Con la circolare numero 50 del 4 aprile 2013, l’INPS ha specificato che a partire dal 1° gennaio 2013 i nuovi istituti dell’ASPI e della miniASPI devono essere applicati anche ai lavoratori italiani frontalieri in Svizzera. Per il periodo antecedente la misura e la durata della prestazione saranno determinati, come per i lavoratori rimasti disoccupati in Italia, secondo le norme che disciplinano l’indennità di disoccupazione ordinaria.
L’INPS, con la circolare numero 50 del 4 aprile 2013, ha chiarito quale sia la disciplina da applicare per i lavoratori che, prima di rimanere disoccupati, andavano tutte le mattine oltre il confine, in Svizzera, per svolgere la propria attività lavorativa. Il quadro normativo. L’Istituto previdenziale fa il punto sulla situazione normativa dei rapporti bilaterali con la Svizzera rispetto alle prestazioni lavorative ivi svolte da lavoratori aventi residenti in Italia. La Svizzera non ha rinnovato l’accordo bilaterale. Nel 2009 la Svizzera si è rifiutata di prorogare gli accordi bilaterali che disciplinavano la retrocessione finanziaria dei contributi dei lavoratori frontalieri all’assicurazione svizzera contro la disoccupazione. C’è un accordo UE - Svizzera. A decorrere dal 1° aprile 2012, a seguito di un preciso accordo tra la Comunità Europea e la Svizzera, i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche alla Confederazione, come precedentemente indicato dall’INPS nella Circolare numero 3 dell’8 gennaio 2013. Pertanto, dalla stessa data, si ritengono estese anche alla Svizzera le disposizioni comunitarie in tema di prestazioni di disoccupazione per la generalità dei lavoratori transfrontalieri. Quindi, come indicato nell’articolo 65 del Regolamento CE numero 883/2004, «il disoccupato residente in Italia, che sia frontaliero in Svizzera riceve le prestazioni di disoccupazione in base alla legislazione dello stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività lavorativa». Ciò significa che, a decorrere dal 1° aprile 2012, l’INPS applica anche a questi soggetti il regime di tutela della disoccupazione prevista dall’articolo 65 Regolamento CE numero 883/2004, erogando direttamente le prestazioni. Si applicano le indennità italiane. Il diritto, la misura e la durata di tali prestazioni saranno calcolati per i diritti maturati fino al 31 dicembre 2012, in base alle norme che disciplinano l’indennità di disoccupazione ordinaria a partire dal 1° gennaio 2013, si applicano le disposizioni della legge numero 92/2012 in tema di Aspi e miniASpI. Presentazione delle domande. Per l’ottenimento delle prestazioni, occorre presentare apposita domanda, esclusivamente per via telematica, alternativamente tramite il portale INPS, utilizzando l’apposito PIN un intermediario abilitato il Contact Center. Aspetti operativi. Al fine di conoscere i diritti del disoccupato transfrontaliero e di determinare le modalità di scambio di informazioni tra gli uffici, occorre fare riferimento a quanto indicato nella circolare INPS numero 3 dell’8 gennaio 2013 ovvero ai punti 3 a e 4 della PARTE II, della circolare INPS numero 85/2010. La circolare fornisce ulteriori precisazioni per quanto riguarda il caricamento delle informazioni relative ai periodi di assicurazione e quelle inerenti le retribuzioni, specificando la tipologia di modulistica da utilizzare. Si precisa inoltre che «le domande telematiche di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori transfrontalieri in Svizzera saranno evidenziate nella procedura con la numerazione prevista per le domande di disoccupazione ordinaria oppure di ASpI o MiniASpI». Periodo transitorio. A causa di un disallineamento temporale di norme collegate, nel primo periodo di applicazione dei disposti normativi si rischiava di privare della prestazione i disoccupati transfrontalieri che avevano presentato la domanda nei termini previsti dalla precedente legge, la numero 147/1997, ma fuori tempo per i termini della domanda di disoccupazione ordinaria. Pertanto, per le domande correttamente presentate, secondo la precedente normativa, prima del 6 agosto 2012, le stesse verranno comunque considerate nei termini, ed in presenza di tutti i requisiti necessari, daranno diritto alla prestazione di disoccupazione.
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