Se la potestà genitoriale non è in gioco, la decisione su rapporti pregiudizievoli per la figlia spetta al giudice della causa di separazione

Il discrimine tra la competenza del Tribunale ordinario e quella del Tribunale per i Minorenni deve essere individuato con riferimento al «petitum» ed alla «causa petendi» in concreto dedotti.

Con la sentenza numero 4945, depositata il 27 febbraio, la Corte di Cassazione ha così confermato la propria giurisprudenza in tema di giurisdizione su questioni riguardanti persone minori. Il regolamento di competenza con pendente la causa di separazione. Una coppia sposata decide di separarsi. Hanno una figlia, in affidamento condiviso, che vive con la madre. E’ pendente la causa di separazione. Il padre vuole che la moglie smetta di tenere comportamenti pregiudizievoli per la figlia e che ne favorisca il rapporto con lui. Presenta quindi domanda al Tribunale per i Minorenni, che però declina la propria competenza in favore del Tribunale ordinario, dove pende il giudizio sulla separazione dei coniugi. Il padre ricorre in Cassazione per regolamento di competenza. La competenza è del giudice ordinario se non è in discussione la potestà. La Suprema Corte, ricordando che in tema di affidamento di minori e di provvedimenti di decadenza della potestà genitoriale la competenza va decisa in base al petitum ed alla causa petendi, specifica che, poiché sono di competenza del Tribunale ordinario le questioni sull’affidamento in sede di separazione, la potenziale allegazione di un pregiudizio per il minore non sposta la competenza a favore del Tribunale per i Minorenni, «se tale deduzione non è intesa ad ottenere un provvedimento ablativo» della potestà genitoriale. Il giudice della separazione. L’articolo 709-ter c.p.c. stabilisce, peraltro, che competente a decidere su controversie nate tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale è il giudice del procedimento in corso, cioè quello della separazione. L’articolo 155 c.c. affida la potestà genitoriale ad entrambi i genitori, anche in caso di separazione. Se c’è un disaccordo la decisione spetta al giudice della separazione. Competenza del Tribunale Minorenni se nessun giudizio di separazione. Ritenute speciali queste norme, la Corte di Cassazione le considera prevalenti rispetto all’articolo 316 c.c. che, con il richiamo dell’articolo 38 disp. att. c.c., affida al Tribunale per i Minorenni le questioni di contrasto più importanti in tema di potestà genitoriale. Questa norma trova applicazione «per le controversie tra coniugi non separati o tra i quali non vi sia in corso procedimento di separazione». Per questi motivi la Corte respinge il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale ordinario.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 28 settembre 2012 – 27 febbraio 2013, numero 4945 Presidente Salmè – Relatore Ragonesi In fatto ed in diritto L L.S. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Milano del 16.6.09, , con cui veniva declinata in favore del tribunale ordinario, presso il quale pendeva la causa di separazione, la competenza a decidere sulla domanda con la quale chiedeva ordinarsi alla moglie, M L. , presso la quale la figlia minore Francesca viveva in regime di affido condiviso, di porre fine al comportamenti pregiudizievoli in danno di quest'ultima e a favorirne il rapporto con il padre. La L. non ha svolto attività difensiva. Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso. Va preliminarmente osservato che non può accogliersi l'istanza di rinvio ai fini di presentare rinuncia al giudizio poiché tale istanza poteva essere immediatamente presentata senza necessità della firma per accettazione della coniuge. Nel merito, il ricorso appare infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di affidamento di minori e di provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale, il discrimine tra la competenza del Tribunale ordinario e quella del Tribunale per i Minorenni deve essere individuato con riferimento al petitum ed alla causa petendi in concreto dedotti. Rientrano pertanto nella competenza del giudice specializzato, ai sensi del combinato disposto degli articolo 330 cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ., soltanto le domande finalizzate ad ottenere i provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale, mentre rientrano nella competenza del Tribunale ordinario, in sede di separazione personale dei coniugi, le pronunzie di affidamento del minori nonché le modalità dell'affidamento né vale a spostare la competenza presso il Tribunale per i Minorenni l'allegazione di un grave pregiudizio per i figli minori, se tale deduzione non è intesa ad ottenere un provvedimento ablativo della suddetta potestà cfr., da ultime, Cass. numero 6841 e 20352 del 2011 . Sotto altro profilo, l'articolo 709 ter c.p.c. stabilisce che competente a decidere in ordine alla soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale è il giudice del procedimento in corso , ossia il giudice della separazione giacché la norma si inserisce tra quelle che disciplinano il procedimento di separazione personale dei coniugi. Analogamente l'articolo 755 c.c. sancisce che, in caso di separazione, la potestà genitoriale è affidata ad entrambi i genitori e rimette al giudice della separazione la decisione in caso di disaccordo. Tali norme sono da considerarsi speciali e quindi prevalenti rispetto a quella dell'articolo 316 c.c. che - attraverso il richiamo contenuto nell'articolo 38 delle disp. att. c.c - affida al Tribunale per i Minorenni di risolvere le questioni di contrasto di particolare importanza insorte tra i genitori in ordine all'esercizio comune della potestà genitoriale, norma che trova quindi applicazione per le controversie tra coniugi non separati o tra i quali non sia in corso procedimento di separazione. Cass. 9339/97 . Alla stregua delle considerazioni che precedono deve quindi respingersi il ricorso ed affermarsi la competenza del tribunale ordinario in ordine alla domanda proposta da L.S.L. . P.Q.M. Dichiara la competenza del tribunale ordinaria di Milano.