La piazzola ecologica, seppur gestita da privati, rientra nella nozione di stabilimento pubblico. Pertanto, al furto avvenuto all’interno della stessa, va applicata l’aggravante del fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici.
La fattispecie. La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 42822/14 depositata lo scorso 13 ottobre, si è pronunciata sulla caratteristica di stabilimento pubblico o meno della piazzola ecologica. In particolare, secondo quanto affermato dagli Ermellini, tale piazzola è uno stabilimento pubblico in quanto la sua destinazione è «l’esplicazione di una pubblica funzione o di un pubblico servizio che lo Stato o un altro ente pubblico persegue direttamente o indirettamente». Di conseguenza – viene chiarito - «la piazzola ecologica, seppur gestita da privati, rientra nella nozione di stabilimento pubblico». La piazzola ecologica è uno stabilimento pubblico. La gestione dei rifiuti, infatti, è un’attività di pubblico interesse, visti anche i «molteplici riflessi che essa ha sull’ambiente, sulla pubblica salute, sul decoro urbano e, non ultimo, sull’economia». Per tali ragioni, il furto di materiale ferroso con avvolgimento di rame, anche se di proprietà privata, ma effettuato all’interno di tali piazzole, è un reato a cui va applicata l’aggravante del fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici articolo 625, comma 1, numero 7, c.p. . I beni rubati hanno una relazione con l’interesse pubblico. Inoltre, le “cose private” oggetto di furto sono beni che hanno valore economico e, quindi, «destinate a remunerare, almeno in parte, la prestazione del servizio, con conseguente sgravio della finanza pubblica». Toccherà dunque alla Corte di appello di Brescia esaminare nuovamente la questione.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 giugno – 13 ottobre 2014, numero 42822 Presidente Bruno – Relatore Settembre Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Brescia in data 11/7/2013, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di S.D. per il reato di cui agli articolo 56 e 624 cod. penumero per mancanza di querela. L'imputato fu sorpreso dai carabinieri all'interno della piazzola ecologica di Zogno mentre cercava di asportare materiale ferroso, con avvolgimento di rame, ivi stoccato. 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia per violazione di legge, in quanto trattasi - a suo giudizio - di reato procedibile a querela, per due motivi a perché nella piazzola ecologica si svolgeva l'attività lavorativa del proprietario, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi luogo di privata dimora b perché la piazzola ecologica è uno stabilimento pubblico ai sensi dell'articolo 625, numero 7, cod. penale. Considerato in diritto Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 1. La caratteristica di stabilimento pubblico - rilevante ai sensi dell'articolo 625, comma 1, numero 7, cod. penumero - deriva dalla sua destinazione a mezzo per l'esplicazione di una pubblica funzione o di un pubblico servizio che lo Stato o un altro ente pubblico persegue direttamente o indirettamente ne consegue che la cd. piazzola ecologica , seppur gestita da privati, rientra nella nozione di stabilimento pubblico. La gestione dei rifiuti costituisce, infatti, attività di pubblico interesse, minuziosamente regolamentata dalla legge in considerazione dei rilevanti interessi pubblici coinvolti e dei molteplici riflessi che essa ha sull'ambiente, sulla pubblica salute, sul decoro urbano e, non ultimo, sull'economia. Pertanto, i luoghi e gli edifici destinati allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti, quali componenti essenziali del ciclo di smaltimento, sono stabilimenti rilevanti ai sensi dell'articolo 625, comma 1, numero 7 cod. penumero . Non è pertinente, poi, il riferimento - contenuto in sentenza - alla natura privatistica dei rifiuti che si trovano nelle piazzole suddette per giurisprudenza costante, l'aggravante del fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici si riferisce non soltanto alle cose pertinenti all'attrezzatura dello stabilimento pubblico, ma pure alle cose, anche di proprietà privata, che attengono o costituiscono oggetto dell'estrinsecazione del servizio di pubblica necessità e utilità, costituendo il fine proprio dello stabilimento stesso Cass., numero 54042 del 22/11/1982 numero 39096 del 23/06/2009 numero 13099 del 4/3/2008 . Nella specie, peraltro, le cose private , oggetto di furto, sono costituite da materiale ferroso con avvolgimenti di rame vale a dire, beni che hanno valore economico e sono destinate a remunerare, almeno in parte, la prestazione dei servizio, con conseguente sgravio della finanza pubblica. La relazione di qui beni con l'interesse pubblico è, pertanto, di intuitiva evidenza. 2. Non può accogliersi, invece, la tesi della pubblica accusa che tende a ravvisare nelle piazzole suddette, altresì, dei luoghi di privata dimora . Sebbene il concetto di privata dimora sia più ampio di quello di abitazione, ricomprendendo tutti i luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata, tale non può considerarsi la piazzola ecologica, che, sia o meno a cielo aperto, è destinata all'esecuzione di operazioni sui rifiuti e non allo svolgimento di atti della vita privata, sebbene, essendo un luogo di lavoro, sia destinato a ricevere, in qualche modo, la presenza umana. I precedenti giurisprudenziali citati dal procuratore ricorrente sono, infatti, dei tutto inconferenti, riguardando essi uno studio dentistico, una farmacia, un ambulatorio medico, la sede di un partito politico, ecc luoghi, all'evidenza, dove la vicenda umana si svolge con ben diversa intensità e dove gli atti della vita privata rappresentano diretta esplicazione della personalità. 3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta che la sentenza va annullata con rinvio al giudice a quo per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per il giudizio.