Rapina: l’utilizzo di una pistola giocattolo aggrava il delitto

In tema di rapina sussiste la circostanza aggravante dell’uso delle armi anche se la minaccia è realizzata con un’arma giocattolo. Pertanto, al fine della quantificazione della pena nel concorso di reati, tale delitto è da considerarsi più grave rispetto all’altro per cui il rapinatore è stato condannato.

Così ha deciso la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 7973, depositata il 19 febbraio 2013. La rapina. Viene condannato dal Tribunale a 6 anni e 8 mesi di reclusione ed al pagamento di 4mila euro di multa, per rapina aggravata e lesioni personali alla guardia giurata della banca. Con due complici, mai identificati, era riuscito a rubare più di 11mila euro. L’altra rapina. La Corte d’Appello, vista la condanna irrevocabile dello stesso soggetto, decisa dal GUP di un altro Tribunale per un’altra rapina, riconosce la continuazione dei reati, ed in base all’articolo 81 c.p. ridetermina la pena in 7 anni e 8 mesi di reclusione e la multa in 4.600 euro. Quindi un anno di reclusione e 600 euro di multa in più. Aggravante di uso d’arma senza condanna per porto d’arma? Contro tale decisione, il condannato ricorre in Cassazione. Sostiene che poiché è stato assolto dal delitto di porto e detenzione di arma da sparo non vede come possa essere riconosciuta l’aggravante dell’uso di arma. E secondo questo ragionamento, essendo stato utilizzato un temperino per eseguire le minacce, sarebbe da considerarsi più grave l’altra rapina, per cui era stata inflitta una pena meno grave. L’uso di arma giocattolo può essere un’aggravante. La S.C. rileva che l’assoluzione rispetto al delitto di detenzione d’arma da sparo «non elimina la ricorrenza dell’aggravante contestata». La Corte ribadisce che «in tema di rapina, sussiste la circostanza aggravante dell’uso delle armi qualora la minaccia sia realizzata utilizzando un’arma giocattolo». Portare con sé un’arma giocattolo priva del tappo rosso non è reato, ma, vista la somiglianza con un’arma vera, può costituire elemento costitutivo o circostanza aggravante nel caso di furto, rapina, minaccia, violenza a pubblica ufficiale o nel caso di delitti di natura elettorale o contro la sicurezza della navigazione aerea. La Corte conclude quindi affermando che l’assoluzione «non incide sulla logicità della motivazione per la parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto più grave la rapina» con arma giocattolo, «con conseguente corretta quantificazione della pena». Per questi motivi il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 31 gennaio – 19 febbraio 2013, numero 7973 Presidente Carmenini – Relatore Casucci Svolgimento del processo Con sentenza in data 6 dicembre 2011, la Corte d' Appello di Napoli, 3^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale in sede appellata da D.L.S. , riconosciuta la continuazione fra i reati per cui è processo con quello di cui alla sentenza del GUP di Isernia del 28.08.09, irrevocabile il 1.10.09, rideterminava la pena in sette anni otto mesi di reclusione ed Euro 4.600 di multa confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale D.L. era stato dichiarato colpevole di rapina aggravata, in concorso con altre due persone non identificate, della pistola sottratta alla Guardia giurata R.F. capo A e della somma di Euro 11.503,34 in danno del Banco di Napoli di omissis capo C , nonché di lesioni personali volontarie in danno della guardia giurata Capo B , in omissis . La Corte territoriale, rammentato che la prova era fondata sulla base delle dichiarazioni e dei riconoscimenti effettuati dai cassieri, dal direttore e dalla guardia giurata della banca, delle impronte papillari rinvenute sul ciclomotore usato dai rapinatori, delle immagini oggetto di videoriprese e della ammissione dello stesso D.L. , osservava che le richieste di attenuanti e di riduzione di pena non erano fondata, in considerazione dei precedenti specifici e della gravità dei fatti. Andava invece accolta la chiesta continuazione con precedente condanna per rapina commessa in omissis Venafro omissis Napoli Xè aggravata anche dall'uso di arma non solo di in taglierino . L'assoluzione dal delitto di cui al capo D, per non essere stata provata l’effettiva natura di arma da sparo della pistola impugnata da uno dei rapinatori, non elimina la ricorrenza dell'aggravante contestata. Va ribadito che in tema di rapina, sussiste la circostanza aggravante dell'uso delle armi qualora la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo Cass. Sez. 2, 1.12.2010 numero 44037 . Ed invero, se il semplice uso o porto fuori della propria abitazione di un giocattolo riproducente un'arma sprovvisto di tappo rosso non è previsto dalla legge come reato, l'uso o il porto fuori della propria abitazione di un tale giocattolo assume rilevanza penale se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l'uso o il porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, come avviene quando il giocattolo riproducente un'arma, sprovvisto di tappo rosso, sia portato in aeromobile, in violazione della legge 23 dicembre 1974 numero 694, o quando sia usato nella commissione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, di reati di natura elettorale, nei delitti di rapina aggravata articolo 628, comma 3 numero 1, prima ipotesi, cod. penumero , di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale articolo 339 cod. penumero , di estorsione aggravata articolo 629 cpv Cod. Penumero , di minaccia aggravata articolo 612 cpv. Cod. penumero , o quando venga portato indosso nella commissione del reato di furto Cass. S.U. 6.3.1992 numero 3394 Cass. Sez. 5, 11.3.2003 numero 16647 Cass. Sez. 5, 11.6.2007 numero 31473 . Quindi l’assoluzione dal delitto sud D non incide sulla logicità della motivazione per 13 parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto più grave la rapina di cui al capo C , con conseguente corretta quantificazione della pena. Non sussiste la denunciata violazione del divieto di reformatio in peius, perché la pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed Euro quattromila di multa, individuata come base da cui muovere per gli aumenti in continuazione, è già comprensiva della riconosciuta recidiva. Il ricorso va rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.