Si fa presto a dire sinistro se non si conosce il significato della parola.
Così la Seconda sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza numero 21816 depositata il 28 maggio 2014 ne chiarisce il senso ricorrendo didatticamente ai migliori dizionari della lingua italiana addirittura! che individuano con termine di sinistro l’evento pregiudizievole subito dal fruitore di un contratto di trasporto o di assicurazione, che fa sorgere in capo a questi il diritto alla rivalsa o al risarcimento. Il motivo per cui gli Ermellini ricorrono al dizionario della lingua italiana per chiarire e risolvere una questione interpretativa? L’errata interpretazione dai giudici di merito con riferimento al caso in questione. Falso tamponamento. In particolare, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale territoriale aveva rigettato la richiesta di emissione della misura della custodia cautelare nei confronti di cinque indagati per il reato, di cui all’articolo 642, comma 2, c.p., di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, per avere gli stessi denunciato un falso tamponamento di una autovettura nel loro possesso e la successiva falsa rapina della stessa auto da parte degli ignoti autori del tamponamento. In realtà, il GIP ritiene nella sua decisione che il fatto qualificato come reato di cui all’articolo 642 c.p. in realtà doveva essere qualificato come simulazione di reato e tentativo di truffa all’assicurazione. Infatti, sempre secondo il GIP, l’articolo 642, comma 2, c.p. riguarda solo i sinistri che provocano lesioni personali, non contemplando le ipotesi di furto o di rapina. La stessa interpretazione viene offerta anche dal giudice di appello, che conferma l’ordinanza impugnata aderendo all’interpretazione dell’articolo 642 c.p. data dal GIP, ritenendo insussistenti le esigenze cautelari per i reati di falso. Su questa base il Procuratore della Repubblica non può far altro che proporre ricorso per cassazione deducendo l’erronea interpretazione della norma che non tiene conto del reale significato del termine sinistro che è quello di qualsiasi evento coperto dal rischio oggetto del contratto assicurativo. Tutela del bene giuridico. Come si è visto, i giudici di Piazza Cavour ritengono fondato il ricorso proprio per l’errata interpretazione offerta dal GIP sul significato da attribuire alla norma di cui all’articolo 642 c.p. La norma, oggetto di modifiche nel 2002, ha ampliato le condotte punibili, tra le quali rientra anche la denuncia di un sinistro non avvenuto. D’altra parte il bene giuridico tutelato dalla norma – precisano i giudici del Palazzaccio – è rappresentato dal patrimonio della compagnia di assicurazione. Si deve ricordare che l’articolo 642 c.p. costituisce un’ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all’articolo 640 c.p., atteso che nel primo sono presenti tutti gli elementi della condotta caratterizzanti il secondo e come elemento specializzante il fine di tutela del patrimonio dell’assicuratore. Quando il giudice interpreta erroneamente la norma. I giudici della Suprema Corte osservano che l’erronea interpretazione della norma da parte del GIP si ricava già dalla lettura della motivazione di una sentenza della Cassazione stessa che pur il P.M. aveva evocato nel giudizio. Infatti – si legge in quella sentenza -, in relazione alle diverse fattispecie di cui all’articolo 642 c.p. il presupposto dell’ipotesi criminosa rimane il fatto, come per il passato, che tra le parti sussista o sia almeno sussistito un valido rapporto contrattuale. Ciò in quanto il Legislatore, con le modifiche del 2002, ha voluto ampliare le condotte indicate nell’articolo in questione, punendo chiunque voglia ottenere un indebito risarcimento nascente da qualsiasi contratto assicurativo depauperando ingiustamente il patrimonio della compagnia di assicurazione. Dizionario della lingua italiana. Nel caso di specie, come ricorda la Cassazione, l’azione del soggetto attivo del reato è consistita nel denunciare un falso sinistro per il quale era regolarmente assicurato. A fronte di tutto questo, i giudici di merito hanno interpretato la parola sinistro limitandolo solo all’incidente stradale , interpretando tuttavia in senso contrario a quanto comunemente inteso in ambito assicurativo – si pensi agli uffici sinistri che liquidano i risarcimenti dei danni coperti da un qualsiasi contratto assicurativo – e contrario alla chiara ratio della norma, ma soprattutto in senso contrario al significato letterale della parola sinistro. Vi ricordate la definizione del dizionario della lingua italiana? Ecco spiegato il motivo della sua presenza in una sentenza della Corte di Cassazione! Da qui l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale territoriale per un nuovo esame.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 26 febbraio - 28 maggio 2014, numero 21816 Presidente Gallo – Relatore Iasillo Osserva Con ordinanza del 13-14/03/2013, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona rigettò la richiesta di emissione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di B.I. , di P.F. , di C.D. , di M.P. e di T.F. indagati per i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati articolo 642, II comma, del c.p. denunciavano un falso tamponamento di una autovettura nel loro possesso e la successiva falsa rapina della stessa auto da parte degli ignoti autori del tamponamento , falso in certificazione amministrativa arti 476 e 482 del c.p. falsificavano la carta di circolazione dell'auto di cui sopra emettendo la fattura di vendita della predetta auto a favore del T. per un'operazione in realtà mai avvenuta , determinavano in errore un pubblico ufficiale che rilasciava loro falsi documenti articolo 48 e 479 del c.p. . In particolare il G.I.P. riteneva che il fatto qualificato come reato di cui all'articolo 642 del c.p. in realtà doveva essere qualificato come simulazione di reato e tentativo di truffa all'assicurazione gli imputati avevano denunciato una falsa rapina e, poi, avevano tentato di ottenere dall'assicurazione la liquidazione del valore dell'auto sottratta . Il G.I.P. sottolineava, inoltre, che l'articolo 642, II comma, del c.p. riguarda solo i sinistri che provocano lesioni personali e non contempla, invece, le ipotesi di furto o di rapina. Riteneva, infine, che per i reati di falso non sussistesse l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274 lett. C di c.p.p. anche perché gli indagati erano tutti incensurati ed era trascorso un notevole lasso di tempo tra i fatti e la richiesta di custodia. Avverso il provvedimento di cui sopra il Procuratore propose appello, ma il Tribunale di Verona, con ordinanza del 17/05/2013, lo rigettò confermando l'ordinanza impugnata. In particolare il Tribunale aderì all'interpretazione dell'ari . 642 del c.p. data dal G.I.P. e ritenne insussistenti le esigenze cautelari per i reati di falso. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona deducendo l'erronea interpretazione della norma da parte del Tribunale che non tiene conto del reale significato del termine sinistro - che è stato inserito dal Legislatore con la L.273/2002 al fine di ampliare le ipotesi già previste dalla predetta norma - che è quello di qualsiasi evento coperto dal rischio oggetto del contratto assicurativo. Il ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Motivi della decisione Il ricorso del P.M. è fondato e va, pertanto, accolto. Invero i Giudici di merito hanno erroneamente interpretato l'articolo 642 del cod. penale ed è solo per questo reato che il P.M. ha presentato ricorso, non avendo questi impugnato la decisione del Tribunale sulla ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari i per i reati di falso . Si deve in proposito, preliminarmente, evidenziare che a seguito delle modifiche apportate all'articolo 642 c.p., dalla L. numero 273 del 2002, la nuova disposizione normativa ha introdotto un ampliamento delle condotte punibili. Alle originarie previsioni della distruzione della cosa assicurata o del cagionare a se stessi lesioni personali, sono state aggiunte ulteriori condotte quindi l'articolo 642 cod. penumero prevede cinque ipotesi delittuose il danneggiamento dei beni assicurati primo comma, nella parte in cui prevede distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà b la falsificazione od alterazione della polizza o della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione primo comma, seconda parte c la mutilazione fraudolenta della propria persona secondo comma, prima parte, nella parte in cui prevede cagiona a sé stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da infortunio d la denuncia di un sinistro non avvenuto secondo comma nella parte in cui prevede denuncia un sinistro non accaduto e la falsificazione o alterazione della documentazione relativi al sinistro comma 2, ultima parte, nella parte in cui prevede distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro . Il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato dal patrimonio della compagnia di assicurazione si veda Sez. 2, Sentenza numero 22906 del 16/05/2012 Ud. - dep. 12/06/2012 - Rv. 252997 . Non va dimenticato che l'articolo 642 costituisce un'ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all'articolo 640 c.p., atteso che nel primo sono presenti tutti gli elementi della condotta caratterizzanti il secondo e, in più, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell'assicuratore Sez. 6, Sentenza numero 2506 del 13/11/2003 Ud. - dep. 24/01/2004 - Rv. 227890 Sez. 2, Sentenza numero 24340 del 18/05/2010 Ud. - dep. 25/06/2010 - Rv. 247934 . Orbene dalla lettura della motivazione della sentenza di questa Corte numero 22906 del 16/05/2012, Rv. 252997, sopra citata - evocata dal P.M. nel suo appello e liquidata dal Tribunale come non pertinente a sostenere la tesi della sussistenza del reato di cui all'articolo 642 del c.p. - si ha la prima conferma dell'erronea interpretazione dei giudici di merito del predetto articolo. Infatti, in tale decisione si afferma proprio per questo anche in relazione a tali diverse fattispecie il presupposto dell'ipotesi criminosa rimane il fatto, come per il passato, che tra le parti sussista o sia almeno sussistito come si può supporre in ipotesi di alterazione della data di scadenza un valido rapporto contrattuale. Nel caso di specie l'azione del reo non era rivolta ad ottenere il risarcimento del danno oggetto della polizza di assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione . Quindi per questa Corte l'articolo 642 c.p. - proprio per i motivi che hanno spinto il Legislatore ad ampliare i casi nella stessa norma originariamente previsti - punisce chi ponendo in essere una delle condotte sopra delineate voglia ottenere un indebito risarcimento nascente da qualsiasi contratto assicurativo depauperando ingiustamente il patrimonio della compagnia di assicurazione. Invero l'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 642 c.p. si connota - sotto il profilo soggettivo - per il contenuto specifico del fine dell'ingiusto profitto, diretto a conseguire l'indennizzo da un'assicurazione e - sotto il profilo oggettivo - per il contenuto, anch'esso specifico, dell'azione del soggetto attivo del reato che nel caso di specie è consistito nel denunciare un falso sinistro per il quale era regolarmente assicurato sottrazione dell'autovettura - nel caso di specie attraverso un'inventata rapina a seguito di un altrettanto inesistente tamponamento - e conseguimento del risarcimento da parte della Compagnia assicuratrice si veda in proposito Sez. 2, Sentenza numero 24340 del 18/05/2010 Ud. - dep. 25/06/2010-Rv. 247934 . A fronte di tutto ciò entrambi i giudici di merito interpretano la parola sinistro limitandolo solo all'incidente stradale tra l'altro senza indicare sulla base di cosa arrivano a tale decisione . Interpretazione, che non solo è contraria a quanto comunemente inteso in ambito assicurativo presso ogni assicurazione vi è, infatti, un ufficio sinistri che si occupa di liquidare i risarcimenti dei danni coperti da un qualsiasi contratto assicurativo e non solo, quindi, per quelli nascenti dai contratti assicurativi relativi alla circolazione stradale , non solo contraria alla chiara ratio della norma, ma soprattutto contraria al significato letterale della parola sinistro. Infatti, i migliori dizionari della lingua italiana definiscono il sinistro come l'evento pregiudizievole subito dal fruitore di un contratto di trasporto o di assicurazione, che fa sorgere in capo a questi il diritto alla rivalsa o al risarcimento. A conferma della validità di quanto sopra si ha la decisione di questa Corte numero 1856 del 17/12/2013 che fornisce della parola sinistro il corretto significato di cui sopra. Si legge, invero, nella motivazione della predetta sentenza . Ora, all'imputata, nel capo sub a è stata contestata la condotta del danneggiamento dei beni assicurati prevista nell'articolo 642 c.p., comma 1, prima parte distruggeva mediante incendio parte del materiale presente presso il capannone della suindicata ditta, nonché parte degli infissi e delle strutture murarie al capo sub b , le è stata, invece, contestata la condotta di aver denunciato danni superiori a quelli effettivamente prodotti dall'incendio verificatosi il OMISSIS presso il capannone della Newline-Textile in modo da indurre in errore la Unipol al fine di procurarsi un ingiusto vantaggio ai danni della compagnia di assicurazioni. La seconda delle condotte contestate, come appare evidente, rientra nella quinta fattispecie prevista dall'articolo 642 cod. penumero ed esattamente in quella con la quale il soggetto attivo falsifica, altera documentazione relativa al sinistro” Sez. 2, Sentenza numero 1856 del 17/12/2013 Ud. - dep. 17/01/2014 - Rv 258012 . Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Venezia per un nuovo esame che dovrà tener conto del principio di diritto di cui sopra. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame.