Quale sorte per il conducente convinto che il tir contenga merce contraffatta e non t.l.e?

Risponde di concorso in contrabbando di tabacchi lavorati esteri il conducente del semiarticolato che ha volutamente cooperato nel programma illecito, pur convinto che il contenuto del mezzo fosse merce contraffatta e non t.l.e.

È quanto è emerso dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 44266, depositata il 31 ottobre 2013. Il caso. Tre imputati erano stati ritenuti colpevoli perché, in concorso tra loro - due in qualità di organizzatori del traffico in rapporti con i destinatari finali del carico e dei fornitori della falsa documentazione, uno quale conducente dell’automotrice che aveva agganciato un container -, avevano introdotto in Italia oltre 3.000 Kg di tabacchi lavorati esteri, di contrabbando. Il conducente del veicolo ha proposto ricorso per cassazione, lamentando manifesta illogicità della motivazione sulla mancata prova del dolo specifico stabilito dall’articolo 474 c.p. introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi , il quale, come affermato dal ricorrente, ha come elemento costitutivo soggettivo il dolo specifico di profitto, la sussistenza del quale, a suo dire, non risulterebbe provata dalla consapevolezza nel prevenuto che i suoi complici agissero al fine di trarne profitto. Per la Suprema Corte il ricorso è inammissibile. Gli Ermellini hanno dichiarato che la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ex articolo 116 c.p. reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti nel caso in cui l’agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo, come sviluppo logicamente prevedibile dell’azione convenuta, facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza. Premesso ciò, Piazza Cavour ha sostenuto che, se anche il ricorrente non avesse conosciuto il carico effettivo – e non fosse stato quindi concorrente diretto – è colpevole di concorso anomalo, «in quanto, accettando di introdurre nello Stato prodotti da lui conosciuti come contraffatti, ha pure accettato la possibilità che il carico comprendesse, oltre questi anche altra merce illecita, visto che tale trasporto costituisce il naturale sviluppo del trasporto illecito contestato». Circostanza che si scontra palesemente con la proclamata ignoranza della illiceità della merce trasportata. Accertato in sede di merito che l’imputato era consapevole di dover prelevare al confine merce contraffatta illegalmente introdotta in Italia, traendo anch’egli profitto, tra gli elementi a conferma della evidenziata consapevolezza in capo al prevenuto di concorrere nel reato, correttamente, secondo il Collegio, è da considerare la condotta concreta dallo stesso posta in essere dal momento in cui, al porto, aveva agganciato alla motrice il semirimorchio con il carico. Infatti, il percorso seguito dal ricorrente, «corredato da diverse soste, da inversioni di marcia, dal transitare su strade con carreggiata strettissima per un tir, permette di ritenere che l’imputato, avendo subodorato di essere sotto attenzione da parte delle forze dell’ordine, cercasse di evitare pedinamenti». L’imputato ha volutamente cooperato nel programma illecito. Inoltre, il S.C. ha considerato condivisibile quanto sostenuto dalla Corte territoriale di potere attribuire la condotta di introduzione in territorio dello Stato e di detenzione della merce in questione anche al conducente, poiché rientra a pieno titolo nella nozione di «introduzione nel territorio dello Stato» pure l’attività immediatamente successiva, finalizzata ad assicurare l’allontanamento del carico illecito dalla zona di confine e il trasporto dello stesso verso il luogo di destinazione. Per i giudici di legittimità, è evidente, dunque, che il reato diverso e più grave, ex articolo 291-bis contrabbando di tabacchi lavorati esteri e –ter, lett. c , D.P.R. numero 43/73, «non si presenta, nella specie, come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali, sopravvenute e del tutto imprevedibili, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base, così da escludere la responsabilità concorsuale» dell’imputato, per come correttamente riconosciuta nella impugnata pronuncia. Alla luce di ciò, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 aprile - 31 ottobre 2013, numero 44266 Presidente Mannino – Relatore Gazzara Ritenuto in fatto Il Tribunale di Trieste, con sentenza del 10/12/2010, dichiarava G D.L. , N D. e M Z. colpevoli del reato di cui agli articolo 110 cod.penumero , 291 bis e ter, lett. c , d.P.R. 43/73, perché in concorso tra loro, il D. e lo Z. , in qualità di organizzatori del traffico in rapporti con i destinatari finali del carico e dei fornitori della falsa documentazione, il D.L. quale conducente dell'automotrice Scania, trg. ., che aveva agganciato un container proveniente da Dubai, che si trovava presso il Punto Franco Nuovo di Trieste, introducevano in Italia, trasportavano e detenevano 345 colli, contenenti kg. 3.549 di tabacchi lavorati esteri, marca Marlboro, di contrabbando condannava, il D.L. , escluso l'aumento per la recidiva, concessa l'attenuante di cui all'articolo 116, co. 2 cod. penumero , alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 12.000.000,00 di multa gli altri due imputati a anni 2 di reclusione ed Euro 12.000.000,00 di multa ciascuno. La Corte di Appello di Trieste, chiamata a pronunciarsi sull'appello interposto nell'interesse del D.L. , con sentenza del 13/3/2012, ha confermato il decisum di prime cure. Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con i seguenti motivi - erronea applicazione degli articolo 43, 116 e 474 cod.penumero manifesta illogicità della motivazione sulla mancata prova del dolo specifico stabilito dall'articolo 474 cod.penumero , rilevando che affinché possa configurarsi concorso anomalo nel reato necessita la ricorrenza di tre requisiti la adesione psichica dell'agente a commettere il reato meno grave la commissione da parte di un concorrente di un reato diverso e più grave un nesso psicologico, in termini di prevedibilità, tra la condotta dell'agente e l'evento diverso e più grave, in concreto verificatosi per mano di un concorrente. Nella specie, ai fini dell'addebitabilità del concorso anomalo in capo al prevenuto, non si ravvisa la presenza né del primo, né del terzo requisito. Quanto all'adesione psichica di commettere il reato meno grave, va rilevato che l'illecito contestato al ricorrente è quello previsto dall'articolo 474 cod.penumero , che ha come elemento costitutivo soggettivo il dolo specifico di profitto, la sussistenza del quale non risulta in assoluto provata, né può ricavarsi, come argomenta la Corte distrettuale, dalla consapevolezza nel prevenuto che i suoi complici agissero al fine di trame profitto. Conseguentemente rilevasi la mancanza del terzo requisito, in quanto non essendo stato provato che il D.L. fosse intenzionato a commettere il reato ex articolo 474 cod.penumero , a fortiori, risulta del tutto indimostrata anche l'eventualità che il reato diverso e più grave commesso dai coimputati potesse rappresentarsi nella psiche del ricorrente come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l'impugnata pronuncia, permette di rilevare l'assoluta logicità e correttezza della argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, in relazione alla concretizzazione del reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto. Osservasi che per la configurabilità del concorso anomalo, ex articolo 116 cod.penumero , sono necessari tre elementi l'adesione dell'agente ad un reato concorsualmente voluto la commissione, da parte di altro concorrente di un reato diverso o più grave che non sia stato effettivamente previsto dall'agente o di cui lo stesso agente non aveva accettato il rischio di accadimento nonché la esistenza di un nesso causale, anche psicologico, tra l'azione del compartecipe al reato inizialmente voluto e il diverso o più grave reato, poi commesso da altro concorrente reato più grave che sia oggetto tuttavia di rappresentazione in quanto logico sviluppo, secondo l'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, di quello concordato. La responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ex articolo 116 cod.penumero nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo, come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta, facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza ex multis Cass. 13/1/2005, numero 7388 resta, di contro, escluso soltanto quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegabili in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestata l'azione di taluno dei correi nel reato originario, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità Cass. 15/11/2011, numero 4330 Cass. 22/6/1993, numero 7576 . Orbene, il D.L. , anche ammesso che non conoscesse il carico effettivo e non fosse quindi concorrente diretto, è colpevole di concorso anomalo, in quanto, accettando di introdurre nello Stato prodotti da lui conosciuti come contraffatti, ha pure accettato la possibilità che il carico comprendesse, oltre questi anche altra mercé illecita, visto che tale trasporto costituisce il naturale sviluppo del trasporto illecito contestato. Nella specie, assolutamente indiscutibile risulta il fatto nella sua materialità l'arresto in flagranza di reato dell'imputato ed il sequestro del t.l.e., importato di contrabbando in Italia, attraverso il Punto Franco Nuovo di ., sono stati gli esiti di una operazione sotto copertura eseguita dal personale del R.O.N.O. CC. di ., che ha potuto osservare in diretta lo sbarco dell'illecito carico a Trieste, la concreta introduzione di esso nel territorio nazionale e il prelievo del semirimorchio da parte dell'imputato. Il giudice di merito ha, di poi, rilevato come le emergenze istruttorie abbiano permesso di acclarare che il D.L. si era ben consapevolmente prestato, in accordo con i complici, ad agevolare l'attività di costoro, consistente nel fare entrare in Italia e consegnare al destinatario il container carico di mercé contraffatta, proveniente dall'estero deposizione Ti Za. , traendo anch'egli profitto da tale illecita attività in relazione al contributo da lui stesso fornito per il buon esito dell'operazione. Ulteriore elemento a conferma della evidenziata consapevolezza in capo al prevenuto di concorrere nel reato è ravvisabile nella condotta concreta dallo stesso posta in essere dal momento in cui, al porto di Trieste, agganciò alla motrice il semirimorchio con il carico infatti, il percorso seguito dal D.L. , corredato da diverse soste, da inversioni di marcia, dal transitare su strade con carreggiata strettissima per un tir, permette di ritenere che l'imputato, avendo subodorato di essere sotto attenzione da parte delle forze dell'ordine, cercasse di evitare pedinamenti circostanza questa che, pertanto, si scontra palesemente con la proclamata ignoranza della illiceità della mercé trasportata. È, di poi, condivisibile quanto sostenuto dalla Corte territoriale di potere attribuire la condotta di introduzione in territorio dello Stato e di detenzione della mercé in questione anche al D.L. , poiché rientra a pieno titolo nella nozione di introduzione nel territorio dello Stato pure l'attività immediatamente successiva, finalizzata ad assicurare l'allontanamento del carico illecito dalla zona di confine e il trasporto dello stesso verso il luogo di destinazione è indubbio, come rilevato, che l'imputato era consapevole di dovere prelevare al confine mercé illegalmente introdotta in Italia, per, poi, trasportarla al destinatario per cui, il D.L. ha volutamente cooperato nel programma illecito, pur convinto che il contenuto del semiarticolato fosse mercé contraffatta e non t.l.e È evidente, dunque, che il reato diverso e più grave, ex articolo 291 bis e ter, lett. c , d.P.R. 43/73, non si presenta, nella specie, come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali, sopravvenute e del tutto imprevedibili, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base, così, da escludere la responsabilità concorsuale del D.L. , per come correttamente riconosciuta nella impugnata pronuncia. Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, numero 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il D.L. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell'articolo 616 cod.proc.penumero , deve, altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.