Il Giudice dell’estradizione non deve rivalutare l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza

Il Giudice dell’estradizione deve solo accertare che nella richiesta risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile che l’estradando abbia commesso il reato oggetto dell’estrazione.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12812, depositata il 19 marzo 2013. La fattispecie. La questione inerente alla richiesta di estradizione avanzata dal Governo della Repubblica di Ucraina nei confronti di un cittadino dello stesso Stato, per sottoporlo a procedimento penale per rapina commessa in Polonia, viene esaminata dalla Cassazione per ben due volte. A ricorrere, in entrambi i casi, è il Procuratore Generale che non ritiene possa dirsi intervenuta l’estinzione per prescrizione del reato, sia per la legge italiana che per quella dello Stato richiedente. Non ci sono gravi indizi di colpevolezza? In più, la Corte territoriale competente aveva dichiarato l’insussistenza delle condizioni per l’estradizione in quanto dagli atti non emergeva l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza. Ma la rivalutazione dell’esistenza di tali indizi non è consentita al giudice dell’estradizione. La S.C. chiarisce che al giudice dell’estradizione non è consentita una rivalutazione dell’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma questi deve solo accertare che nella richiesta risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l’estradando abbia commesso il reato oggetto dell’estrazione . E, da quanto emerge dagli atti, il Giudice istruttore dello Stato richiedente ha dichiarato di aver accertato la commissione del fatto da parte dell’estradando. Adesso, visto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, un’altra sezione della Corte di appello competente dovrà riesaminare la vicenda.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 8 – 19 marzo 2013, n. 12812 Presidente Carmenini – Relatore Davigo Ritenuto in fatto 1. A seguito di ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia contro la sentenza di quella Corte in data 28.11.2011, con la quale era stata dichiarata l'insussistenza delle condizioni richieste per l’accoglimento della domanda di estradizione avanzata dal Governo della Repubblica di Ucraina nel confronti di A L. , per sottoporlo a procedimento penale per rapina commessa in omissis , sull'assunto dell'intervenuta estinzione del reato ai rapina sia per la legge italiana che per quella dello Stato richiedente la Corte Suprema di cassazione, Sezione 6^ penale, con sentenza in data 17.4.2012, annullò il provvedimento impugnato. La Corte di legittimità rilevava che l'art. 10 della Convenzione Europea di estradizione siglata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata dall'Italia con L. 30 gennaio 1963, n. 300, prevede che l'estradizione non sarà accolta se, secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta, l'azione o la pena siano prescritte , sicché la regola è che, nei rapporti di estradizione disciplinati dalla convenzione Europea, l'avvenuta prescrizione del reato, quale causa ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione deve essere accertata in virtù della clausola del trattamento di miglior favore nei confronti dell'imputato tra le legislazioni nazionali a confronto, autonomamente individuato e valutato in base ai criterio dell'applicazione esclusiva della disciplina dell'uno o dell'altro ordinamento. L'avvenuta prescrizione del reato secondo la legge dello Stato richiesto, che è causa ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione, deve essere valutata applicando la legge vigente alla data di commissione del fatto Sez. 6, 9 ottobre 2008, dep. 30 dicembre 2008, n. 48412 . In applicazione di tale principio, deve trovare applicazione il regime della prescrizione antecedente all'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, poiché il reato è stato commesso il 9 maggio 2000. Per determinare il tempo della prescrizione devono essere tenute in considerazione le circostanze aggravanti risultanti dagli atti trasmessi dallo Stato richiedente. Chiariva la Corte di cassazione che la Corte d'appello avrebbe dovuto precisare l'esatta consistenza dei fatti oggetto della richiesta e determinare il tempo della prescrizione non con riferimento al mero titolo del reato, bensì riferirsi alla rilevanza giuridica di ogni elemento della concreta fattispecie ai fini della determinazione secondo la legge italiana della prescrizione, mentre non era stata effettuata alcuna verifica prima di affermare che anche secondo la legge italiana il reato di rapina è estinto per prescrizione, non considerando che una delle ipotesi di aggravanti previste dall'ari 628 c.p., comma 3 avrebbe comportato un tempo di prescrizione pari a quindici anni a decorrere dal 9 maggio 2000. Quanto all'estinzione del reato in applicazione della legge dello Stato richiedente, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se fossero venute meno in radice le condizioni per l'esercizio della pretesa punitiva da parte dello Stato richiedente, tenendo conto delle disposizioni applicabili alla concreta vicenda processuale, nel senso che avrebbero dovuto essere adeguatamente considerate eventuali cause di interruzione o sospensione del tempo di prescrizione in relazione alle indicazioni fornite con la domanda di estradizione e con la documentazione ad essa allegata. Tale valutazione non può che essere effettuata tendo conto delle disposizioni vigenti nello Stato richiedente e dell'inquadramento giuridico effettuato dall'autorità giudiziaria dello stesso Stato. Non può essere invece consentito all'autorità giudiziaria italiana di sostituirsi a quella dello Stato richiedente nella risoluzione specifica di questioni relative all'operatività degli istituti giudici rappresentati e alla valutazione di eventuali elementi negativi e postivi della fattispecie concreta che l'interessato dovrà e potrà proporre all'autorità giudiziaria dove si celebrerà il giudizio. 2. La Corte d'appello di Venezia, Sezione 2A penale, con sentenza in data 26.10.2012, dichiarava che non sussistevano le condizioni per l'estradizione in quanto dagli atti non emergeva l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza. 3. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale deducendo 1. violazione della legge processuale in relazione all'art. 696 cod. proc. pen. ed alla Convenzione Europea di estradizione in quanto la sussistenza dei gravi indizi di reità va desunta dalla documentazione indicata nella Convenzione stessa 2. violazione dell'art. 13 della Convenzione Europea di estradizione secondo il quale, ove il giudice dello Stato richiesto ritenga insufficienti gli elementi forniti dallo Stato richiedente, deve acquisire informazioni complementari. Stante l'effetto integralmente devolutivo che l'art. 706 cod. proc. pen. assegna al ricorso per cassazione in materia di estradizione, il ricorrente segnala che non sarebbe intervenuta prescrizione secondo il diritto ucraino, che non sussiste la causa ostativa di cui all'art. 7, comma 2, legge n. 300/1963 né quella di cui all'art. 705 comma 2 cod. proc. pen 4. Con memoria depositata in data 1.3.2012 il difensore chiedeva il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono fondati. Questa Corte ha affermato che, in tema di estradizione esecutiva per l'estero, nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957, è inibita ogni rivalutazione del materiale probatorio che ha fondato la decisione esecutiva emessa dall'autorità giudiziaria straniera, dovendo il giudice nazionale compiere un esame solo formale del titolo esecutivo straniero. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 40036 del 02/11/2010 dep. 12/11/2010 Rv. 248524. Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione esecutiva proposta dalle autorità albanesi . È vero che in fattispecie in tema d'estradizione richiesta, sulla base della convenzione Europea del 13 dicembre 1957, dalla Repubblica Ucraina, questa Corte ha affermato che, in presenza di una convenzione che non preveda la vantazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 8609 del 22/01/2010 dep. 03/03/2010 Rv. 246173 . Tuttavia, con successiva pronunzia, questa Corte ha precisato che, ai fini dell'estradizione verso gli Stati Uniti d'America, l'autorità giudiziaria italiana non è tenuta a valutare autonomamente la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve soltanto accertare che nella relazione sommaria dei fatti, allegata alla domanda di estradizione a norma dell'art. X, par. 3, lett. b , del Trattato bilaterale del 13 ottobre 1983, ratificato con L. 26 maggio 1984, n. 225, risultino evocate le ragioni per le quali appare probabile, nella prospettiva processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 5760 del 04/02/2011 dep. 15/02/2011 Rv. 249455. In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante la segretazione dell'identità dei testimoni nella relazione sommaria, escludendo ogni violazione dei principi del giusto processo garantiti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo . Ritiene il Collegio di condividere l'orientamento secondo il quale non è consentita al giudice dell'estradizione una rivalutazione dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma questi deve solo accertare che nella richiesta risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione. In atti vi è dichiarazione del Giudice Istruttore dello Stato richiedente di aver accertato la commissione del fatto da parte dell'estradando. La Corte territoriale ha invece sostenuto che alla richiesta di estradizione non erano allegati gli atti processuali denunzia, verbali di dichiarazioni che non possono essere pretesi. Peraltro, anche laddove la richiesta di estradizione o atti alla stessa allegati, non contenessero l'enunciazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte d'appello avrebbe, se mai, dovuto avvalersi della richiesta di informazioni complementari di cui all'art. 13 della legge n 300/1963. 2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia. Il giudice di rinvio dovrà attenersi ai criteri sopra enunciati ed a quelli indicata nella sentenza in data 17.4.2012 della Corte Suprema di cassazione Sezione 6^ penale. 3. La decisione assunta rende superfluo l'esame delle ulteriori deduzioni svolte nel ricorso e nella memoria difensiva. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo esame.