Lavoratori da collocare in CIGS: non si può giocare a “Indovina chi?”

In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione del programma di ristrutturazione, o conversione, aziendale, che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dal lavoro è illegittimo, se il datore di lavoro non comunica alle organizzazioni sindacali, ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, anche diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 5888, depositata il 13 marzo 2014. Il caso. Un lavoratore riteneva di essere stato collocato illegittimamente in CIGS e, per questo, conveniva in giudizio la sua società, chiedendo il pagamento della differenza tra la retribuzione a lui spettante e quanto percepito come indennità di CIGS. La Corte d’appello di Roma accoglieva la domanda, dichiarando l’illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e condannando la società al pagamento di quanto richiesto. I giudici di merito avevano riscontrato delle carenze della comunicazione alle organizzazioni sindacali riguardo a punti fondamentali come l’individuazione dei lavoratori da collocare in CIGS, in base a parametri sufficientemente specifici ed intellegibili, nonché le modalità di rotazione o i motivi della sua impraticabilità. Criteri contrassegnati da genericità e strumentalità, come quelli previsti, nel caso di specie, dalla società, non potevano incanalare la selezione dei lavoratori da sospendere, secondo canoni verificabili, prestandosi, invece, a supportare qualsiasi tipo di scelta. Il datore di lavoro non ha nascosto niente. La società ricorreva in Cassazione, affermando che non ci fosse stata alcuna violazione dei criteri di scelta dei lavoratori nella collocazione in CIGS e che il lavoratore fosse stato sospeso in relazione alla riorganizzazione del suo reparto. Inoltre, sebbene non tenuta, aveva ugualmente indicato, nella comunicazione inviata ai sindacati, di non adottare la rotazione, perché la sospensione aveva riguardato gli addetti a reparti ed enti in forte contrazione di attività. La società sottolineava, anche, che, all’esito del confronto con le organizzazioni, le parti avevano espressamente previsto l’esclusione della rotazione. Analizzando la domanda, la Corte ricordava che i giudici d’appello si erano soffermati sulla comunicazione inviata ai sindacati sui punti qualificanti il trattamento di CIGS. I criteri devono essere specifici. In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione del programma di ristrutturazione, o conversione, aziendale, che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dal lavoro è illegittimo, se il datore di lavoro sia in caso di rotazione sia in caso contrario non comunica alle organizzazioni sindacali, ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, anche diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori. Di conseguenza, la specificità dei criteri consiste nella loro idoneità ad operare la selezione e, allo stesso tempo, a consentire la verifica della corrispondenza delle scelte ai criteri. Nel caso di specie, invece, i criteri indicati erano estremamente generici e, in quanto tali, si prestavano a supportare qualsiasi tipo di scelta. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 22 gennaio – 13 marzo 2014, numero 5888 Presidente Stile – Relatore De Renzis Fatto e diritto 1. Con ricorso, ritualmente depositato, B.S. , premesso di essere stata illegittimamente collocato in CIGS dal 1.02.2000 al 18.01.2002, conveniva in giudizio la A.M.S. S.p.A. per sentirla condannare al pagamento della differenza tra la retribuzione a lui spettante e quanto percepito come indennità di CIGS. La convenuta società nel costituirsi contestava le avverse deduzioni ed in particolare rilevava di avere legittimamente collocato il B. in cassa integrazione nel rispetto dei criteri di scelta comunicati alle organizzazioni sindacali. All'esito il Tribunale di Roma con sentenza numero 8471 del 2007 rigettava la domanda del B. . 2. La Corte di Appello di Roma, investita con gravame dell'originario ricorrente, con sentenza numero 9932 del 2009. accoglieva l'appello per quanto di ragione e, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava l'illegittimità della sospensione dell'appellante dal lavoro e dalla retribuzione e per l'effetto condannava l'appellata società al pagamento delle differenze tra il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria erogato in favore del lavoratore e le retribuzioni allo stesso dovute. In particolare la Corte territoriale ha osservato che nel caso di specie si riscontravano carenze della comunicazione alle organizzazioni sindacali in ordine ai punti qualificanti, ossia individuazione dei collocandi in CIGS in base a parametri sufficientemente specifici ed intelligibili, nonché, correlativamente, modalità della rotazione o motivi della sua impraticabilità, non essendo seriamente revocabile in dubbio che criteri contrassegnati da genericità e strumenta-lità, come quelli ivi evidenziati eclatanti nella serie posizione organizzativa, competenza, polifunzionalità e scolarità anche in alternativa tra loro non valevano ad incanalare la selezione dei lavoratori da sospendere secondo canoni perspicui e verificabili e si prestavano, piuttosto, a supportare qualsiasi tipo di scelta. 3. La S.S.I. S.p.A. già A.M.S. S.p.A. ricorre per cassazione con unico articolato motivo, illustrato con memoria ex articolo 378 C.P.C Il B. non si è costituito. 4a . Con l'unico motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'articolo 1, commi 7 e 8, della legge numero 223 del 1991 e dell'articolo 5 della legge numero 164 del 1975, nonché contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. La ricorrente rileva che non si era verificata alcuna violazione dei criteri di scelta dei lavoratori nella collocazione in CIGS né tanto meno era riscontrabile lesione dei criteri di discriminazione, essendo stato sospeso dal lavoro il B. in relazione alla riorganizzazione del suo reparto, come risulta peraltro dalla deposizione di testi escussi. La società aggiunge che non aveva in alcun modo violato la procedura prevista dal legislatore, sia perché, sebbene non tenuta, aveva ugualmente indicato, nella comunicazione inviata organizzazioni sindacali, di non adottare la rotazione perché la sospensione avrebbe riguardato gli addetti a reparti e enti che avevano subito una forte contrazione di attività o la cui attività era destinata alla dismissione o che in ragione della professionalità, scolarità e polifunzionalità non erano fungibili con altri lavoratori, sia perché nell'accordo del gennaio 2000, e quindi all'esito del confronto, le parti avevano espressamente previsto l'esclusione della rotazione, essendo tutti i lavoratori sospesi in base ai criteri indicati nella comunicazione del luglio 1999, avviati a corsi di formazione finalizzati al loro proficuo inserimento in azienda. 4b . L'impugnata sentenza ha proceduto, come già detto, ad una accurata analisi della comunicazione inviata alle organizzazioni sindacali in ordine ai punti qualificanti, ossia individuazione dei collocandi in CIGS in base a parametri sufficientemente specifici ed intelligibili, nonché, correlativamente, modalità della rotazione o motivi della sua impraticabilità, osservando che i criteri indicati erano contrassegnati da genericità e strumentalità, e quindi come tali si prestavano, piuttosto, a supportare qualsiasi tipo di scelta. Orbene i giudici di merito, nell'affermare l’inidoneità dell'anzidetta comunicazione alle organizzazioni sindacali, hanno fatto buongoverno della normativa di cui all'articolo 1 della legge numero 223 del 1991, evidenziando le ragioni dell'iter logico seguito, sicché la motivazione è adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. Del resto gli stessi giudici hanno richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale, che si condivide, secondo cui in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione del programma di ristrutturazione aziendale o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratoli che debbono essere sospesi ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, settimo comma, legge numero 223 del 1991 e dell'articolo 5, commi quarto e quinto, legge numero 164 del 1975 . A tal fine la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti ad una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelte ai criteri cfr Cass. numero 7720 del 2004 Cass. numero 28464 del 2008, Cass. numero 13420 del 2009 Cass. numero 15694 del 2009 Cass. numero 19618 del 2011 Cass. numero 26587 del 2011 Cass. numero 18628 del 2013 . Da parte sua la ricorrente si limita a contrapporre una diversa interpretazione non ammissibile in sede di legittimità. 5. n conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Nessuna pronuncia va emessa sulle spese del presente giudizio di cassazione, non avendo svolto la parte intimata alcuna attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.