Con l’interpello numero 9 pubblicato l’8 marzo 2013, il Ministero del Lavoro ha chiarito che «nell’ipotesi di assunzione di ex dipendente licenziato per riduzione di personale si ritiene che, se in capo al medesimo lavoratore si siano nuovamente configurati i requisiti di legge, nessuna preclusione può applicarsi al riconoscimento per intero del beneficio».
Il quesito. Il Consiglio Nazionale ha avanzato istanza di interpello per la corretta interpretazione dell’articolo 8, comma 9, L. numero 407/1990, contenente la disciplina delle agevolazioni contributive concesse, in presenza di determinati requisiti, al datore di lavoro che effettui nuove assunzioni. Nello specifico, l’interessato ha chiesto se la disposizione normativa possa trovare applicazione nel caso in cui la nuova assunzione riguardi ex dipendenti della medesima impresa, in possesso dello stato di disoccupazione, licenziati per diminuzione di personale ovvero che abbiano esercitato il diritto di recesso da un rapporto di lavoro part-time. Benefici contributivi e i requisiti. L’articolo 8, comma 9, della L. numero 407/1990 contempla la possibilità di fruizione di benefici per un periodo pari a 36 mesi, nell’ipotesi in cui l’azienda assuma lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche in part-time, nel rispetto di un duplice ordine di requisiti - si deve trattare di «assunzioni di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto» - le assunzioni non devono essere effettuate «n sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi». Gli interventi della Riforma Fornero. L’articolo 4, comma 12, della Legge di Riforma del Lavoro stabilisce anzitutto che gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore che assume. Il comma successivo invece stabilisce che ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, vanno cumulati i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato non si sommano però le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti oppure intercorrano rapporti di collegamento/controllo. Nessuna preclusione per l’intero beneficio. In relazione all’ipotesi di assunzione di ex dipendente licenziato per riduzione di personale si ritiene che, se in capo al medesimo lavoratore si siano nuovamente configurati i requisiti di legge, nessuna preclusione può applicarsi al riconoscimento per intero del beneficio. Se quindi il lavoratore perde lo stato di disoccupazione e poi lo riacquista, iniziando a maturare un nuovo periodo di 24 mesi di disoccupazione, non può ostare al riconoscimento del beneficio il solo fatto che il lavoratore fosse già stato alle dipendenze dello stesso datore in un precedente rapporto agevolato. In tal caso l’agevolazione contributiva deve essere quindi riconosciuta per intero e non va, invece, contratta cumulando i periodi agevolati precedenti. Nuova assunzione di vecchio lavoratore part-time spetta solo il beneficio residuo. In ordine, infine, alla possibilità per il datore di lavoro di usufruire delle agevolazioni nel caso in cui assuma «nuovamente, dopo alcuni mesi, un lavoratore part-time a 20 ore settimanali, precedentemente dimessosi e per il quale aveva già beneficiato delle agevolazioni medesime», nelle fattispecie realizzatesi anteriormente all’entrata in vigore della L. numero 92/2012, il Ministero spiega che il beneficio può essere riconosciuto solo per il periodo residuo rispetto al tetto massimo di fruizione dei 36 mesi, poiché non vi è stata interruzione dello stato di disoccupazione.
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