L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione numero 37/E del 9 aprile, chiarisce che non deve essere irrogata alcuna sanzione qualora decada il regime fiscale agevolato dei piani urbanistici. Le ipotesi di decadenza considerate sono la mancata utilizzazione edificatoria dei terreni negli undici anni successivi alla registrazione dell’atto di acquisto e l’alienazione dell’immobile prima del termine undecennale.
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione del 9 aprile 2014, numero 37, chiarisce che non deve essere irrogata alcuna sanzione qualora decada il regime fiscale agevolato dei piani urbanistici. Le ipotesi di decadenza considerate sono la mancata utilizzazione edificatoria dei terreni negli undici anni successivi alla registrazione dell’atto di acquisto punto 1 l’alienazione dell’immobile prima del termine undecennale punto 2 . Normativa di riferimento. Il regime fiscale agevolato in base al quale il trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale, comunque denominati, sono assoggettati all'imposta di registro dell'1% a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento sia completato entro cinque anni termine prorogato di ulteriori sei anni, quindi per un totale di undici anni, dall'articolo 6, comma 6, d.l. numero 102/2013 , è stato introdotto dall’articolo 1, comma 25, L. 244/2007. Si segnala che la misura agevolativa in parola si applica ai soli atti stipulati sino al 31 dicembre 2013, essendo stata questa soppressa dal 1° gennaio 2014 per effetto dell’articolo 10, co. 4, D.Lgs. 23/2011. Soluzione delle Entrate. Il regime agevolato prevede una condizione completamento della costruzione di edificio residenziale ed un termine 11 anni dall'acquisto entro il quale il soggetto deve completare la costruzione. Da ciò ne deriva che costituiscono ipotesi di decadenza dal predetto regime sia l'alienazione dell'immobile prima dell'ultimazione sia la mancata edificazione nel termine di undici anni. Punto 1 con riferimento all'ipotesi di decadenza per decorso del termine occorre tenere presente che l'Ufficio territoriale effettua, con l'ausilio della procedura Campione Unico in cui vanno iscritti gli atti che fruiscono di agevolazioni, un'attività di controllo per appurare il completamento edificatorio nessun obbligo di denuncia ex articolo 19, d.P.R. numero 131/1986 può, quindi, essere imposto al contribuente che, pur avendo acquistato con aliquota agevolata, non completi l'edificazione nel termine di 11 anni. Punto 2 altra ipotesi di decadenza dal beneficio in esame è quella in cui il contribuente trasferisce l'immobile prima di completare l'edificazione negli undici anni previsti. In tal caso, la presentazione dell'atto di trasferimento dell'immobile per la registrazione ad un Ufficio territoriale, consente all'Amministrazione finanziaria di venire a conoscenza dell'evento che determina la decadenza dall'agevolazione anche in questa ipotesi, quindi, nessun obbligo di denuncia ex articolo 19 d.P.R. numero 131/1986 può essere imposto al contribuente. Di conseguenza, essendo stato escluso per entrambe le ipotesi di decadenza l’obbligo di presentazione della denuncia prevista dall’articolo 19, d.P.R. numero 131/1986, non potrà essere irrogata la relativa sanzione amministrativa di cui all’articolo 69 dello stesso Decreto. Interessi di mora. In entrambe le ipotesi di decadenza dall'agevolazione l'Ufficio territoriale deve liquidare l'imposta complementare risultante dalla differenza fra l'aliquota ordinaria e quella agevolata già a suo tempo versata dal contribuente con applicazione degli interessi di mora ex L. numero 29/1961, a far data dalla registrazione dell'atto di acquisto del terreno edificabile inserito in piano urbanistico particolareggiato. fonte www.fiscopiu.it
TP_FISCO_14ris37_s