Deve essere esclusa, negli appalti integrati, l'impresa che non sottoscrive il cronoprogramma dei lavori, a corredo dell'offerta, non essendosi al cospetto di una mera irregolarità, stante la funzione della sottoscrizione dell'offerta di gara. Infatti, il cronoprogramma si configura come lo strumento, intimamente connesso all'offerta, mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento e serve a rendere nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta.
E’ quanto statuito dal Tar Lombardia, sez. I, nella sentenza numero 1884 del 4 agosto 2015. Il groviglio di ricorsi. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia, a seguito di gara, disponeva, in favore della Cooperativa C.M.C., l'aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato, relativo alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione della metrotranvia di Milano - Parco nord - Seregno. La gara, con valore d'asta pari ad € 109.204.000,00, era stata effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L'impresa S.A.G., terza classificata, impugna l'aggiudicazione, lamentando il fatto la cooperativa vincitrice avrebbe omesso di allegare alla propria offerta le dichiarazioni, previste dall'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici in tema di requisiti di ordine generale, relativamente ad alcuni amministratori. Inoltre, vengono presentate censure anche nei riguardi della documentazione di gara, depositata dall'operatore economico, classificatosi al secondo posto. La cooperativa vincitrice, a sua volta, propone ricorso incidentale, lamentando la violazione, da parte dell'impresa ricorrente, della lettera d’invito, nella parte relativa all'obbligo di presentazione del cronoprogramma. La disposizione di gara stabiliva espressamente che «in una terza busta sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura . , il concorrente dovrà inserire il tempo complessivo offerto per l'esecuzione di tutti i lavori, unitamente ad un cronoprogramma lavori, fermo restando la durata massima e minima prevista al precedente punto “D3”. L’'offerta tempo e il cronoprogramma dovranno, a pena d'esclusione, essere siglati in ogni foglio e firmati per esteso in calce agli stessi dal legale Rappresentante del concorrente ed in caso di associazioni d'imprese non ancora costituite, congiuntamente dai legali rappresentanti di ciascuna impresa costituente il raggruppamento». La cooperativa censura il fatto che, in aperta violazione della predetta disposizione, il cronoprogramma presentato dalla ricorrente risulta privo della sigla e della firma per esteso dell'impresa mandante. Siffatto accadimento non è stato rilevato dalla commissione di gara, dando luogo ad una grave omissione. Infatti, secondo la prospettazione dell'impresa vincitrice, in ragione di tale omissione, l'impresa ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa proprio in applicazione della citata clausola, oltre che in aderenza al principio di tassatività delle cause di esclusione, di cui all'articolo 46, comma 1 bis , del Codice. Il Tar ritiene doveroso esaminare con priorità il ricorso incidentale, in applicazione del principio, secondo cui nel giudizio di primo grado, avente ad oggetto procedure di gara, il ricorso incidentale va esaminato prima del ricorso principale allorquando presenti carattere escludente. Siffatto carattere viene ritenuto sussistente in quanto, in aderenza al principio espresso dall'Adunanza Plenaria sentenza numero 9/2014 , «il ricorso incidentale censura valutazioni ed operazioni di gara svolte dall’amministrazione nel presupposto della regolare partecipazione alla procedura del ricorrente principale». La sottoscrizione e le sue funzioni. A questo punto, è necessario ricordare l'estrema importanza della sottoscrizione di documenti e dichiarazioni, in ragione delle diverse funzioni esplicate. In primo luogo, occorre osservare che la sottoscrizione di un documento costituisce lo strumento, mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento medesimo. Da un punto di vista sostanziale, la sottoscrizione, comunemente intesa come scrittura manuale del proprio nome e cognome in calce ad un documento, consente di risalire alla paternità dell’atto e di ricondurre al suo autore tutti gli effetti, che l’ordinamento indirizza verso la sfera giuridica dello stesso. È ben noto che, qualora la legge richieda, per un determinato negozio giuridico, la forma scritta ad substantiam , ovvero ad probationem , secondo la modalità della scrittura privata articolo 2702 c.c. , oppure dell’atto pubblico articolo 2699 c.c. , il documento, se risulta privo di sottoscrizione, non integra gli estremi della forma solenne richiesta. Orbene, nella fattispecie in esame, secondo i principi generali vigenti in materia, la dichiarazione, presentata nell’ambito di una procedura contrattuale ad evidenza pubblica, è qualificabile come dichiarazione di volontà del privato, diretta alla costituzione di un rapporto giuridico ed, in particolare, alla conclusione di un contratto di appalto o di concessione. I principi di trasparenza ed imparzialità, giustamente operanti e dominanti nelle gare pubbliche, esigono che sia certa ed inequivoca l’imputazione dell’offerta e di qualsivoglia altra documentazione al soggetto concorrente. Dunque, in considerazione del fatto che la sottoscrizione è elemento essenziale della scrittura privata, la sua mancanza, anche su una sola delle parti indispensabili costituenti l’offerta, o altro documento dichiarativo, intesa quale manifestazione di volontà negoziale, inficia la validità della medesima. Pertanto, la sottoscrizione, tendendo ad assicurare la provenienza e l’insostituibilità della dichiarazione, assume il connotato di condizione essenziale, sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale. Per tale ragione, tutti i documenti dichiarativi, che concorrono a formare l’offerta, debbono essere sottoscritti, pena l’invalidità dei medesimi, anche in mancanza di una esplicita comminatoria in tal senso nel bando di gara. Infatti, la presenza della sottoscrizione su tutti i documenti, attraverso i quali si estrinseca la volontà del soggetto partecipante alla gara, consente di ricondurre con sicurezza l’atto negoziale al suo autore ed, al tempo stesso, di renderlo, nei confronti di quest’ultimo, vincolante in ogni sua parte. In secondo luogo, occorre osservare che la certa e sicura riconducibilità di tutti gli elementi costitutivi l’offerta, anche di quelli che possano apparire prima facie non essenziali o puramente formali, al soggetto autore, garantisce la serietà e l’affidabilità dell’offerta medesima, intesa quale dichiarazione del partecipante alla gara, finalizzata alla costituzione di un rapporto contrattuale. Infine, la sottoscrizione esplica una funzione di chiusura e di immodificabilità del documento, in modo tale da non consentire riaperture di ulteriori trattative negoziali. Da tale considerazione, consegue l’ammissibilità delle correzioni, contenute in un’offerta, purché espressamente confermate con specifica sottoscrizione a margine. La sottoscrizione di tutti gli atti documentali, costituenti sul piano formale e sostanziale l’offerta, contribuisce ad escludere la possibilità che sorgano dubbi interpretativi, anche in ordine all’individuazione delle prestazioni promesse, che saranno recepite nel contratto da stipulare al termine della gara. In altri termini, nell’appalto, la chiarezza interpretativa del contenuto contrattuale è una logica conseguenza dall’esatta determinazione degli obblighi negoziali e dei diritti, che l’offerente intende assumere ed acquisire in sede di gara, elementi che si evincono dalla domanda di partecipazione ed, in modo specifico, dall’offerta economica. La certezza dell’oggetto del contratto, stipulato in seguito all’espletamento di una procedura concorsuale ad evidenza pubblica, dipende anche e soprattutto dalla riconducibilità di tutti gli elementi dell’offerta al partecipante alla gara. Il cronoprogramma quale elemento dell'offerta. Il Tar Milano ritiene fondato il ricorso incidentale, dal momento che appare pacifica la mancata sottoscrizione del cronoprogramma da parte del legale rappresentante della società ricorrente, essendo presente solo il timbro della società medesima. La mancata sottoscrizione non è stata contestata dalla stazione appaltante e l'impresa ricorrente non ha fornito alcuna prova della sua esistenza. Ora, secondo i giudici amministrativi, tale mancanza omessa sottoscrizione comporta l'esclusione dalla gara, stante la stretta connessione del cronoprogramma con l'offerta. Ciò, in diretta applicazione del già citato principio di tassatività, secondo il quale «la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali». In altri termini, secondo il Tar, il cronoprogramma costituisce un elemento essenziale dell'offerta e, dunque, la sua mancata sottoscrizione determina la necessità di procedere all'esclusione, dando luogo ad una situazione di incertezza assoluta. Al fine di comprendere la corretta impostazione dei giudici amministrativi milanesi, occorre evidenziare che, nella concreta fattispecie, si è in presenza di un appalto integrato , cioè un appalto in cui viene richiesto all'operatore economico vincitore della gara non solo di realizzare l'opera pubblica, ma anche di progettarla in parte progetto esecutivo . In tal caso, occorre tener conto del fatto che il cronoprogramma, quale «diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi» articolo 40, comma 1, d.P.R. numero 207/2010 , nei casi di appalto integrato, deve essere presentato «unitamente all'offerta» articolo 40, comma 2, d.P.R. numero 207/2010 . Ciò comporta che il cronoprogramma si appalesa quale «elemento indefettibile del progetto esecutivo inteso quale ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni, con la peculiarità di definire e pianificare compiutamente l’intervento da realizzare in termini architettonici, strutturali e impiantistici» ANAC, parere numero 5/2015 . Fra l'altro, in tale parere, l'Autorità evidenzia che, laddove il bando non preveda l'obbligo di allegazione del cronoprogramma, il medesimo deve ritenersi sussistente in virtù del noto principio di eterointegrazione precettiva dei bandi di gara «Orbene, considerata la disciplina normativa sopra evidenziata, ritenendo la previsione dell’articolo 40, comma 2, d.P.R. 207/2010 eterointegrazione della lex specialis e unitamente all’orientamento giurisprudenziale richiamato, non vi è dubbio che, in caso di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, il cronoprogramma quale elemento essenziale vada presentato a corredo dell’offerta». Invero, nella concreta fattispecie, il disciplinare di gara prevedeva espressamente tale obbligo, che è stato platealmente disatteso. A tal riguardo, occorre tener conto che il Tar Veneto, sez. I, nella sentenza numero 420/2012, in una fattispecie analoga, ha ritenuto legittima l'esclusione dell'impresa omittente, in quanto la previsione di allegazione all’offerta, a pena di esclusione, del cronoprogramma delle attività risulta perfettamente coerente con la funzione assegnata allo stesso dal disciplinare di gara di rappresentare alla stazione appaltante la pianificazione dei lavori sia sotto il profilo cronologico che dei relativi costi. Pertanto, essendo il cronoprogramma, negli appalti integrati, un elemento essenziale dell'offerta, la mancata sottoscrizione del medesimo si risolve in una situazione di incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione, così come previsto dall'articolo 46, comma 1 bis , del Codice principio di tassatività delle cause di esclusione . Ad avviso del Tar Milano, «la sottoscrizione da parte di tutti i componenti dell’ATI, quindi, avrebbe avuto la funzione di affermare l’impegno di effettuare la prestazione oggetto dell’eventuale affidamento secondo la tempistica del prodotto cronoprogramma, in tale modo avallando la serietà e l’affidabilità dell’offerta stessa». Di conseguenza, il Tar accoglie il ricorso incidentale e ritiene inammissibile il ricorso principale.
TAR Lombardia, sez. I, sentenza 29 aprile – 4 agosto 2015, numero 1884 Presidente Cattaneo – Estensore Fanizza Fatto e diritto Con ricorso ritualmente proposto la società Strabag AG, in proprio e quale mandataria della costituenda A.T.I. con Sirti S.p.A. e IPA International Rail System Technology s.r.l., ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del 13.9.2012, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia – ha disposto in favore della Cooperativa Muratori & amp Cementisti – C.M.C. di Ravenna s.c. l’aggiudicazione definitiva dell’appalto relativo alla progettazione esecutiva e all’esecuzione dei lavori di realizzazione della metrotranvia di Milano - Parco nord - Seregno la nota del 14.9.2012, con cui lo stesso Ministero ha comunicato l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva gli atti e i verbali di gara, relativamente all'ammissione alla procedura di gara del costituendo RTI Consorzio Stabile Itaca ed alla valutazione della relativa offerta nonché l'aggiudicazione provvisoria, la nota di relativa comunicazione alle ricorrenti, l’offerta tecnica ed economica e gli atti ed i verbali relativi al procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte. La ricorrente ha, inoltre, proposto domanda di risarcimento del danno derivante dagli impugnati provvedimenti. Si trattava, nella specie, di una procedura di affidamento avente un importo a base d’asta di €. 109.204.000,00, regolata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in esito al cui espletamento è risultata aggiudicataria la Cooperativa Muratori & amp Cementisti – C.M.C. di Ravenna s.c., al secondo posto si è classificato il RTI capeggiato dal Consorzio Stabile Itaca mentre la ricorrente si è classificata in terza posizione. A fondamento dell’impugnazione è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione della lex specialis, dell’articolo 38 del D.lgs. 163/2006 e del principio di par condicio, nonché l’eccesso di potere per omessa e/o insufficiente istruttoria e travisamento dei fatti. Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 31.10.2012 , nonché la controinteressata cooperativa aggiudicataria 6.11.2012 , entrambi opponendosi al motivo di ricorso e chiedendone la reiezione. L’aggiudicataria ha, inoltre, proposto un ricorso incidentale 16.11.2012 , deducendo 1° violazione e falsa applicazione della lettera d’invito e di ogni norma e principio in materia di sottoscrizione dell’offerta quale manifestazione di volontà negoziale 2° violazione e falsa applicazione dell’articolo 38 del D.lgs. 163/2006 e dell’articolo 47 del DPR 445/2000 eccesso di potere per difetto d’istruttoria 3° violazione, sotto altri profili, delle stesse norme e principi di cui al precedente motivo. La trattazione della domanda cautelare, inizialmente fissata per l’udienza in Camera di Consiglio del 21.11.2012, è stata rinviata all’udienza del 19.12.2012 per il rispetto dei termini a difesa connessi alla proposizione, da parte della società ricorrente, di un ricorso per motivi aggiunti 20.11.2012 . Con tale ricorso, la società ricorrente ha integrato le deduzioni precedentemente proposte alla luce della “ulteriore documentazione acquisita a seguito degli accessi in data 11 ottobre 2012 e in data 17 ottobre 2012”, censurando – sotto due distinti profili – la violazione della lex specialis e del principio di par condicio, nonché l’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa la stazione appaltante per omessa e/o insufficiente istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza e violazione del principio di non aggravamento del procedimento. In vista di tale udienza sia l’Amministrazione 1.12.2012 , sia la società ricorrente 3.12.2012 , sia, infine, la cooperativa controinteressata 3.12.2012, con ulteriore integrazione in data 17.12.2012 hanno depositato le rispettive memorie, riportandosi alle conclusioni precedentemente rassegnate. Con ordinanza numero 1768 del 20.12.2012 la Sezione ha respinto la domanda cautelare. In vista dell’udienza di discussione nel merito, fissata per l’udienza pubblica del 29.4.2015, le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche. In particolare - nella memoria del 13.4.2015 la ricorrente ha, preliminarmente, osservato che l’eventuale accoglimento del ricorso incidentale “non potrebbe giammai condurre ad una pronuncia di difetto di legittimazione della ricorrente principale e quindi al mancato esame nel merito anche del ricorso introduttivo e della correlata istanza economica volta al risarcimento dei danni”, dovendosi, nella specie, ritenersi applicabili “i principi espressi sul rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale nella pronuncia dell’Adunanza plenaria numero 9 del 25.2.2014” cfr. pag. 5 che, con riguardo alla dedotta circostanza che la cooperativa C.M.C. di Ravenna avrebbe omesso di allegare alla propria offerta le dichiarazioni ex articolo 38 del D.lgs. 163/2006 di alcuni amministratori, l’indirizzo interpretativo successivamente fornito dall’Adunanza plenaria numero 23 del 16.10.2013 confermerebbe che la stazione appaltane avrebbe dovuto provvedere a escludere l’aggiudicataria che, inoltre, la soluzione di progetto presentata da quest’ultima avrebbe costituito “una vera e propria variante” sia in relazione alla violazione dell’altezza della struttura originariamente prevista dai documenti progettuali del Provveditorato cfr. pag. 17 , sia in relazione al fatto che tale soluzione “letteralmente stravolge il progetto di gara basandosi su di una rotatoria né esistente né oggetto dell’appalto” cfr. pag. 20 ha, infine, reiterato le censure proposte nei confronti dell’offerta del Consorzio Stabile Itaca, secondo in graduatoria, e specificato la domanda risarcitoria quantificando il “mancato utile nella misura massima riconosciuta del 10% dell’offerta” cfr. pag. 25 - nella memoria del 13.4.2015 la Cooperativa Muratori & amp Cementisti di Ravenna s.c. ha richiamato i motivi del ricorso incidentale, mentre, con riferimento al primo motivo del ricorso principale, ha replicato che la decisione dell’Adunanza plenaria numero 23/2013 deporrebbe in senso opposto a quello prospettato dall’ATI Strabag che, inoltre, la presentazione, a dire della ricorrente, di una variante di progetto altro non sarebbe, in realtà altro, che una miglioria, ammessa dal bando con la previsione di 10 punti, preordinata “al miglioramento funzionale dell’opera” cfr. pag. 5 , tenuto conto che “mentre per il capannone industriale l’obiettivo è stato quello di ottimizzare le superfici, per la parte dedicata agli uffici l’obiettivo è stato quello di nobilitarle” cfr. pag. 11 che, infine, l’inserimento di una rotonda “in corrispondenza dell’innesto Rho-Monza” avrebbe costituito “una finitura mirata ad ottimizzare lo svincolo già presente nelle planimetrie a base di gara in ottemperanza alla prescrizione CIPE numero 4 ” cfr. pag. 15 - nelle memorie di replica, entrambe depositate in data 17.4.2015, le parti nulla hanno soggiunto alle argomentazioni già sviluppate. L’Amministrazione non ha depositato ulteriori memorie e all’udienza del 29 aprile 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione. Verrà esaminato con priorità il ricorso incidentale in applicazione del principio secondo cui nel giudizio di primo grado avente ad oggetto procedure di gara, il ricorso incidentale va esaminato prima del ricorso principale allorquando presenti carattere escludente tale evenienza – che ricorre nel caso di specie – “si verifica se il ricorso incidentale censuri valutazioni ed operazioni di gara svolte dall’amministrazione nel presupposto della regolare partecipazione alla procedura del ricorrente principale” cfr. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, numero 9 . Ciò precisato, il Collegio ritiene che il ricorso incidentale, ad un più approfondito esame rispetto a quello sommario proprio della fase cautelare, sia fondato. Con il primo motivo la cooperativa Muratori & amp Cementisti di Ravenna ha lamentato la violazione della lettera d’invito nella parte in cui stabiliva che “in una terza busta sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura . , il concorrente dovrà inserire il tempo complessivo offerto per l'esecuzione di tutti i lavori, unitamente ad un cronoprogramma lavori, fermo restando la durala massima e minima prevista al precedente punto “D3”. L’'offerta tempo e il cronoprogramma dovranno, a pena d'esclusione, essere siglati in ogni foglio e firmati per esteso in calce agli stessi dal legale Rappresentante del concorrente ed in caso di associazioni d'imprese non ancora costituite, congiuntamente dai legali rappresentanti di ciascuna impresa costituente il raggruppamento”. Ha, in particolare, dedotto che “in violazione di tale chiarissima prescrizione della lex specialis, il cronoprogramma allegato dalla ricorrente risulta privo della sigla e della firma per esteso della impresa mandante Sirti S.p.A. Tale circostanza vizia l'operato della commissione di gara e segnatamente i verbali nnumero 3 del 20.2.2012, di apertura dei plichi nnumero 3, e dei verbali di valutazione dell'offerta tempo , nella parte in cui non è stata rilevata l'omissione delle sigle e della sottoscrizione del cronoprogramma da parte della Sirti S.p.A. che, assieme alle altre imprese del costituendo r.t.i., avrebbe dovuto essere esclusa in applicazione della esplicita clausola di cui alla lettera di invito, ed anche dell'articolo 46, comma 1-bis, d.lgs. 163/2006, secondo cui la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali” cfr. pagg. 1 – 2 . Il Collegio ritiene che tale censura sia fondata. Il cronoprogramma prodotto dalla ricorrente principale è privo della sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società e reca, unicamente, il timbro della Sirti s.p.a. quanto affermato dalla ricorrente principale circa l’esistenza di tale firma non è stato, invero, avvalorato da alcuna prova e può ritenersi smentito stante la non contestazione della circostanza da parte dell’amministrazione resistente. La mancata apposizione della sigla e sottoscrizione del cronoprogramma viola la chiara previsione della lex specialis sopra richiamata che sanziona con l’esclusione tali omissioni. Né può ritenersi di essere al cospetto di una mera irregolarità, stante la funzione della sottoscrizione dell'offerta di gara - e quindi anche di una parte di essa, il cronoprogramma, ritenuta, nel caso di specie, di particolare interesse dall’amministrazione - che si configura come lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento” e “serve a rendere nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2011 numero 528 7 novembre 2008 numero 5547 .Essa assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell'offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell'offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico”. La sottoscrizione da parte di tutti i componenti dell’ATI, quindi, avrebbe avuto la funzione di affermare l’impegno di effettuare la prestazione oggetto dell’eventuale affidamento secondo la tempistica del prodotto cronoprogramma, in tale modo avallando la serietà e l’affidabilità dell’offerta stessa cfr., circa tale principio, Consiglio di Stato, sez. VI, 14 novembre 2012, numero 5749 id., sez. V, 20 maggio 2008, numero 2380 id., sez. V, 17 dicembre 2008, numero 6292 id., sez. VI, 29 maggio 2006, numero 3250 . Né a diversa conclusione si può pervenire in ragione del richiamo della società ricorrente alla sentenza del Consiglio di Stato numero 4595 del 10.9.2014, sentenza che si riferisce ad una diversa fattispecie nella quale la normativa di gara non preveda in alcuna sua parte uno specifico onere di sottoscrizione degli elaborati compresi nelle offerte tempo e tecnica e, tanto meno, disponeva l'esclusione dalla gara nel caso di inosservanza dello stesso. La mancata sottoscrizione del cronoprogramma da parte della mandante Sirti S.p.A, quindi, avrebbe dovuto condurre la commissione giudicatrice a disporre l’esclusione dalla gara del raggruppamento capeggiato dalla società Strabag. L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale – restando assorbite le due ulteriori censure – determina l’inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti. Il Collegio non condivide, invero, quanto affermato dalla ricorrente nella memoria del 13.4.2015 circa la doverosità dell’esame del ricorso principale anche in caso di fondatezza del ricorso incidentale, ciò in quanto il ricorso incidentale di CMC ha portata escludente e si è al cospetto di una gara che non vede due soli partecipanti ma ben dieci aa.tt.ii. classificate utilmente in graduatoria. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate – facendo applicazione dei parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, numero 55 – in dispositivo. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione I definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, accoglie il ricorso incidentale e, per l’effetto, dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 6.000,00 seimila/00 - di cui 3.000,00 tremila/00 a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 3.000,00 tremila/00 a favore della cooperativa C.M.C. di Ravenna s.c. – oltre oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.