Per negare il credito di imposta serve un accertamento

Se la dichiarazione che riporta il credito di imposta è stata omessa, per disconoscere il medesimo credito nell’anno successivo è necessario un avviso di accertamento del fisco, non essendo sufficiente l’avviso bonario.

Il caso. Il Fisco ha disconosciuto, ex articolo 36 bis del d.p.r. numero 600/73, il credito riportato dall'esercizio precedente, in quanto la relativa dichiarazione risultava omessa. Il giudice di gravame, riformando la sentenza di primo grado, ha confermato la pretesa erariale. Secondo la commissione regionale le modalità di recupero delle imposte a credito erano state corrette in presenza di omessa dichiarazione nell'anno precedente a quello oggetto di controllo. È richiesto un avviso di accertamento. Con l'ordinanza numero 5318 depositata il 3 aprile 2012, la Cassazione accogliendo la censura del ricorrente contribuente di falsa applicazione degli articoli 36 bis d.p.r. numero 600/73 e 54 bis d.p.r. numero 633/72, ha precisato che la rettifica richiedeva un avviso di accertamento. In particolare, tale rettifica non poteva avvenire per il tramite della liquidazione della dichiarazione poiché l'amministrazione, con procedure automatizzate, può liquidare le imposte, i contributi ed i premi dovuti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. Si tratta dei cosiddetti «avvisi bonari», che possono essere inviati ai contribuenti entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo. L'articolo 36 bis del d.p.r. numero 600/73 ai fini delle imposte dirette dispone che il fisco possa procedere alla correzione di errori, alla riduzione di detrazioni o crediti d'imposta ovvero riscontrare la rispondenza dei pagamenti, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate. Potere esercitabile se l’errore è rilevabile ictu oculi. Il potere attribuito agli Uffici finanziari articolo 36-bis d.p.r. numero 600/1973 , è esercitabile soltanto quando l’errore sia rilevabile ictu oculi a seguito di mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo, non abbisognevoli di alcuna istruttoria e correggibili dall’amministrazione anche a vantaggio del contribuente. Allorché sia, invece, necessaria un’indagine interpretativa della documentazione allegata, ovvero una valutazione giuridica della norma applicata, la menzionata disposizione non e attivabile, occorrendo in tali casi un atto d’accertamento esplicitamente motivato, il quale soltanto è idoneo a rendere edotto il contribuente del processo logico - giuridico seguito dall’Amministrazione nella diversa determinazione dell’imponibile con esclusione in tutto o in parte, dell’onere deducibile, della detrazione di imposta, della eccedenza o premio o contributo o del credito di imposta ed a metterlo in condizione di potersi adeguatamente difendere Cass., sentenza numero 9224/2011 . Nella procedura automatizzata è esclusa una diversa valutazione nell’an o nel quantum del presupposto impositivo. Ovvero una diversa valutazione della esistenza od ammissibilità di crediti di imposta od oneri deducibili tali da incidere sulla stessa individuazione dei componenti di reddito integranti la base imponibile indicata dal contribuente nella dichiarazione. La previsione dell'articolo 36-bis, diretta a rendere possibile la più sollecita correzione degli errori individuabili nella dichiarazione sulla scorta di un mero controllo formale, ha carattere eccezionale e non tollera applicazioni estensive ad ipotesi diverse da quelle tassativamente indicate dal legislatore.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 6 marzo - 3 aprile 2012, numero 5318 Presidente Merone - Relatore Sambito Svolgimento del processo - Motivi della decisione La Corte ritenuto che, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1. Con sentenza numero 89/1/10, depositata il 17.3.2010, la CTR della Basilicata, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto dalla S.r.l. Calcos, avverso la cartella di pagamento relativa ad IVA, IRPEG ed IRAP per l'anno 2002, emessa, D.P.R. numero 600 del 1973, ex articolo 36 bis, e D.P.R. numero 633 del 1972, articolo 54 bis, per il recupero delle imposte portate a credito nella dichiarazione, osservando che il modus procedendi dell'Ufficio era legittimo, data l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno antecedente quello in verifica. La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza, deducendo falsa applicazione del D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 36 bis, e D.P.R. numero 633 del 1972, articolo 54 bis, nonché vizio di motivazione. L'intimata non ha presentato controricorso. 2. Il primo motivo appare manifestamente fondato e assorbente. La sentenza impugnata si è discostata dalla condivisibile giurisprudenza di questa Corte Cass. numero 14070 del 2011, 12762 del 2006 secondo cui la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta, D.P.R. numero 600 del 1973, ex articolo 36 bis, e D.P.R. numero 633 del 1972, articolo 54 bis, è ammissibile, e può evitare l'attività di rettifica, quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo. Con tali modalità non possono, invece, risolversi questioni giuridiche o esaminarsi atti diversi dalla dichiarazione stessa senza previamente contestare al contribuente il relativo accertamento con il prescritto avviso . Nella specie, la negazione della detrazione nell'anno in verifica di un credito dell'anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche, dovendo ritenersi che il disconoscimento dei crediti e l'iscrizione della conseguente maggiore imposta dovevano, pertanto, avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica. 3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti che non sono state depositate memorie né conclusioni scritte considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e che pertanto, la sentenza va cassata, e, non essendo necessari accertamenti di merito, la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso della contribuente ritenuto che le spese del giudizio di merito vanno compensate tra le parti, mentre vanno poste a carico dell'Agenzia intimata ed in favore della ricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00, oltre accessori. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito, accoglie il ricorso della contribuente, compensa tra le parti le spese dei due gradi di merito e condanna l'intimata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00, oltre accessori.