Agevolazioni prima casa: sì, anche se è stimata abitazione di lusso

Se la superficie dell’abitazione dichiarata dal proprietario è inferiore a 240 metri quadri, questi ha diritto alle agevolazioni fiscali per la prima casa, anche se, secondo la stima fornita dall’UTE, l’immobile è classificato come abitazione di lusso.

Il caso. La controversia - affrontata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 5027, depositata il 28 marzo 2012 - ha avuto come protagonista un contribuente che ha comprato un immobile pagando l'Iva con aliquota agevolata perché l'abitazione non superava i 240 mq. L’agenzia delle Entrate si è basata sulla stima dell’UTE che riportava una superficie di 270 mq, classificando l’immobile come «abitazione di lusso». Tuttavia, secondo la Suprema Corte, la stima dell’UTE ha il valore di una mera perizia di parte, liberamente valutabile dal giudice e quindi non strettamente vincolante. Il giudice di legittimità ha ,pertanto ,accolto il ricorso di un contribuente ribaltando la decisione del collegio di merito. La stima dell’UTE non ha il valore probatorio di un atto pubblico L'Amministrazione non può assolvere all’onere probatorio con il mero riferimento ad una perizia dell'UTE, perché pur essendo indubitabilmente vero che l'accertamento può essere motivato con riferimento alle conclusioni dell'organo tecnico Cass. numero 13213/2001 numero 3411/2001 , ciò non toglie che anche in tal caso il giudice sia tenuto a verificare, esplicitando in seguito le ragioni del suo convincimento, se la stima dell'UTE risulti o meno idonea a superare le contestazioni dell'interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi dall'ufficio Cass. numero 13213/2001 numero 10052/2000 . Il giudice tributario non si deve limitare a richiamare la stima dell'UTE, ma la deve ponderare e valutare ,ossia giudicarla attendibile all'esito di un coerente ragionamento condotto anche alla luce di ulteriori considerazioni sulle caratteristiche dei beni nonché sul comportamento ante causam dell'ufficio e su quello processuale dei contribuenti. È insufficientemente motivata la sentenza di merito che si limiti ad aderire fideisticamente alle conclusioni della stima UTE, considerando decisivo il fatto che il contribuente non abbia offerto una prova contraria alla stima stessa e con ciò determinando un’illegittima inversione dell'onere della prova che grava sull'ufficio Cass., sez. Trib., sent. numero 11487/2005 . quindi il giudice tributario non è vincolato. In definitiva, quanto sopra esposto ha puntualizzato che tali stime non hanno alcun valore vincolante per il Giudice tributario. Esse non sono assimilabili alle consulenze tecniche d’ufficio. Deve ritenersi erronea l'affermazione secondo cui la perizia compiuta dall'Ufficio Tecnico Erariale U.T.E. ha un valore probatorio equiparabile a quello di un atto pubblico e di una consulenza tecnica d'ufficio, posto che tale perizia costituisce, invece, ai fini della prova, un documento di parte.

Corte di Cassazione, sez .VI Civile – T, ordinanza 7 – 28 marzo 2012, numero 5027 Presidente Iacobellis – Relatore Valitutti Rilevato che, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione “Con sentenza numero 93/12/09, la CTR della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 6 avverso la sentenza di prime cure con la quale era stato accolto il ricorso proposto da nei confronti dell’avviso di liquidazione per la maggiore IVA relativa all’atto di compravendita in data 24.3.04, con il quale l’Ufficio revocava l’agevolazione prima casa , attesa la caratteristica di lusso del bene, in quanto di superficie maggiore di mq. 240. Il giudice di appello riteneva, invero, sulla base di una relazione dell’UTE - che all’atto di acquisto la superficie del bene era di mq. 270,00, ampiamente superiore al limite di mq. 240, per la configurabilità di un’abitazione non di lusso, previsto dal d.m. 2.8.69. La CTR disattendeva, pertanto, la relazione tecnica depositata dal contribuente, dalla quale risultava, invece, una superficie del bene inferiore a mq. 240. Avverso la sentenza numero 93/12/09 ha proposto ricorso per cassazione il , articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione degli articolo 2699 e ss. C.c., 21 della tabella A, parte II del d.p.r. numero 633/72, e 6 d.m. 2.8.69, in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c Il motivo di ricorso si palesa fondato, per cui - a parere del relatore - l’impugnata sentenza andrebbe cassata con rinvio. La decisione di secondo grado appare, invero, fondata esclusivamente sul rilievo della natura di atto pubblico che andrebbe attribuita alla stima dell’UTE redatta per conto dell’Agenzia del Territorio, laddove, come questa Corte ha più volte affermato, a tale atto va attribuito il valore di una mera perizia di parte, liberamente valutabili dal giudice unitamente a tutti gli altri elementi di prova acquisti nel giudizio cfr. Cass. 2124/02, 7935/02, 8890/07 . Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 375, co. 1 c.p.c.” - che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti - che non sono state depositate conclusioni scritte, mentre il contribuente ha depositato memoria pienamente adesiva alle conclusioni della suesposta relazione Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione - che pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, che provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.