Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l’avvenuta procedimentalizzazione del giudizio e delle attività di trattazione ed istruttoria, a seguito della riforma di cui al d.lgs. numero 5/2006 e al d.lgs. numero 169/2007, implica che la notificazione al debitore del ricorso e del decreto di convocazione all’udienza sia la regola anche quando il debitore, rendendosi irreperibile, si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza al procedimento, restando la notificazione un adempimento indefettibile.
Con la pronuncia del 19 maggio 2014, numero 10954, la Corte di Cassazione stabilisce le modalità di svolgimento dell’istruttoria prefallimentare, statuendo la necessità che la istanza di fallimento sia notificata, in ogni caso, al debitore, essendo la notifica un elemento irrinunciabile del procedimento come risultante dalle modifiche apportate all’articolo 15 l. fall. dalle ultime novelle normative. Il caso. La vicenda decisa dalla Cassazione con la sentenza in commento definisce il ricorso promosso dalla curatela di una società avverso la pronuncia della Corte d’appello che aveva revocato la sentenza dichiarativa resa dal tribunale in primo grado. In particolare, la corte di appello aveva evidenziato che l’istanza di fallimento non era stata in alcun modo notificata alla società in bonis e che ciò comportava la nullità della sentenza resa in primo grado per violazione dell’articolo 15 l. fall La Cassazione conferma tale decisione, segnalando come tale incombente risulti assolutamente indefettibile ed irrinunciabile, al fine di garantire il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa dal debitore. La procedura prefallimentare prima della riforma del 2006. In tema di esercizio del diritto di difesa dell’imprenditore nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il rispetto dell’obbligo del tribunale di disporne la previa comparizione in camera di consiglio - come previsto dall’articolo 15 l.fall., nel testo vigente anteriormente al d.lgs. numero 5/2006 - effettuando, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, va assicurato compatibilmente con le esigenze di speditezza ed operatività cui deve essere improntato il procedimento concorsuale. Da ciò può desumersi che il tribunale, anche dopo la modifica all’articolo 111 Cost. ed ai fini del rispetto del contraddittorio, resta esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di oggettiva irreperibilità dell’imprenditore debba imputarsi a sua stessa negligenza ed a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico. In particolare, la Cassazione ha confermato la regolarità della procedura in un caso nel quale la notifica della convocazione presso la sede legale era rimasta senza esito per irreperibilità della destinataria, anche se le formalità di cui all’articolo 140 c.p.c. non erano state completate, mentre un secondo tentativo di ricerca del legale rappresentante della società non era riuscito per allontanamento del medesimo dalla residenza e per ignota destinazione e a sua volta la società non aveva pubblicizzato il trasferimento di sede né aveva incaricato l’affittuaria d’azienda di comunicare agli interessati il nuovo recapito, ove si era spostata già prima dell’omologa della delibera del predetto mutamento. La procedura prefallimentare dopo la riforma del 2006. L’orientamento poc’anzi richiamato deve, invero, ritenersi superato alla luce delle più recenti riforme della l. fall Al riguardo, la giurisprudenza ha infatti chiarito che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l’avvenuta procedimentalizzazione del giudizio e delle attività di trattazione ed istruttoria, a seguito della riforma di cui al d.lgs. numero 5/2006 e del d.lgs. numero 169/2007, implica che la notificazione al debitore del ricorso e del decreto di convocazione all’udienza come previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 15, comma 3, l. fall sia la regola anche quando il debitore si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza al procedimento, rendendosi irreperibile. La notifica dell’istanza con ogni mezzo. Peraltro, il comma 5 dell’articolo 15 prevede, con una previsione analoga a quella di cui all’articolo 151 c.p.c., che il presidente del tribunale, in sede di abbreviazione dei termini per la notifica e per le memorie, possa disporre che il ricorso ed il decreto in questione, se ricorrono particolari ragioni di urgenza, siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi ne consegue che è valida la comunicazione al debitore del decreto di convocazione avvenuta, come ordinato con specifico provvedimento del presidente del tribunale, per il tramite di un ufficiale di polizia giudiziaria, e non nelle forme della notifica di cui agli articolo 136 e ss. c.p.c L’instaurazione del contraddittorio nella fase prefallimentare come e perché. Il procedimento per la dichiarazione di fallimento come risultante, allo stato, dal testo vigente dell’articolo 15 l. fall., deve considerarsi un procedimento a cognizione piena, nel quale il rapporto cittadino-giudice si instaura con il deposito del ricorso, mentre la successiva fase, che si perfeziona con la notifica al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, è finalizzata esclusivamente all’instaurazione del contraddittorio pertanto, in caso di omissione della notifica o mancato rispetto del termine assegnato per il suo compimento, non ne deriva, in difetto di espressa sanzione, la nullità del ricorso stesso, ma solo la necessità di assicurare l’effettiva instaurazione del contraddittorio, realizzabile mediante l’ordine di rinnovazione della notifica emesso dal giudice, in applicazione dell’articolo 162, comma 1, c.p.c., o mediante la costituzione spontanea del resistente, ovvero ancora, come nella specie, attraverso la rinnovazione della notifica eseguita spontaneamente dalla parte. Manca la notifica dell’istanza di fallimento nullità della sentenza. La richiesta procedimentalizzazione prevista dall’articolo 15 l. fall. comporta che l’assenza di ogni tentativo di notifica all’effettivo legale rappresentante della società debitrice quantomeno presso il domicilio indicato nel registro delle imprese, soprattutto in conseguenza della notifica negativa presso la sede legale, del ricorso per la dichiarazione di fallimento, sia causa di nullità della sentenza con conseguente revoca della dichiarazione di fallimento, come avvenuto nel caso in commento. Omessa notifica del ricorso in corso di causa improcedibilità del giudizio. L’omessa notifica del ricorso e del pedissequo decreto, in corso di causa, rappresentano, invece, la violazione del principio della ragionevole durata del processo la cui sanzione deve ritrovarsi nella improcedibilità della domanda.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 12 marzo – 19 maggio 2014, numero 10954 Presidente Rordorf – Relatore Didone Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.- F.C. ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 26.5.2011 con la quale era stato dichiarato - su istanza del pubblico ministero - il fallimento della s.r.l. Euros, di cui il reclamante era stato amministratore unico. La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata depositata il 14.11.2011 ha accolto il reclamo e ha revocato la sentenza dichiarativa di fallimento, ritenendo fondata la censura con la quale era stata dedotta la dedotta violazione dell'articolo 15 l. fall., poiché l'istanza di fallimento ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione non risultavano essere stati notificati né alla società fallenda, né all'amministratore della stessa. La logica dell'attuale procedura prefallimentare conseguente alla riforma dell'articolo 15 l. fall., operata dapprima dall'articolo 13 D.L.vo 5/2006 e successivamente dall'articolo 2, co. IV, del D.L.vo 169/2007 - secondo la Corte di merito è quella di assicurare all'imprenditore, sia pure in seno ad una procedura deformalizzata e rimessa alla discrezionalità del giudice relatore, il diritto alla difesa ed al contraddittorio. Talché non sarebbe più applicabile il principio giurisprudenziale affermato da Cass. numero 32/2008 nel vigore della precedente disciplina. Sarebbe stato dunque onere del P.M. - resosi infruttuoso il tentativo di notifica tramite i servizi postali ed al fine di incardinare legittimamente il procedimento volto alla dichiarazione di fallimento della Euros s.r.l. - effettuare la notifica in Bulgaria con le forme previste dall'articolo 4 e segg. del Regolamento ed in ogni caso provvedere all'incombente presso la vecchia sede legale dell'impresa in Italia omissis . Tanto più sul ritenuto presupposto che il trasferimento della sede all'estero fosse meramente fittizio e che la società avesse in concreto continuato ad esistere ed operare in Italia, come riconosciuto dal Giudice del Registro delle Imprese il quale, con sentenza del 13/10/2011, avente efficacia ex tunc, aveva ordinato la cancellazione della cancellazione della Euros s.r.l. dal Registro delle Imprese. La circostanza, poi, che la notifica all'estero non si fosse perfezionata non essendo stata in ogni caso effettuata la notifica presso la vecchia sede italiana appariva elemento incontroverso in causa e traspariva dalla stessa sentenza dichiarativa di fallimento la quale aveva constatato la tentata notificazione dell'istanza di fallimento in Bulgaria, senza riferimento alcuno a notifica presso la sede italiana, pacificamente mai effettuata . 1.1.- Contro la sentenza di appello la curatela del fallimento della s.r.l. Euros ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso F.C. , mentre non ha svolto difese la s.r.l. Euros. Nel termine di cui all'articolo 378 c.p.c. le parti costituite hanno depositato memoria. 2.1.- Con il primo motivo la curatela ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli articolo 112, 101, 102, 350, 331 c.p.c. e 18 l. fall., lamentando che la Corte di merito non abbia pronunciato sull'eccezione sollevata dalla curatela di omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della società fallita alla quale il reclamo e il decreto di fissazione dell'udienza ex articolo 18 l. fall., non erano stati notificati nella sede in Bulgaria. L'eccezione neppure risulta proposta dal testo della sentenza impugnata. 2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 3 Cost., 142, 145 c.p.c., 4 e 14 Regolamento C.E. numero 1393/2007, 2495 c.c Deduce che alla data della notificazione presso la sede in Italia 11.7.2011 la società risultava ancora avente sede in Bulgaria, posto che il provvedimento di cancellazione del Giudice del Registro è successiva 13.10.2011 . Quindi sarebbe errata la reiezione implicita dell'eccezione della curatela perché la notifica andava eseguita come ritenuto dalla stessa sentenza per l'istanza di fallimento, ai sensi del Regolamento C.E., imponendosi l'applicazione della medesima disciplina ad entrambe le parti del procedimento. 2.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articolo 102, comma 2, 112 e 359 c.p.c Deduce che il reclamante non aveva eccepito la mancata osservanza del Regolamento C.E. e la Corte di merito non poteva rilevarla d'ufficio senza segnalarla alle parti, provocando sulla questione il contraddittorio. Il reclamo ex articolo 18 l. fall., ha effetto devolutivo e la Corte non poteva decidere su eccezione non sollevata dal reclamante, il quale aveva allegato fatti costitutivi diversi da quelli mancata osservanza del Regolamento rilevati d'ufficio dalla Corte di appello. 2.4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articolo 15 l. fall., 4 e 14 Regolamento C.E. numero 1393/2007 nonché vizio di motivazione in ordine alla circostanza che la società debitrice e il suo amministratore si erano resi irreperibili. Circostanza che, anche dopo la riforma dell'articolo 15 l. fall., giustificherebbe l'applicazione del principio enunciato da Cass. numero 32/2008. Sarebbe contraddittoria la sentenza laddove, dapprima afferma la reperibilità in Bulgaria della società e del suo amministratore e, successivamente, da atto dell'infruttuoso tentativo esperito dal pubblico ministero. Così come laddove afferma dapprima l'applicabilità del Regolamento C.E. e, dopo, riconosce che la forma seguita dall'istante notificazione a mezzo posta è contemplata dal medesimo Regolamento. 3.- Tutti i motivi di ricorso - esaminabili congiuntamente sono infondati sul rilievo che nessuna notifica, né all'estero né in Italia, pacificamente è stata eseguita nel procedimento ex articolo 15 l. fall., alla società debitrice. Talché la Corte di merito ha correttamente applicato il principio per il quale nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'avvenuta procedimentalizzazione del giudizio e delle attività di trattazione ed istruttoria, a seguito della riforma di cui al d.lgs. numero 5 del 2006 ed al d.lgs. numero 169 del 2007, implica che la notificazione al debitore del ricorso e del decreto di convocazione all'udienza sia la regola anche quando il debitore, rendendosi irreperibile, si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza al procedimento, restando la notificazione un adempimento indefettibile Sez. 1, numero 22218/2013 . In particolare, quanto alle censure primo e secondo motivo concernenti la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della medesima società in sede di reclamo, la circostanza dedotta dal controricorrente - il quale deduce che la notifica è stata eseguita presso la sede in OMISSIS , da ritenersi valida a seguito della cancellazione della delibera di trasferimento all'estero - è stata ammessa dallo stesso ricorrente a pag. 20 del ricorso “né si può ritenere assorbita dalla notifica effettuata in Roma, nei confronti di soggetto giuridico all'epoca 11.7.2011 - non più esistente” e a pag. 22 del ricorso “anche nell'ipotesi in cui . dovesse ritenere correttamente incardinato il procedimento di reclamo ex articolo 18 l.f. - con la notifica del ricorso del F. alla Euros s.r.l. in OMISSIS . Circostanza verificata dalla Corte, alla quale è consentito l'accesso agli atti in considerazione della natura della censura articolo 360 numero 4 c.p.c. . La doglianza, in sostanza, si fonda unicamente sull'assunto secondo cui, essendo stata la società cancellata dal registro per preteso trasferimento all'estero, la notifica avrebbe dovuto esser fatta all'estero con le modalità prescritte dal regolamento Europeo ma si tratta di censura infondata, dal momento che l'atto è stato comunque ricevuto nel luogo indicato come sede sociale e la corte di merito ha accertato il carattere fittizio del preteso trasferimento all'estero della società, tanto che è poi sopravvenuta la cancellazione della cancellazione della società dal registro italiano, con conseguente ovvia conferma della mai cessata sede risultante dal medesimo registro. Il terzo motivo - con il quale il ricorrente lamenta che la corte d'appello, nel rilevare la violazione del diritto di difesa della società fallenda, abbia fatto riferimento al mancato rispetto delle modalità di notifica previste dal regolamento Europeo per i residenti all'estero senza che di ciò si fosse fatto cenno nel reclamo è infondata, in quanto il reclamo investiva la corte territoriale del compito di verificare se fosse stato o meno rispettato il diritto di difesa della società fallenda nei termini voluti dall'articolo 15 l.f. e le argomentazioni giuridiche in base alle quali la corte ha svolto tale verifica non sono certo eccedenti i limiti entro i quali essa doveva pronunciarsi d'altronde il riferimento alle modalità di notifica dei soggetti residenti in un diverso paese della UE non sono neppure decisivi nel ragionamento svolto dalla corte d'appello, volta che la medesima corte ha comunque accertato che la notifica non si è mai perfezionata e che, per di più, essendo fittizio il trasferimento della società all'estero in base alla stessa prospettazione del pm ricorrente, essa avrebbe potuto e dovuto esser fatta alla mai cessata sede italiana. Anche il quarto motivo è infondato. Con esso il ricorrente insiste sul fatto che la società ed il suo legale rappresentante erano in realtà irreperibili ma la censura è infondata per la decisiva ed assorbente ragione che, a tutto concedere, si sarebbe dovuto ricorrere alla notifica ex articolo 143, il che non è avvenuto. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità - liquidate in dispositivo - seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.