Con la Circolare numero 60 del 19 aprile si forniscono le istruzioni relative all’applicazione della convenzione, stipulata tra l’INPS e la SI.NA.L.P. -Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola.
La convenzione INPS/SI.NA.L.P. Lo scorso 7 marzo 2013 l’INPS ha sottoscritto con la SI.NA.L.P. Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e dei Pensionati una convenzione per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola, approvata con determinazione del Presidente numero 19 del 25 gennaio 2013. Accordo valido fino al 31 dicembre 2013. Con la Circolare 60 del 19 aprile 2013, l’INPS illustra i punti salienti dell’accordo, che resterà valido fino al 31 dicembre 2013. La delega ex articolo 2 Legge 852/1973 , contenuta nel modulo della domanda di prestazione, deve essere sottoscritta dall’interessato e produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta inoltre deve recare il timbro dell'Associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante. Nella delega, che si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta, verrà indicata la misura del contributo dovuto a favore dell’Associazione sindacale stipulante. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione stessa. Messi a disposizione elenchi con nominativi. L'INPS metterà a disposizione delle Associazioni di categoria, sui servizi online, applicazione «Deleghe su disoccupazione e cig», gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta. Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei versamenti a favore dell’Organizzazione, sono stati istituiti specifici conti, espressamente indicati nella circolare.
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