In caso di inerzia del pm, il giudice deve acquisire d’ufficio i mezzi di prova indispensabili

Il giudice ha il dovere di ricorrere al proprio potere di disporre anche d’ufficio l’assunzione dei mezzi di prova, qualora risulti assolutamente necessario per rendere la decisione.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza numero 23975/15 depositata il 4 giugno. Il caso. Proponeva ricorso presso la Corte di Appello di Caltanisetta, il Procuratore Generale avverso la sentenza del giudice di pace di Gela che assolveva l’imputata esclusivamente sulla base dell’inerzia del pm il quale non aveva provveduto alla citazione del teste, impedendo così al giudice ogni possibilità di valutazione. Il p.g. ricorre per cassazione rilevando come il giudice non abbia motivato la sua mancata attivazione dei poteri previsti dall’articolo 32, l. numero 274/2000 dibattimento , in virtù del quale il giudice può disporre d’ufficio l’assunzione dei mezzi di prova. Il dovere dell’assunzione d’ufficio. Sulla base di altre decisioni rese dalla stessa Corte Cass., sez. VI Penale, sentenza numero 25157/10, Rv. numero 247785 , i giudici di legittimità affermano che il giudice ha il dovere di ricorrere al proprio potere di disporre l’assunzione anche d’ufficio di mezzi di prova, qualora ciò risulti indispensabile per rendere la decisione. L’inerzia del pm. Il mancato esercizio di questo potere da parte del giudice non può trovare giustificazione nell’eventuale inerzia del Pubblico Ministero, come nel caso di specie. La Corte Suprema evidenzia inoltre che la previsione di tali poteri officiosi trova certamente applicazione anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ritiene il ricorso fondato, e annulla la sentenza con rinvio al Giudice di pace.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 gennaio – 4 giugno 2015, numero 23975 Presidente Dubolino – Relatore Miccoli Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata il giudice di pace di Gela, in data 9 luglio 2012, ha assolto S. D’A. dai reati di cui agli articolo 582, 612 e 635 cod. penumero fatti commessi in data 3 marzo 2007 . 2. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanisetta, deducendo la mancanza e contraddittorietà della motivazione, avendo il giudice assolto l'imputata esclusivamente sulla base dell'inerzia del pubblico ministero che non ha provveduto alla citazione del teste precludendo così al giudice ogni possibile valutazione . Rileva il P.G. ricorrente che il giudice non ha spiegato perché non ha attivato i poteri di cui all'articolo 32, comma 2, d.lvo 28 agosto 2000 numero 274, che prevedono la possibilità di disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi di prova. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. In effetti il giudice di pace non ha motivato in alcun modo le ragioni per le quali non abbia ritenuto di attivare, come era suo dovere fare, i poteri di cui all'articolo 32 comma 2 d.lvo 28 agosto 2000 numero 274, che prevedono la possibilità di disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi di prova. Questa Corte ha già chiarito in diverse decisioni che il giudice ha il dovere di ricorrere al proprio potere di disporre l'acquisizione anche d'ufficio di mezzi di prova qualora ciò sia indispensabile, come nel caso in esame, per rendere la decisione Sez. 6, 11 giugno 2010, numero 25157, Rv. numero 247785 . Il mancato esercizio di tale potere non può essere giustificato quindi dall'eventuale inerzia dei Pubblico Ministero, dovendo peraltro sottolinearsi che la previsione del potere officioso di integrazione probatoria in dibattimento trova sicuramente applicazione anche nel procedimento di fronte al giudice di pace Sez. 2, numero 20306 del 16/03/2011, Rv. 250355 Sez. 5, 20 marzo 2009, numero 21232, Rv. numero 243945 Sez. 5, numero 6347 del 14/12/2007, Rv. 239111. In conformità a tale orientamento, che questo collegio condivide, va annullata la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Gela per nuovo giudizio. P.Q.M. La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Gela.