SESTA SEZIONE UP 2 APRILE 2015, numero 19110/15 RICORRENTE C. ED ALTRI REATI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA. Casi di non punibilità - Necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un danno grave alla persona - Presupposti - Mero timore - Configurabilità - Esclusione – Fattispecie. In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente prevista dall'articolo 384, comma primo, cod. penumero non può essere invocata sulla base del mero timore, anche solo presunto o ipotetico, di un danno alla libertà o all'onore nella specie assunto come derivante da una situazione di condizionamento ambientale determinato dalla presenza di una pervasiva criminalità organizzata , in quanto essa implica un rapporto di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela di detti beni che va rilevato sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile conseguenzialità e non di semplice supposizione. La sentenza ribadisce quanto già costantemente espresso, tra le altre, da Sesta Sezione, numero 10271/12, CED 255716 e Sesta Sezione, numero 26570/08, CED 241050 . SECONDA SEZIONE CC 12 MARZO 2015, numero 17853/15 RICORRENTE C. ED ALTRO MISURE COERCITIVE. Misure cautelari reali – Riesame - Termine di dieci giorni per la decisione – Necessità di una decisione nel merito – Esclusione – Sufficienza di una decisione di rito - Sussistenza. In tema di riesame in ordine a misure cautelari reali, ai fini del rispetto del termine perentorio di dieci giorni di cui all’articolo 324, comma quinto, cod. proc. penumero , non è necessario che intervenga una decisione di merito, ben potendo essere emessa anche una mera pronuncia di rito nella specie di incompetenza per territorio essendo finalità della disposizione non già quella di far pervenire in tempi così ristretti ad un giudicato cautelare, bensì quella di evitare “tempi morti” nell’ambito del procedimento incidentale. La pronuncia, nell’affermare il principio, indica a conforto, in motivazione, la previsione dell’articolo 324, comma ottavo, cod. proc. penumero in virtù della quale il giudice del riesame, in caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile “mantenendo nel frattempo il sequestro”e astenendosi, come più volte ribadito dalla Corte, dalla pronuncia sulla richiesta di riesame, in tal caso ricorrendo una sospensione obbligatoria del procedimento penale Seconda Sezione, numero 28555/13, CED 256458 Terza Sezione, numero 41879/07, CED 237940 Quinta Sezione, numero 24928/03, CED 224990 . SECONDA SEZIONE CC 12 MARZO 2015, numero 17853/15 RICORRENTE C. ED ALTRO MISURE COERCITIVE. Misure cautelari reali – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente - Concorrenti nel medesimo reato - Estensione del sequestro per l'intero ammontare del profitto nei confronti di ciascuno di essi – Legittimità. E’ legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, eseguito per l’intero importo del profitto del reato nei confronti di un concorrente nel delitto, e ciò in virtù sia del principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone e che di conseguenza implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, a prescindere dall’eventuale riparto tra i concorrenti medesimi, che costituisce fatto interno a questi ultimi e, perciò, privo di rilievo penale sia del carattere eminentemente sanzionatorio di tale tipo di confisca. La pronuncia riafferma un principio costantemente espresso dalla Corte da ultimo, Seconda Sezione, n 2488/15, CED 261852 Seconda Sezione, numero 5553/14, CED 258342 . QUINTA SEZIONE CC 22 GENNAIO 2015, numero 18486/15 RICORRENTE R. IMPUGNAZIONI. Giudizio di appello – Proscioglimento in limine – Ammissibilità – Esclusione – Ragioni. È illegittima la sentenza predibattimentale con la quale la Corte di appello, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione in quanto il rinvio, di cui all'articolo 598 cod. proc. penumero , alle norme che disciplinano il giudizio di primo grado non comprende il disposto dell'articolo 469 cod. proc. penumero La pronuncia, nel reiterare il principio di costante affermazione, evidenzia in motivazione, a fondamento dello stesso, da un lato, il fatto che il riferimento dell’articolo 469 cod. proc. penumero a sentenza non appellabile ha evidentemente senso solo relativamente alle pronunce di primo grado e, dall’altro, sul piano sistematico, l’autonomia della disciplina dettata dall’articolo 601 cod. proc. penumero per la fase degli atti preliminari al giudizio di appello rispetto a quella del giudizio di primo grado. Né nel giudizio di appello, si aggiunge, sussistono le esigenze di economia processuale riscontrabili invece nel processo di primo grado, ordinariamente caratterizzato da un dibattimento laborioso e protratto nel tempo in tal senso anche Quarta Sezione, numero 34497/06, CED 234826 nonché Terza Sezione, numero 40/04, CED 227638 .