Discostarsi dalle note spesa della parte vittoriosa ... si può, ma con adeguata motivazione

Con riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio, il giudice è tenuto a indicare dettagliatamente le singole voci che riduce – perché chieste in misura eccessiva – o che elimina – perché non dovute -, in modo da consentire l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle altre tariffe in relazione all’inderogabilità dei minimi.

A ribadire tale orientamento è la sez. III della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 18906, depositata l’8 agosto 2013. Giudice riduce molte voci dalle note spese senza indicarle La parte vittoriosa di una controversia ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando che la Corte di merito avrebbe liquidato le spese del doppio grado di giudizio riducendo, a suo dire, senza alcuna giustificazione e motivazione gli importi esposti nelle due notule con analitica specificazione delle singole partite con riferimento alle prestazioni effettuate nel corso di entrambi i giudizi , violando i minimi tariffari. A tal proposito, la Suprema Corte ha chiarito che la determinazione degli onorari di avvocato e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo e il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando sia stato l’interessato stesso a specificare le singole voci della tariffa che assume essere state violate. Inoltre, gli Ermellini hanno sottolineato che, allorquando censuri la sentenza di primo grado con riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio, la parte ha l’onere di fornire al giudice d’appello gli elementi essenziali per la rideterminazione del compenso dovuto al professionista. Quindi, per il S.C., in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi a una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata. Ciò, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe. Ma così non consente di esaminarle e di riscontrare la congruità degli importi liquidati. Nel caso di specie, pur in presenza di dettagliate note spese – riprodotte nel ricorso in questione -, la Corte non ha offerto elementi volti a chiarire quali voci abbia ritenuto non attribuibili e ha affidato la determinazione della somma complessiva di diritti e di onorari a enunciazioni generiche e astratte, prive di riferimenti concreti alla fattispecie in esame, ai fini della verifica del rispetto dei minimi tariffari ovvero a giustificazione per i soli onorari della liquidazione operata al di sotto dei minimi. Pertanto, il ricorso è stato accolto, con rinvio alla Corte d’Appello per un nuovo esame al fine di applicare i suindicati – e disattesi – principi.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 12 aprile – 8 agosto 2013, n. 18906 Presidente Uccella – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 28/1/2008 la Corte d'Appello di Napoli riformava la pronunzia Trib. Napoli 28/2/2002 e, per quanto ancora d'interesse in questa sede, condannava le appellate società Alpi Assicurazioni s.p.a. in l.c.a. e Generali Assicurazioni s.p.a. al pagamento, in solido, anche delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante ed originaria attrice sig. M.A Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la M. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 91, 92 c.p.c, e delle tariffe professionali del 5.1.91, dell'1.4.95 e del 2.6.2004”, in relazione all'art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c Si duole che la corte di merito abbia liquidato le spese del doppio grado di giudizio riducendo senza alcuna giustificazione e motivazione gli importi esposti nelle due notule con analitica specificazione delle singole partite con riferimento alle prestazioni effettuate nel corso di entrambi i giudizi”, violando i minimi tariffari e riducendo molte voci dalle due notule senza indicarle”, a tale stregua non consentendole di esaminarle e di riscontrare se gli importi liquidati fossero stati congrui”. Il motivo è fondato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando sia stato l'interessato stesso a specificare le singole voci della tariffa che assume essere state violate v. Cass., 19/10/1993, n. 10350 . Si è altresì sottolineato come, allorquando censuri la sentenza di primo grado con riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio, lamentando la violazione dei minimi previsti dalla tariffa professionale, la parte ha l'onere di fornire al giudice d'appello gli elementi essenziali per la rideterminazione del compenso dovuto al professionista, indicando, in maniera specifica, gli importi e le singole voci riportate nella nota spese prodotta in primo grado. Indicazioni che non possono essere desunte da note o memorie illustrative successive, la cui funzione non è quella di formulare censure ma solo quella di chiarire le censure tempestivamente formulate v. Cass., 9/9/2009, n. 19419 . In presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa il giudice non può peraltro limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 L. n. 794 del 1942 v. Cass., 30/3/2011, n. 7293 Cass., 30/10/2009, n. 23059 Cass., 24/2/2009, n. 4404 . Il giudice è pertanto tenuto ad indicare dettagliatamente le singole voci che riduce, perché chieste in misura eccessiva, o che elimina, perché non dovute, in modo da consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe in relazione all'inderogabilità dei minimi [v. Cass., 8/2/2007, n. 2748. Contra , nel senso che il giudice del merito non è tenuto a motivare circa la diminuzione o riduzione di voci tariffarie tutte le volte, e per il solo fatto, che liquidi i diritti e/o gli onorari di avvocato in somme inferiori a quelle domandate nella notula, fermo il dovere di non determinarli in misura inferiore ai limiti minimi o superiore a quelli massimi indicati nelle tabelle in relazione al valore della controversia, salvo che sussista manifesta sproporzione e che la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente consiglio dell'ordine, v. peraltro Cass., 24/10/2007, n. 22347, e, conformemente, Cass., 12/10/2010, n. 21010]. Orbene, pur in presenza di dettagliate note spese, riprodotte nell'odierno ricorso, nel liquidare al procuratore antistatario della M. , incluso l'aumento forfettario ex t.p.” le spese del giudizio di merito in complessivi Euro 4.000,00 oltre I.V.A., se dovuta, e C.P.A. di cui Euro 600,00 per onorari, ed Euro 550,00 per diritti ., quanto al primo grado Euro 700,00 per onorari, Euro 660,00 per diritti . quanto al presente grado ”, pur in presenza di dettagliate note spese, riprodotte nell'odierno ricorso, senza invero offrire elementi volti a chiarire quali voci abbia ritenuto non attribuibili ed affidando la determinazione della somma complessiva di diritti e di onorari ad enunciazioni generiche ed astratte, prive di riferimenti concreti alla fattispecie in questione, ai fini della verifica del rispetto dei minimi tariffari ovvero a giustificazione per i soli onorari della liquidazione operata al di sotto dei minimi, la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi. Della medesima s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli che, in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione.