Nel vigente sistema costituzionale, il criterio di riparto di giurisdizione è basato sulla consistenza oggettiva della posizione giuridica soggettiva oggetto di tutela articolo 103, Cost. – criterio c.d. della causa petendi - e non sulla configurazione soggettiva del soggetto la cui attività incide sulla posizione giuridica oggetto di tutela.
La fattispecie. La questione, già a suo tempo presa in esame dall'Adunanza generale sent. numero 11/2011 nel caso specifico ha riguardato le posizioni soggettive dei candidati nella procedura valutativa per soli titoli per l’inserimento nelle graduatorie per l’insegnamento nella scuola didattica della musica di cui all’ordinanza ministeriale 4 agosto 1996 numero 455 . Posizioni che, ha chiarito il Collegio, hanno consistenza di diritti soggettivi e, come tali, sono attratte nella giurisdizione del giudice ordinario. L'appellante aveva sostenuto che la giurisdizione sarebbe del giudice amministrativo in quanto, a prescindere dalle precedenti decisioni rese sulla stessa vicenda dal giudice amministrativo con il formarsi di un giudicato implicito sulla giurisdizione, sussisterebbe in ogni caso la giurisdizione generale di legittimità del g.a. trattandosi di una procedura concorsuale funzionale all’accesso ad un impiego pubblico. Ma la Sezione sent. numero 2625/14, depositata il 21 maggio ha negato tale interpretazione, proprio in relazione al fatto che, nel caso in esame trovano applicazione i princìpi enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, numero 11 del 2011 nonché dalle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione nnumero 22805/2010 e 17466/2008 le quali – come è noto – hanno risolto il contrasto giurisprudenziale in precedenza emerso sulla questione del riparto di giurisdizione in tema di atti relativi all’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento. E’ noto al riguardo che la pronuncia dell’Adunanza plenaria sopra richiamata ha affermato che la giurisdizione del Giudice ordinario in subiecta materia deve essere riconosciuta in base a ragioni riferibili – rispettivamente – alla consistenza della posizione giuridica protetta alla natura dell’attività esercitata dall’amministrazione, nonché all’assenza – nel caso degli atti di gestione delle graduatorie in parola – di una procedura concorsuale in senso proprio. Ebbene, il Collegio ha ritenuto che nessuno degli argomenti profusi dall’appellante possa deporre nel senso di far ritenere l’inapplicabilità al caso di specie del richiamato orientamento giurisprudenziale per il solo fatto che nel caso in esame il giudice amministrativo si era già pronunciato in precedenza riconoscendo la fondatezza delle ragioni dell’ appellante. Ha osservato al riguardo che al giudicato formatosi sui precedenti ricorsi proposti dall’odierno appellante non potrebbero riconnettersi effetti extraprocessuali di tal che, essendo nel caso specifico impugnati atti diversi seppure in parte connessi rispetto a quelli oggetto delle precedenti pronunce, non si poneva un problema di vincolo derivante dal giudicato implicito sulla giurisdizione formatosi sui pregressi giudizi essendo noto che, nel processo amministrativo, il “giudicato” deve intendersi limitato, sul piano della sua portata oggettiva, ai motivi dedotti avverso gli atti specificamente impugnati. Nessun vincolo può riconnettersi alle precedenti decisioni, stante la diversità degli atti oggetto di scrutinio giurisdizionale nelle distinte sia pur connesse sedi giudiziali. Giurisdizione del giudice ordinario. Quanto alla questione centrale, afferente la corretta individuazione del giudice munito della giurisdizione per dirimere la controversia, il Collegio ha ritenuto condivisibile il rilievo del primo giudice riguardo alla sussistenza, nel caso di specie, della giurisdizione del giudice ordinario sulla base dell’ormai consolidato orientamento della Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato la quale ha confermato in parte qua quanto in precedenza affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione con le sentenze numero 22805/2010, numero 14496/2010 e numero 10510/2010 a proposito della devoluzione al g.o. delle controversie relative non soltanto all’aggiornamento delle graduatorie concorsuali ma anche di quelle in cui come nel caso di specie si tratti dell’inserimento per la prima volta nell’ambito delle graduatorie stesse di soggetti che sono in possesso di determinati requisiti, per il cui apprezzamento non residua in capo all’amministrazione alcun margine di discrezionalità. Nella procedura concorsuale de qua, funzionale all’inserimento dei candidati nelle graduatorie di cui all’OM 4 agosto 1996 numero 455 riguardante il rapporto di lavoro a tempo determinato del personale docente nei conservatori di musica, ovvero il conferimento delle supplenze ai sensi della legge numero 508/1999, ricorrono in definitiva i tre presupposti sistematici i quali hanno indotto il Giudice della nomofilachia amministrativa a ritenere la giurisdizione del Giudice ordinario in tale materia. La Sezione si è riferita, in particolare, alla consistenza della posizione giuridica protetta, alla natura dell’attività esercitata dall’amministrazione ed all’inconfigurabilità di una procedura concorsuale in senso proprio. Ed infatti a quanto al primo aspetto, la posizione giuridica soggettiva dell’aspirante all’iscrizione nell’ambito di una graduatoria quale quella di cui all’OM numero 455 del 1996 assume la consistenza di diritto soggettivo al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto b quanto al secondo aspetto, l’attività esercitata dall’amministrazione non assume alcun connotato di effettiva discrezionalità in ordine alla valutazione dei titoli, la quale resta basata su parametri rigidamente predeterminati c quanto al terzo aspetto, non è configurabile una procedura concorsuale in senso proprio, risultando applicabili le considerazioni già svolte dall’Adunanza plenaria nella più volte richiamata pronuncia, la quale ha sottolineato l’assenza di una procedura squisitamente valutativa e non meramente accertativa e l’assenza di un atto di approvazione. Del resto, ha osservato ancora il Collegio, il fatto che vi fosse un organo tecnico deputato all’attribuzione dei punteggi sui titoli dei candidati, non è sufficiente a superare le conclusioni già tracciate dalla giurisprudenza richiamata. Al riguardo, infatti, va osservato che i criteri per l’attribuzione dei punteggi in relazione ai titoli dei candidati fossero predeterminati in base ad apposite ‘griglie’ di valutazione riferibili a ciascun tipo di titolo valutabile, in tal modo lasciando alle Commissioni un ruolo meramente attuativo, privo di effettivi margini di discrezionalità valutativa.
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29 aprile – 21 maggio 2014, numero 2625 Presidente Caracciolo – Estensore Castriota Scanderbeg Fatto e diritto 1. Con la sentenza in epigrafe il T.a.r. ha declinato la propria giurisdizione sul rilievo che, in base alla più recente giurisprudenza amministrativa, le posizioni soggettive dei candidati nella procedura valutativa per soli titoli per l’inserimento nelle graduatorie per l’insegnamento nella scuola didattica della musica di cui all’ordinanza ministeriale 4 agosto 1996 numero 455 , hanno consistenza di diritti soggettivi e, come tali, sono attratte nella giurisdizione del giudice ordinario. L'appellante sostiene che la giurisdizione sarebbe invece del giudice amministrativo in quanto, per un verso, in ragione delle precedenti decisioni rese sulla stessa vicenda dal giudice amministrativo si sarebbe formato il giudicato implicito sulla giurisdizione e, per altro verso, sussisterebbe in ogni caso la giurisdizione generale di legittimità del g.a. trattandosi di una procedura concorsuale funzionale all’accesso ad un impiego pubblico. 2.- Rileva il Collegio che, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, il giudice amministrativo è sfornito di giurisdizione nella presente controversia. 3.- Nel caso in esame trovano applicazione i princìpi enunciati dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, numero 11 del 2011 nonché dalle sentenze delle Sezioni unite della Corte di cassazione numm. 22805/2010 e 17466/2008 le quali – come è noto – hanno risolto il contrasto giurisprudenziale in precedenza emerso sulla questione del riparto di giurisdizione in tema di atti relativi all’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento. E’ noto al riguardo che la pronuncia dell’Adunanza plenaria dinanzi richiamata ha affermato che la giurisdizione del Giudice ordinario in subiecta materia deve essere riconosciuta in base a ragioni riferibili – rispettivamente – alla consistenza della posizione giuridica protetta alla natura dell’attività esercitata dall’amministrazione, nonché all’assenza – nel caso degli atti di gestione delle graduatorie in parola – di una procedura concorsuale in senso proprio. Ebbene, il Collegio ritiene che nessuno degli argomenti profusi dall’appellante possa deporre nel senso di far ritenere l’inapplicabilità al caso di specie del richiamato orientamento giurisprudenziale per il solo fatto che nel caso in esame il giudice amministrativo si è già pronunciato in precedenza riconoscendo la fondatezza delle ragioni dell’odierno appellante. Si osserva al riguardo che al giudicato formatosi sui precedenti ricorsi proposti dall’odierno appellante il riferimento è alle decisioni rese dal Tar Puglia con la sentenza numero 14793 del 2006 dal Tar Lazio con le sentenze numero 5682 del 2008 e numero 12022 del 2009, dal Consiglio di Stato con l’ordinanza cautelare numero 3396 del 2010 non potrebbero riconnettersi effetti extraprocessuali di tal che, essendo in questa sede impugnati atti diversi seppure in parte connessi rispetto a quelli oggetto delle citate pronunce, non si pone un problema di vincolo derivante dal giudicato implicito sulla giurisdizione formatosi sui pregressi giudizi essendo noto che, nel processo amministrativo, il “giudicato” deve intendersi limitato, sul piano della sua portata oggettiva, ai motivi dedotti avverso gli atti specificamente impugnati. Non par dubbio, pertanto, che nessun vincolo può riconnettersi alle richiamate decisioni, stante la diversità degli atti oggetto di scrutinio giurisdizionale nelle distinte sia pur connesse sedi giudiziali. 4.- Quanto alla questione centrale, afferente la corretta individuazione del giudice munito della giurisdizione per dirimere la controversia, appare condivisibile il rilievo del primo giudice riguardo alla sussistenza, nel caso di specie, della giurisdizione del giudice ordinario sulla base dell’ormai consolidato orientamento della Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato la quale ha confermato in parte qua quanto in precedenza affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione con le sentenze 10 novembre 2010, numero 22805, 16 giugno 2010, numero 14496 e 3 aprile 2010, 10510 a proposito della devoluzione al g.o. delle controversie relative non soltanto all’aggiornamento delle graduatorie concorsuali ma anche di quelle in cui come nel caso di specie si tratti dell’inserimento per la prima volta nell’ambito delle graduatorie stesse di soggetti che sono in possesso di determinati requisiti, per il cui apprezzamento non residua in capo all’amministrazione alcun margine di discrezionalità. 5.- Nella procedura concorsuale de qua, funzionale all’inserimento dei candidati nelle graduatorie di cui all’OM 4 agosto 1996 numero 455 riguardante il rapporto di lavoro a tempo determinato del personale docente nei conservatori di musica, ovvero il conferimento delle supplenze ai sensi della legge 21 dicembre 1999 numero 508, ricorrono in definitiva i tre presupposti sistematici i quali hanno indotto il Giudice della nomofilachia amministrativa a ritenere la giurisdizione del Giudice ordinario in tale materia ci si riferisce, in particolare, alla consistenza della posizione giuridica protetta, alla natura dell’attività esercitata dall’amministrazione ed all’inconfigurabilità di una procedura concorsuale in senso proprio. Ed infatti a quanto al primo aspetto, la posizione giuridica soggettiva dell’aspirante all’iscrizione nell’ambito di una graduatoria quale quella di cui all’OM numero 455 del 1996 assume la consistenza di diritto soggettivo al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto b quanto al secondo aspetto, l’attività esercitata dall’amministrazione non assume alcun connotato di effettiva discrezionalità in ordine alla valutazione dei titoli, la quale resta basata su parametri rigidamente predeterminati c quanto al terzo aspetto, non è configurabile una procedura concorsuale in senso proprio, risultando applicabili le considerazioni già svolte dall’Adunanza plenaria nella più volte richiamata pronuncia, la quale ha sottolineato l’assenza di una procedura squisitamente valutativa e non meramente accertativa e l’assenza di un atto di approvazione. La sussistenza della giurisdizione del g.o. nella materia di che trattasi non è riferibile a un presunto ‘diritto soggettivo all’assunzione’ dell’interessato, quanto – piuttosto – nel diritto soggettivo alla corretta valutazione dei presupposti in fatto e in dritto che legittimano l’iscrizione ex novo in una graduatoria retta da regole di fatto automatiche e predeterminate. Né a conclusioni diverse rispetto a quelle sin qui divisate potrebbe giungersi in relazione al fatto che l’attività di inserimento dell’ambito delle graduatorie per cui è causa è posta in essere da amministrazioni pubbliche. Sotto tale aspetto, è appena il caso di osservare che nel vigente sistema costituzionale, il criterio di riparto di giurisdizione è basato sulla consistenza oggettiva della posizione giuridica soggettiva oggetto di tutela articolo 103, Cost. – criterio c.d. della causa petendi - e non sulla configurazione soggettiva del soggetto la cui attività incide sulla posizione giuridica oggetto di tutela. Quanto al fatto che la procedura in parola fosse stata preceduta dalla pubblicazione di un bando si osserva che tale circostanza – di per sé sola – non può deporre nel senso di conferire carattere ontologicamente concorsuale a una procedura che nella sostanza ne era priva. Sotto tale aspetto, ci si limita ad osservare che anche nell’ambito delle graduatorie permanenti in seguito graduatorie a esaurimento la materiale predisposizione della graduatoria avveniva sulla scorta della previa, periodica emanazione di appositi decreti ministeriali, senza che ciò valesse di per sé a conferire valenza concorsuale a procedura che ne erano sostanzialmente prive. Quanto al fatto che nel caso in esame vi fosse un organo tecnico deputato all’attribuzione dei punteggi sui titoli dei candidati, tale circostanza non risulta sufficiente a superare le conclusioni già tracciate dalla giurisprudenza richiamata . Al riguardo di osserva che i criteri per l’attribuzione dei punteggi in relazione ai titoli dei candidati fossero predeterminati in base ad apposite ‘griglie’ di valutazione riferibili a ciascun tipo di titolo valutabile, in tal modo lasciando alle Commissioni un ruolo meramente attuativo, privo di effettivi margini di discrezionalità valutativa. 4. In definitiva, correttamente per quanto osservato nel caso in esame è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto la giurisdizione a conoscere della causa spetta al giudice ordinario, dinanzi al quale la causa va riassunta nel termine di tre mesi, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’articolo 11 del cod.proc.amm 5.-Per quanto detto, l’appello va respinto. 6. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, in ordine alle stesse il Collegio ritiene che possa disporsene la compensazione tra le parti, avuto riguardo alla natura meramente processuale della decisione. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,lo respinge e conferma la impugnata sentenza. Spese del presente grado di giudizio compensate. Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.