomma 2 allegato alla querela fascicolo attoreo , ove viene indicato il periodo apri/e/marzo . Inoltre, la previsione contrattuale per cui le garanzie avrebbero dovuto essere consegnate 90 e 120 giorni prima della consegna del prefabbricato, si riferisce testualmente alla lettera di credito, strumento di garanzia che pacificamente è stato sostituito dalle fideiussioni bancarie, così confermandosi la sussistenza di accordi tra le pari diversi ed ulteriori rispetto a quelli strettamente risultanti dalla lettera del contratto 30.10.2008. Anche la lettura dei due documenti di garanzia docomma 7 allegato alla querela corrobora ulteriormente le considerazioni che precedono, in quanto i due testi recano rispettivamente, come date di scadenza il 15 agosto ed il 15 settembre 2009, a conferma che, al più tardi, al 15 agosto 2009 la consegna avrebbe dovuto essere eseguita. Si consideri altresì che nella lettera 20.7.2008, inviata dalla V. in risposta ai solleciti del legale di parte attrice docomma 11 allegato alla querela , viene indicata come data di consegna il periodo compreso tra il 27 luglio e il 5 agosto 2009. Dunque il quadro descritto testimonia come le parti fossero d'accordo per una consegna del bene ben prima del settembre 2009. Assume poi particolare rilievo la circostanza che nell’ultima richiesta di proroga missiva 21.8.2009 non venga proposta una sicura data di consegna, facendosi genericamente riferimento ad un rinvio di “12/15 giorni dopo il 26 agosto”, con richiamo ad una presunta causa di impossibilità oggettiva mai emersa prima della corrispondenza intercorsa tra le parti ma soprattutto va rimarcato che nella lettera in esame le dichiarazioni della V. danno conferma dell’intenzione della stessa di voler modificare l'obbligazione sotto il profilo soggettivo, facendo subentrare nel contratto una terza ditta denominata nella lettera stabilimento , cosi implicitamente dando atto di non essere in grado di regolarmente adempiere agli impegni contrattuali assunti. Infine, merita di essere sottolineato il comportamento non conforme a buona fede della V. ove afferma di voler procedere con l'incasso della garanzia a prima richiesta, pur essendo previsto in contratto che il pagamento della somma di euro 93.600,00 dovesse avvenire a struttura tetto montata, comprensiva di pareti interne ed esterne, serramenti, vetri, tubi impianto elettrico , e di euro 12.480,00 alla consegna delle chiavi. Si tratta di un tipico caso ove validamente la banca garante avrebbe potuto ed anzi dovuto, in virtù del dovere di protezione del garantito contro possibili abusi del beneficiario bloccare l'incasso della garanzia sollevando l'exceptio doli che, per costante orientamento giurisprudenziale, si legittima appunto ove sussistano prove evidenti e sicure della mala fede del beneficiano tra molte, Cass. Sez. I numero 10864 del 1.10.1999 ovvero, in altri termini, la richieste di escussione risulti prima facìe abusiva o fraudolenta tra molte, Cass. Sez. III numero 3946 del 21.4.1999 . Per quanto esposto, l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni contrattualmente assunte nonché al dovere di buona fede, integrativo del contenuto obbligatorio del contratto, deve ritenersi accertato. Tale inadempimento va altresì qualificato di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto. La fornitura del prefabbricato costituisce infatti la prestazione principale che la convenuta contumace si era impegnata ad eseguire, e la pretesa di ottenere il pagamento del corrispettivo residuo prima della suddetta fornitura rappresenta una palese e stigmatizzabile violazione dei chiari patti negoziali. Pertanto, deve essere pronunciata la risoluzione del contratto. Alla risoluzione consegue la condanna della V. B. s.r.l. alla restituzione degli acconti percepiti per complessivi euro 18.720,00, della cui corresponsione è stata data prova attraverso i doccomma 5 e 6 ordini di bonifico riportanti la dicitura eseguito allegati alla denuncia querela presentata dagli attori. Quanto alla domanda di revoca della validità delle due fideiussioni rectius, garanzie a prima o semplice richiesta deve osservarsi che le garanzie in questione possono qualificarsi come contratti collegati al contratto del 30.10.2008, essendo state rilasciate allo specifico fine di garantire i pagamenti previsti in tale accordo. Trova pertanto applicazione la regola simul stabunt simul cadent , con la conseguenza che le garanzie a prima richiesta prestate dalla Banca s.p.a. devono considerarsi anch'esse risolte e prive di efficacia. Per quanto concerne le domande avanzate dalla Banca, queste devono essere giudicate inammissibili in relazione alla tardività della costituzione della banca medesima. Va peraltro evidenziato che tali domande, ad eccezione di quella di condanna alla restituzione degli originali dei contratti di garanzia, sono convergenti con quelle proposte dagli attori, per cui un accertamento sul punto é già intervenuto. Venendo alla regolazione delle spese di lite, per il principio di soccombenza devono porsi a carico della V. B. s.r.l. le spese anticipate da parte attrice. Per quanto riguarda, invece, le spese della Banca, va osservato come parte attrice abbia convenuto in giudizio la stessa ai soli fini dell'integrità del contraddittorio e senza proporre domande contro di essa, per cui non vi era un'effettiva esigenza di costituirsi in giudizio. D'altra parte, le domande proposte nei confronti della V. sono state dichiarate inammissibili. Sulla scorta delle predette considerazioni appare corretto disporre l’irreperibilità delle spese della convenuta Banca. In punto di liquidazione delle spese, deve ricordarsi che la legge 24 marzo 2012 numero 27 di conversione del D. L. 1/2012, ha emendato l’articolo 9 dello stesso con cui sono state abrogate le tariffe professionali, prevedendo una disciplina transitoria che colma il precedente vuoto normativo. In particolare, l'articolo 9, a seguito dell'emendamento, così recita Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto . E' stata dunque legittimata l'ultrattività delle tariffe abrogate, in via transitoria, sino all'emanazione dei parametri ministeriali e comunque non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione numero 27/2012. Ciò premesso, in considerazione del valore della causa, dell'attività svolta anche in sede cautelare , del grado di complessità della materia e del tenore delle difese, in base alle tariffe professionali abrogate ed ancora applicabili in via transitoria, appare congruo liquidare in favore di parte attrice euro 2.538,00 per diritti, euro 4.000,00 per onorari, euro 793,40 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 12,5% su diritti ed onorari, IVA e CPA come per legge. P.Q.M. II Tribunale di Novara in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, nella contumacia di V. B. s.r.l. accerta l'inadempimento di V. B. s.r.l. al contratto del 30.10.2008 concluso con gli attori e per l'effetto, pronuncia la risoluzione del contratto 30.10.2008 e dei contratti di garanzia a prima richiesta 22.5.2009 rilasciati da Banca I. S. s.p.a. condanna V. B. s.r.l. alla restituzione, in favore degli attori, della somma di euro 18.720,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo dichiara l'inammissibilità delle domande formulate da Banca s.p.a. condanna V. B. s.r.l. alla refusione delle spese di lite in favore di A. D. e M. P. spese liquidate in euro 2.538,00 per diritti, euro 4.000,00 per onorari, euro 793,40 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 12,5% su diritti ed onorari, IVA e CPA come per legge spese irripetibili per Banca s.p.a.