Ai fini della consumazione del reato rileva il momento della presentazione delle offerte

In caso di collusione, la consumazione del reato di turbata libertà degli incanti non coincide con il momento finale dell’aggiudicazione dell’appalto, in quanto il turbamento si verifica per il solo fatto della presentazione delle offerte.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 12821/13, depositata il 19 marzo. Il caso il cartello tra imprese. La Corte di Appello di Milano accerta l’esistenza di un «cartello» di imprese operanti nel settore dei lavori stradali, tutte facenti capo a una Srl i cui legali rappresentanti si erano accordati tra loro per scambiarsi preventivamente le informazioni relative alle gare di appalto pubblico. Lo scopo era far partecipare a ciascuna gara il maggior numero possibile di imprese e concordare i ribassi, in modo tale che, in base al sistema di aggiudicazione mediante il calcolo di medie ponderate, si sarebbero potute incrementare le probabilità che l’appalto fosse aggiudicato a una di quelle imprese i lavori, di regola, venivano poi eseguiti dall’impresa più vicina al luogo interessato dalle opere da realizzare, con un meccanismo di subappalto di fatto in violazione delle regole vigenti in materia. La condotta era idonea ad alterare la regolarità della gara. Tali condotte, secondo i giudici di merito, integrano il reato di turbata libertà degli incanti, in quanto la collusione tra gli imputati e la sistematica presentazione di offerte economiche dal contenuto concordato erano idonee ad alterare la regolarità della procedura e a ledere l’interesse della PA allo svolgimento delle gare in piena libertà e nel rispetto della concorrenza. Il nodo della consumazione del reato. Gli Ermellini, investiti della questione, affrontano, tra l’altro, il problema della definizione del momento di commissione di tale reato essi ricordano anzitutto che la turbata libertà degli incanti si consuma nel momento e nel luogo in cui, con l’uso di uno dei mezzi previsti dalla legge, viene impedita o turbata la gara. Rileva la presentazione dell’offerta Il solo accordo tra i partecipanti, pertanto, non è sufficiente, essendo idoneo ad integrare, al massimo, un’ipotesi di tentativo in conclusione il delitto si consuma nel luogo in cui sono state presentate le offerte concordate al fine di favorire l’aggiudicazione dell’appalto alle imprese prestabilite. e non l’aggiudicazione dell’appalto. Qualora la gara sia stata turbata tramite collusione non è neppure necessario riferirsi al momento finale dell’aggiudicazione dell’appalto, in quanto il turbamento si è verificato per il solo fatto della presentazione delle offerte l’aggiudicazione rappresenta in sostanza un mero post factum irrilevante. Sussiste il reato di pericolo. La S.C. ricorda poi il consolidato principio di diritto secondo il quale la turbata libertà degli incanti è reato di pericolo e pertanto si configura anche in caso di danno mediato e potenziale non è necessario, cioè, l’effettivo conseguimento del risultato perseguito, ma la fattispecie risulta integrata quando gli accordi collusivi risultano in grado di influenzare l’andamento delle gare, come accertato nel caso di specie.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 11 – 19 marzo 2013, numero 12821 Presidente Agrò – Relatore Aprile