Per le opere nella fascia di rispetto del demanio resta l’obbligo di autorizzazione preventiva

In tema di reati marittimi, e segnatamente della fattispecie incriminatrice di occupazione abusiva di spazio demaniale prevista e punita dagli artt. 55 e 1161, Codice della Navigazione, anche a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 19, d.lgs. 96/2005 e dall’art. 3, d.lgs. 51/2006, l’art. 1161 del predetto Codice punisce qualsiasi inosservanza dei vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo o agli aeroporti, tra i quali rientra l’obbligo di richiedere l’autorizzazione preventiva.

Lo ha stabilito la Terza sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44644, depositata il 5 novembre 2013. L’occupazione abusiva del demanio marittimo L’art. 55 del Codice della Navigazione stabilisce testualmente che l’esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio di terreni elevati dal mare è sottoposta all’autorizzazione del capo del compartimento. La medesima norma, al comma quinto, aggiunge che quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata nei primi due commi, l’autorità marittima provvede ai sensi dell’articolo precedente. Quest’ultimo, e cioè l’art. 54, a sua volta recita che qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere la cose in pristino entro il termine a tale fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell’ordine, provvede d’ufficio, a spese dell’interessato. A tal proposito, deve escludersi qualsiasi possibilità di sdemanializzazione tacita del demanio marittimo, attuabile solo in forma espressa mediante uno specifico provvedimento di carattere costitutivo da parte dell'autorità amministrativa competente. In altri termini, l'occupazione dello spazio demaniale marittimo è arbitraria ogni volta in cui non sia legittimata da un valido ed efficace titolo concessorio, rilasciato in precedenza e non surrogabile da altri atti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il reato previsto dagli articoli 55 e 1161 del Codice della Navigazione, concernente l’esecuzione di opere intraprese nelle zone di rispetto del demanio marittimo senza l’autorizzazione del capo del compartimento, ha natura permanente tale permanenza, tuttavia, cessa al termine dell’esecuzione delle opere abusive. Ciò in quanto, nell’ipotesi dell’occupazione del demanio marittimo art. 54 del Codice della Navigazione il soggetto attivo invade in maniera permanente un bene di proprietà dello Stato mentre nell’ipotesi di costruzione nella zona di rispetto che è quella di cui alla sentenza in commento , il bene utilizzato per l’esecuzione dell’opera è normalmente di proprietà, dello stesso privato che l’ha effettuata, e quindi non si verifica alcun tipo di invasione di un immobile altrui. Quando tale bene consiste nella realizzazione di un manufatto abusivo non rimosso, la permanenza cessa solamente con il sequestro del manufatto medesimo, ancorché si tratti di edificio di risalente realizzazione. Seguendo una impostazione restrittiva, la Suprema Corte di Cassazione è giunta pure a ritenere integrato il reato in esame anche dalla esclusione o semplice limitazione dell'utilizzo del pubblico demanio. Quanto alla nozione di zona di rispetto”, si è ritenuto che questa sussista anche qualora la condotta abbia ad oggetto la striscia di terreno immediatamente a contatto con il mare e, comunque, non coinvolta dallo spostamento delle sue acque, tenuto conto anche delle maree, nonchè quell'ulteriore porzione fra detta striscia e l'entroterra che venga concretamente interessata dalle esigenze di pubblico uso del mare. Del pari, la Suprema Corte ha statuito che, in tema d'occupazione abusiva di spazi demaniali, pur non facendo parte il mare territoriale del demanio marittimo in quanto res communis omnium , è configurabile il reato di cui all'art. 1161 del Codice della Navigazione in caso d'uso privato di zone del mare territoriale in assenza di concessione demaniale. Va infatti considerato che il Regolamento d'esecuzione del codice della navigazione per la navigazione marittima art. 524, d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 prevede che per l'occupazione e l'uso delle zone predette trovano applicazione le disposizioni stabilite per il demanio marittimo dal Codice della navigazione e dal relativo Regolamento d'esecuzione. l’elemento psicologico del reato La violazione in esame ha natura contravvenzionale pertanto, a norma dell’art. 42, ultimo comma, c.p., l’autore di essa risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria sia dolosa cioè secondo l’intenzione che colposa cioè contro l’intenzione . Peraltro, sempre in tema di tutela del demanio, si è ritenuto debba escludersi l'elemento psicologico del reato di occupazione abusiva di spazio demaniale, quando la condotta dell'agente non sia conseguenza della ignoranza della legge penale, ma riveli una volontà contraria alla violazione di legge e l'agente abbia assolto all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per uniformarvisi. ed il rapporto con la normativa urbanistico-edilizia. La sentenza in commento risulta particolarmente interessante, nella parte in cui sembrerebbe porsi in contrasto con un precedente orientamento giurisprudenziale della Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale, in materia edilizia, per le opere eseguite da privati in aree del demanio marittimo è necessaria sia la concessione demaniale che il permesso di costruire art. 8, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , in quanto tali opere restano permanentemente soggette al controllo urbanistico del Comune Cass. n. 37250/2008 . Nello specifico, la pronuncia in esame afferma invece chiaramente che la disciplina dei beni demaniali appartiene ad un diverso ambito di operatività rispetto a quella urbanistico-edilizia. Tale differenza emergerebbe pure dal dato testuale dell’art. 55, comma terzo, del Codice della Navigazione, a norma del quale è esclusa la necessità della preventiva autorizzazione allorchè le nuove costruzioni sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall’autorità marittima.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 2 ottobre - 5 novembre 2013, n. 44644 Presidente Mannino – Relatore Lombardi Ritenuto in fatto 1. Il G.I.P. del Tribunale di Modica, richiesto della emissione di decreto penale di condanna nei confronti di F.G. , F.C.D. , F.G. , F.D. e F.M.L. per il reato di cui agli art. 110 c.p., 55 e 1161 del Codice della Navigazione, loro ascritto per avere installato una casa mobile con recinzione in muratura in area ricadente nella fascia di rispetto di trenta metri dal demanio marittimo senza la prescritta autorizzazione, ha emesso sentenza di assoluzione degli imputati perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Il giudice di merito ha affermato che, a seguito delle modifiche dell'art. 1161 del Codice della Navigazione, introdotte dall'art. 19 del D. Lgs. 9 maggio 2005 n. 96 e dall'art. 3 del D. Lgs. 15 marzo 2006 n. 51, la norma non contiene più il riferimento agli art. 55, 714 e 716 dello stesso Codice, ed agli obblighi previsti da tali disposizioni di legge, con la conseguenza che la mancata richiesta della autorizzazione all'amministrazione competente per il demanio marittimo non integra più la fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 1161. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica ed il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania. Con analoghi motivi di impugnazione si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza. Si osserva, in sintesi, che il mancato riferimento dell'art. 1161 del Codice della Navigazione alle prescrizioni contenute negli art. 55, 714 e 716 stesso Codice non ha implicato il venir meno del disvalore penale della condotta contestata, poiché la diversa formulazione della norma costituisce esclusivamente espressione di una diversa tecnica legislativa, con la quale si è inteso ampliare l'ambito delle condotte afferenti alla inosservanza degli obblighi imposti nell'utilizzazione delle zone prossime al demanio sanzionate penalmente. La nuova formulazione dell'art. 1161, infatti, punisce qualsiasi inosservanza dei vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo o agli aeroporti, tra i quali rientra l'obbligo di chiedere l'autorizzazione ex art. 55 del Codice della Navigazione. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono fondati. 2. Stabiliva l'art. 1161, primo comma, del Codice della Navigazione, nella formulazione previgente alle modificazioni introdotte dall'art. 19, comma 2, del D. Lgs. 9 maggio 2005 n. 96 Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate ovvero non osserva le disposizioni di cui agli artt. 55, 714 e 716 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a Euro 516, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato . A seguito della citata novella legislativa le parole non osserva le disposizioni di cui agli art. 55, 714 e 716 sono state sostituite con l'espressione non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo o agli aeroporti . Sostiene, quindi, il giudice di merito che il mancato riferimento della norma, nella attuale formulazione, all'art. 55 del Codice della Navigazione, che impone l'obbligo di chiedere l'autorizzazione del capo del compartimento per l'esecuzione di nuove opere nella fascia di rispetto del demanio marittimo, ha comportato la depenalizzazione della corrispondente violazione. La tesi non può essere condivisa. Scopo della novella è stato quello di rafforzare, ampliando il contenuto della previsione normativa, la tutela dei vincoli posti a difesa del demanio marittimo ed aeroportuale e non già di escludere dall'ambito sanzionatorio condotte di cui è stato esteso l'ambito della configurabilità quale illecito penale. La novella legislativa, infatti, con riferimento alla questione di cui ci si occupa, ha sostituito la individuazione di specifici vincoli indicati nella norma nella sua precedente formulazione necessità di autorizzazione per la realizzazione di nuove opere - art. 55 abbattimento di ostacoli ed eliminazione di pericoli - art. 714 inquinamento acustico - art. 715 , con la più ampia previsione di qualsiasi vincolo posto a tutela del demanio. Previsione che include necessariamente quelli già espressamente stabiliti dallo stesso Codice della Navigazione, tra i quali l'obbligo della preventiva autorizzazione per la realizzazione di nuove opere nella fascia di rispetto del demanio marittimo. Del tutto illogica risulta inoltre l'affermazione della sentenza, secondo la quale l'art. 55, primo comma, del Codice della Navigazione non assoggetta la proprietà privata ad alcun vincolo di inedificabilità, contemplando esclusivamente la necessità di una preventiva autorizzazione in base ad un procedimento non dissimile da quello correlato al rilascio del permesso di costruire. È evidente, infatti, che l'esigenza di tutela del demanio marittimo, finalizzata ad impedire che la realizzazione di opere nella fascia di rispetto possa interferire con l'utilizzazione della zona demaniale che l'autorità marittima ha programmato o intende programmare, sottoponendone ad autorizzazione l'esecuzione, prescinde dall'imposizione di un generale vincolo di inedificabilità. Neppure appare conferente il riferimento della sentenza alla disciplina del diritto di costruire, che risponde alla tutela di interessi di natura diversa e la cui violazione è anche essa sanzionata penalmente. Peraltro, il diverso ambito di operatività della disciplina dei beni demaniali e della normativa urbanistico-edilizia è resa evidente dalla stessa previsione dell'art. 55, comma terzo, del Codice della Navigazione, che esclude la necessità della preventiva autorizzazione allorché le nuove costruzioni sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall'autorità marittima. Né può affermarsi, infine, che l'art. 55 del Codice della Navigazione già prevede un sistema sanzionatorio per la violazione dell'obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione per l'esecuzione di nuove opere mediante il rinvio, contenuto nel quarto comma dell'articolo, al procedimento sanzionatorio di cui all'art. 54 stesso codice. La sanzione della rimessione in pristino a spese dell'interessato prevista dalla norma da ultimo citata, infatti, segue l'ulteriore comportamento omissivo del contravventore, dell'inottemperanza all'ingiunzione emessa dal capo del compartimento di analogo contenuto, e non punisce direttamente l'inosservanza dell'obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione imposto dall'art. 55. Peraltro, anche l'arbitraria occupazione del demanio marittimo trova la sua sanzione diretta nella previsione dell'art. 1161 Codice della Navigazione, mentre l'art. 54 del Codice disciplina il procedimento di autotutela conseguente alla violazione. Pertanto, anche a seguito della eliminazione, nell'art. 1161, primo comma, del Codice della Navigazione, del riferimento all'art. 55 stesso Codice, la realizzazione di nuove opere entro la fascia di rispetto del demanio marittimo senza l'autorizzazione del capo del compartimento è previsto dalla legge come reato ai sensi della disposizione citata. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per un nuovo esame che tenga conto dell'enunciato principio di diritto rinvio che va disposto al Tribunale di Ragusa, tenuto conto della intervenuta soppressione del Tribunale di Modica disposta con D. Lgs. n. 155 del 07/09/2012. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ragusa.