Imposta di bollo sull’accettazione della proposta commerciale

Nell’ambito del Mercato elettronico della P.A., con la risoluzione numero 96/E del 16 dicembre 2013, l’Amministrazione finanziaria si è espressa sul versamento dell’imposta di bollo sulle offerte che si trasformano in contratti in seguito alla loro accettazione.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello in materia di interpretazione del D.P.R. numero 642/72, ovvero dell’applicazione dell’imposta di bollo nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA . Il quesito. La società istante chiede chiarimenti in merito all’assoggettabilità all’imposta di bollo dei documenti di offerta e accettazione per l’approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra Enti e fornitori all’interno del MEPA. Alla piattaforma digitale possono accedere elusivamente le aziende fornitrici della P.A. che siano state preventivamente abilitate a presentare i propri beni o servizi, offerti sul sistema in forma di cataloghi. All’interno di questa piattaforma le offerte sono predisposte unicamente in formato elettronico e vengono firmate digitalmente solamente dal soggetto che le presenta, in base a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs numero 163/2006, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. La soluzione prospettata dall’istante, facendo riferimento all’articolo 24 della Tariffa, Parte Seconda, allegata al D.P.R. numero 642/72, propone che tali contratti siano assoggettabili all’imposta di bollo solo in caso d’uso. Nell’esporre il proprio parere l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’articolo 24 della tariffa, Parte Seconda, allegata al D.P.R. numero 642/72 prevede l’applicazione in caso d’uso per « atti e documenti di cui all’articolo 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all’articolo 1341 c.c.» pertanto, i documenti di offerta e accettazione oggetto dell’interpello non possono essere ricondotti a tale previsione normativa. Offerta commerciale e piattaforma MEPA. Infatti, il particolare processo di offerta commerciale che si concretizza all’interno della piattaforma MEPA, prevede che sia la P.A. ad individuare, tra una serie di offerte, quella che soddisfa le proprie richieste, procedendo alla conclusione del contratto, tramite apposito documento di stipula. Il documento di stipula, benché firmato digitalmente solo dall’Amministrazione, è sufficiente ad instaurare il rapporto contrattuale, da cui si conclude che il contratto tra la P.A. ed il fornitore abilitato al MEPA è stipulato per scrittura privata e lo scambio di documenti digitali tra i due soggetti concretizza una particolare procedura prevista per la stipula di detta scrittura privata. Pertanto, l’accettazione da parte della P.A. dell’offerta presentata sulla piattaforma elettronica ha tutte le caratteristiche del contratto e come tale deve essere assoggettata ad imposta di bollo ai sensi del’articolo 2, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. numero 642/72. Proposta commerciale bollo sì, bollo no? L’imposta di bollo che scaturisce dall’accettazione dell’offerta commerciale può essere addebitata al fornitore che ha presentato l’offerta inoltre l’articolo 53 del Regolamento del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione prevede che « il soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare il rispetto delle norme sull’imposta di bollo». Per contro, le offerte commerciali presenti sulla piattaforma MEPA che non vengano selezionate dalla Pubblica Amministrazione non sono soggette all’imposta di bollo in quanto vengono considerate proposte contrattuali che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione. fonte www.fiscopiu.it

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