Intestazioni fittizie fuori gioco con controlli serrati di polizia

Da giovedì 7 giugno gli organi di vigilanza stradale potranno formalizzare al Pubblico registro automobilistico o alla Motorizzazione la richiesta di cancellazione d’ufficio dei veicoli con intestazioni fittizie e di comodo.

Lo ha chiarito l’Aci con la circolare numero 6470 del 4 giugno 2012. Intestazione fittizia Ko. La legge di riforma del codice stradale numero 120/2010 ha modificato anche la burocrazia veicolare introducendo per esempio l’articolo 94-bis cds specificamente dedicato al contrasto dell’intestazione fittizia dei veicoli. Questo articolo prevede che i veicoli per i quali sia stata accertata in via definitiva dalla polizia un’intestazione simulata siano cancellati d’ufficio dall’archivio della Motorizzazione e del Pubblico registro automobilistico, su richiesta degli organi di vigilanza. In vigore dal 7 giugno. Nonostante la mancata emanazione dei previsti decreti attuativi il Ministero dei trasporti con la circolare numero 13245 del 14 maggio 2012 ha disposto l’entrata in vigore della novella a decorrere dal 7 giugno 2012. In pratica la polizia stradale da giovedì prossimo potrà inoltrare la richiesta di cancellazione dei veicoli fantasma al Pra o alla Motorizzazione. Istruzioni ad hoc. Per quanto riguarda gli uffici dell’Aci-Pra l’associazione degli automobilisti ha divulgato istruzioni ad hoc, con tanto di modulistica per le segnalazioni qualificate della polizia. Trattandosi di una formalità effettuata d’ufficio la pratica sarà ovviamente esente da ogni importo e senza necessità di alcuna ricevuta. Stante la delicatezza e l’importanza della procedura, prosegue la nota romana, è necessario che l’accertamento dell’intestazione fittizia del veicolo sia divenuto definitivo. Ovvero che gli uffici del Pra verifichino preventivamente che la richiesta degli organi di polizia sia esauriente «perché ad esempio corredata da adeguate prove documentali o arricchite nel testo medesimo di idonee informazioni o specifiche formule/clausole di definitività». Al riguardo, conclude la circolare, il Ministero dell’Interno ha chiarito che l’accertamento deve ritenersi definitivo qualora la multa sia stata pagata oppure il trasgressore non ha proposto ricorso o ha esperito inutilmente tutti i rimedi giurisdizionali o amministrativi a disposizione.

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