L’Agenzia del Territorio, il 12 settembre 2012, ha pubblicato la circolare numero 3, fornendo chiarimenti in merito all’applicabilità delle sanzioni previste dall’articolo 9 d.lgs. numero 347/1990 alle formalità di trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità.
I ritardi nella trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità sono tollerati. La circolare numero 3 dell’Agenzia del Territorio, infatti, afferma che tali ritardi non costituiscono violazioni sanzionabili. Una infarinatura generale La circolare, prima di tutto, inquadra l’istituto sotto il profilo civilistico e ricorda che per i pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato un atto «soggetto a trascrizione», vige l’obbligo di curare la relativa pubblicità immobiliare, opera un preciso distinguo fra le ipotesi di accettazione espressa e quelle di accettazione tacita. Accettazione con atto pubblico o scrittura autenticata? Il ritardo è sanzionato. L’Agenzia conferma l’applicabilità delle sanzioni previste dall’articolo 9 d.lgs. numero 347/1990 nel caso in cui l’accettazione dell’eredità consegua ad una espressa dichiarazione di volontà, contenuta in un atto pubblico o in una scrittura autenticata. Non è così per l’eredità accettata tacitamente. Per quanto riguarda, invece, l’ipotesi di accettazione tacita, la circolare del 12 settembre ritiene che possa configurarsi l’accettazione non solo in presenza di atti di disposizione, ma anche in virtù di comportamenti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare. Perché non si configura una violazione tributaria sanzionabile. La circolare conclude, precisando che l’eventuale richiesta di trascrizione effettuata oltre il termine di 30 giorni dalla data dell’atto da cui può essere desunta, non configura una violazione tributaria sanzionabile.
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