L’opponente è salvo: il termine per la notifica del decreto è ordinatorio

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al fallito non ha natura perentoria.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 1359/13, depositata il 21 gennaio. Il caso come qualificare il termine? Un’opposizione avverso lo stato passivo del fallimento di una società viene dichiarata inammissibile a causa del mancato rispetto di un termine perentorio la notifica del decreto, da eseguire 40 giorni prima dell’udienza di comparizione, risulta infatti eseguita 35 giorni prima. Ricorre per cassazione l’opponente, chiedendo se il termine precedente l’udienza di comparizione stabilito dal giudice dell’opposizione per la notifica del decreto abbia natura perentoria o ordinatoria. Confermata la natura ordinatoria. La Cassazione, ribadendo quanto già affermato in passato sentenza numero 11301/2010 , precisa che il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al fallito non ha natura perentoria di conseguenza la sua inosservanza non rende inammissibile l’opposizione, a patto che, alla nuova udienza assegnatagli, l’opponente dimostri di aver provveduto all’adempimento prescritto nel termine assegnatogli a tal fine. Per questo motivo la S.C. accoglie il ricorso e cassa con rinvio il decreto impugnato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 29 novembre 2012 – 21 gennaio 2013, numero 1359 Presidente Vitrone – Relatore Cultrera Osserva 1.- Il Tribunale di Teramo, con decreto depositato in data 18.3.2011, ha dichiarato inammissibile l'opposizione, proposta da P.D. avverso stato passivo del fallimento della Mitem Italia s.r.l ai sensi degli articolo 98 l. fall, per lamentare l'esclusione del proprio credito maturato nei confronti della società fallita per spettanze da attività lavorativa con vincolo di subordinazione, avendo rilevato il mancato rispetto del termine, avente natura perentoria, stabilito in 40 giorni prima dell'udienza di comparizione per la notifica del decreto eseguita invece 35 giorni prima dell'udienza anzidetta. Contro il decreto l'opponente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. Non ha svolto difese la curatela intimata. Il Consigliere rei ha osservato che Il ricorrente deducendo violazione degli articolo 98, 99 legge fall., e 152 c.p.c. pone la questione di diritto, che assume erroneamente risolta dal Tribunale di Teramo, se il termine precedente l'udienza di comparizione stabilito dal giudice del'opposizione per la notifica del decreto abbia natura perentoria, secondo quanto assunto nel decreto impugnato, ovvero ordinatoria. Con sentenza numero 11301/2010, questa Corte ha affermato che Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al fallito, secondo quanto previsto dall'articolo 99 della legge fall., nel testo novellato dall'articolo 84 del d.lgs. numero 5 del 2006, non ha natura perentoria e, conseguentemente, la sua inosservanza non rende inammissibile l'opposizione, restando sanata ai sensi dell'articolo 156 cod. proc. civ., se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato l'opponente dimostri di aver provveduto all'adempimento prescritto nel termine a tal fine assegnatogli . A lume di questo principio, cui si contrappone la diversa ricostruzione esegetica fatta propria dal giudice dell'opposizione, nel caso di specie, attesa la regolare costituzione del curatore fallimentare, la riscontrata violazione può ritenersi sanata. Il secondo mezzo resta assorbito . Il collegio condivide e fa proprie le considerazioni riferite e per l'effetto accoglie il ricorso disponendo il rinvio degli atti al Tribunale di Teramo perché esamini nel merito l'opposizione e provveda alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Teramo in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.