Prosegue la rassegna delle modifiche introdotte dalle nuove specifiche tecniche a cura dell’avv. Alberto Mazza un’altra serie di interventi è legata alla gestione delle pubbliche amministrazioni all’interno dell’infrastruttura PCT.
Un’altra serie di interventi è legata alla gestione delle pubbliche amministrazioni all’interno dell’infrastruttura PCT. L’indirizzo PEC della pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 16, comma 12, d.l. numero 179/2012 viene inserito sul portale dei servizi telematici con la procedura prevista dal nuovo articolo 9-bis. I dati identificativi e gli indirizzi PEC dei singoli dipendenti e degli avvocati appartenenti alla pubblica amministrazione sono memorizzati nel Registro generale degli indirizzi elettronici utilizzando indifferentemente le modalità previste dall’articolo 8 o dall’articolo 9-bis. Conseguentemente è stato, per un verso, modificato l’articolo 8, in tema di alimentazione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, estendendo alle pubbliche amministrazioni le modalità già previste per l’invio dell’albo da parte degli enti. Gli indirizzi devono essere inseriti ex articolo 8, comma 3, lett. d in un apposito file, ComunicazioneSoggettiPPAA.xml, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata. Una differenza non è di poco conto. Si rileva sul punto qualche incertezza grafica dal momento che nella successiva lett. f lo stesso file è indicato come ComunicazioneSoggettiPP.AA.xml, con un punto fra “PP” e “AA”. La differenza, anche se può apparire minima, non è di poco conto, in quanto risulta determinante per il computer, agli occhi del quale è rilevante qualsiasi discrasia, anche quelle apparentemente insignificanti come la presenza o l’assenza di un punto il mancato rispetto, fra gli altri, di tale vincolo comporta l’esito negativo dell’operazione. Al quarto comma, inoltre, il file in questione, con una evidente svista, non è nemmeno richiamato. Per altro verso è stato introdotto il nuovo articolo 9-bis che descrive la procedura di inserimento sul portale dei servizi telematici sia degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 16, comma 12, d.l. numero 179/2012, sia di quello di eventuali dipendenti tramite i quali le stesse stanno in giudizio personalmente. Tali elenchi sono consultabili dagli uffici giudiziari, dagli uffici NEP e, limitatamente agli indirizzi dell’ente esclusi quelli dei dipendenti , dagli avvocati. L’articolo 30, comma 4, stabilisce che le pubbliche amministrazioni comunichino tali indirizzi entro novanta giorni dalla pubblicazione del Provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, consentendo tuttavia l’invio anche successivamente da tale momento sarà comunque ammessa la consultazione da parte degli uffici giudiziari. Indirizzi assegnati dalla pubblica amministrazione ai cittadini che ne fanno richiesta. È stata altresì rivista e adeguata ai principi espressi dal d.l. numero 179/2012 la gestione degli utenti privati in base all’articolo 16, comma 7, del decreto legge, infatti, la parte costituita personalmente, che non dispone di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, può indicarne uno presso il quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento. Sono stati pertanto coerentemente espunti dall’articolato i riferimenti alla cd. CEC-PAC Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadini, di cui al D.P.C.M. 6 maggio 2009 , vale a dire gli indirizzi assegnati dalla pubblica amministrazione ai cittadini che ne fanno richiesta. È comunque possibile continuare ad utilizzare tali indirizzi essi, ai sensi dell’articolo 3-bis del Codice dell’amministrazione digitale, possono essere comunicati dai cittadini alla pubblica amministrazione per essere successivamente inseriti nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR , uno dei pubblici elenchi che, ex articolo 16-ter, d.l. numero 179/2012, possono essere utilizzati per le comunicazioni e notificazioni. La prossima settimana concluderemo la disamina delle nuove specifiche tecniche sotto il profilo delle nuove modalità di accesso al sistema, del rilascio di copie di atti e documenti, della sicurezza dei punti di accesso e delle modifiche in tema di pagamenti telematici.