L’inidoneità fisica del lavoratore legittima il licenziamento, se la permanenza nello svolgimento delle mansioni lavorative pregiudichi il suo stato di salute.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 4920 del 3 marzo 2014. La vicenda. Una donna presenta al Tribunale di Chiavari domanda per ottenere la conversione del contratto di apprendistato con il quale era stata assunta da una società del luogo, in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimatole a causa dell’inidoneità al lavoro, con conseguente reintegra e risarcimento del danno. Il Tribunale rigetta la domanda, ritenendo che la lavoratrice era stata adibita in via principale alle mansioni per le quali era stato previsto l’apprendistato e solo occasionalmente e per ragioni contingenti ad altre mansioni, ma sempre in affiancamento a lavoratore più esperto. Ha quindi ritenuto legittimo il recesso datoriale, sia per il mancato superamento del periodo di prova a causa delle condizioni di salute della donna, che per l’impossibilità di ricollocare la donna ad altra mansione diversa, ma compatibile con il suo stato di salute e con il tipo di contratto stipulato. L’occasionalità della mansione svolta non giustifica la conversione del contratto. La Corte esamina la questione ritenendo legittime le prospettazioni dei giudici di merito. Difatti quest’ultimi, hanno congruamente ritenuto che il carattere occasionale e provvisorio dell’assegnazione alla lavoratrice ad altre mansioni non giustificasse la conversione del contratto di apprendistato in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ciò anche perché si trattava di mansioni riconducibili a quella qualifica che la lavoratrice, avrebbe dovuto raggiungere al termine del periodo di apprendistato. Riguardo invece gli accertamenti di salute che il datore di lavoro avrebbe dovuto richiedere in fase preassuntiva, a parere della Corte, non erano necessari, poiché, già dai certificati medici prodotti, era evidente lo scarso stato di salute della lavoratrice conseguentemente la prova del cattivo stato di salute, è elemento che di per sé giustificherebbe il licenziamento per inidoneità lavorativa. Giustificato motivo di licenziamento. Peraltro, ha affermato questa Corte che, con riferimento al giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni tecniche , organizzative e produttive, compete al giudice il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale lo stesso ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi e indiziari, l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte. Tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione all’accertamento di un possibile repechage, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti. La Corte conclude ritenendo che il giudice d’appello si sia attenuto a tale principio, e che abbia correttamente richiamato le risultanze probatorie, dalle quali emergeva la generale incompatibilità del microclima del supermercato ove lavorava la ricorrente con le sue condizioni di salute per converso la ricorrente non ha indicato in modo specifico, e nel rispetto dei temi processuali, l’esistenza dei posti di apprendista compatibili con il suo stato di salute, esistenti nella compagine organizzativa datoriale. Per tali motivi, la Corte rigetta il ricorso, rilevando che l’inidoneità fisica del lavoratore, a causa di malattia, anche se non è stato superato il periodo di comporto, giustifica il licenziamento, essendo vietata la permanenza del lavoratore in mansioni pregiudizievoli al suo stato di salute.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 8 gennaio – 3 marzo 2014, numero 4920 Presidente Stile – Relatore Buffa Fatto e diritto 1. Con sentenza depositata il 29 marzo 2010, la Corte d'appello di Genova, confermando la sentenza del tribunale di Chiavari, ha rigettato la domanda di V.S. volta ad ottenere la conversione del contratto di apprendistato con il quale era stata assunta dalla Alfi srl in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché l'accertamento della illegittimità del licenziamento intimatole a causa della inidoneità al lavoro, con conseguente reintegra e risarcimento del danno. 2. Ha ritenuto la corte territoriale che la lavoratrice era stata adibita in via principale alle mansioni per le quali era stato previsto l'apprendistato e solo occasionalmente e per ragioni contingenti quali la ristrutturazione del reparto cui era addetta ad altre mansioni, ma sempre con affiancamento di altro lavoratore più esperto. Ha quindi ritenuto legittimo il recesso datoriale, anche in mancanza di superamento del periodo di comporto, in ragione da un lato dell'inidoneità fisica della lavoratrice a causa di malattia, non ravvisando l'origine professionale di questa, e dall'altro lato l'impossibilità di assegnazione alla lavoratrice di mansioni diverse compatibili con il suo stato di salute e con il tipo contrattuale stipulato. 3. La lavoratrice impugna la sentenza sulla base di quattro motivi. Resiste il datore di lavoro con controricorso. 4. Con il primo motivo di ricorso, la lavoratrice deduce violazione e falsa applicazione degli articolo 4 e 11 lett. D L. 25/1955, della legge 196/1997 e degli articolo 2130 e 2132 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, per aver trascurato l'adibizione della ricorrente a mansioni diverse da quelle oggetto di apprendistato e per aver negato la conseguente trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato. 5. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 18 stat. lav., dell'articolo 11 d.lgs. 626/1994, dell'articolo 4 L. numero 25/1995, dell'articolo 2087 cod.civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, per avere la sentenza escluso la responsabilità datoriale nella malattia della lavoratrice, trascurando la mancata sottoposizione della lavoratrice a visita medica preassuntiva, la mancata fornitura alla stessa dei dispositivi di protezione individuali necessari e l'ascrivibilità alle condizioni di lavoro dell'aggravamento della patologia sofferta dalla ricorrente. 6. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli articolo 3 e 5 L. 604/1966 e 18 stat.lav., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, per avere la sentenza trascurato che l'onere della prova della ricorrenza del giustificato motivo di licenziamento grava sul datore di lavoro e che nella specie il datore non ha provato né l'inidoneità lavorativa della lavoratrice, né l'impossibilità di collocare la stessa in altri reparti del medesimo supermercato in cui lavorava o in altro supermercato del datore. Nell'ambito del medesimo motivo la ricorrente lamenta violazione degli articolo 115, 209 e 421 cod. proc. civ., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, per non aver dato corso la corte territoriale all'istanza istruttoria volta alla produzione in giudizio di libro matricola dell'impresa, formulata al fine di dimostrare l'esistenza di altri posti disponibili. 7. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta altresì violazione dell'articolo 5 l. 604/1966, dell'articolo 2697 cod. civ., e, per altro verso, degli articolo 2110 cod. civ. e 93 c.c.numero l. commercio nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, per avere la sentenza, da un lato, trascurato che l'onere della prova dell'inidoneità del lavoratore era a carico del datore di lavoro e, dall'altro lato, omesso di considerare l'illegittimità del recesso in quanto avvenuto nel periodo di comporto. 8. Va premesso che tutti i motivi di ricorso recano commistione di censure aventi ad oggetto violazioni di legge e vizio di motivazione recanti unica illustrazione e confondono i profili del vizio logico della motivazione e dell'errore di diritto infatti, pur prospettandosi il vizio di violazione di legge, esso non è pertinente rispetto al motivo di censura in concreto rivolto alla sentenza, concernente invece doglianze riferite alla motivazione ed al valore probatorio attribuito agli elementi posti a base della decisione. Al riguardo, va rilevato che la violazione o falsa applicazione di legge presuppone un'errata interpretazione da parte del giudice della norma che regola la fattispecie astratta corrispondente a quella concreta sottoposta alla sua attenzione, laddove nel caso la parte sostanzialmente si lamenta non della violazione della legge da parte della sentenza impugnata, ma della omessa motivazione circa aspetti fattuali dai quali secondo le prospettazioni attoree emergerebbe una violazione da parte del datore di lavoro di norme di legge. I vizi dedotti vanno dunque riguardati nell'ottica ora evidenziata. 9. Il primo motivo è infondato. Con esso la ricorrente che richiama congiuntamente profili di asseriti vizi di violazione di legge e di motivazione, pur se nell'illustrazione del motivo riferisce i primi essenzialmente alle sole conseguenze dei fatti che si assumono essere stati accertati in modo inadeguato non lamenta un'errata interpretazione delle norme invocate, ma sostanzialmente contesta che la sentenza impugnata abbia ritenuto meramente occasionali le mansioni assegnate diverse da quelle dedotte nel contratto di apprendistato. Si tratta dunque della contestazione della rilevanza fattuale attribuita in sentenza alle mansioni accertate, e dunque di un asserito vizio di motivazione della sentenza. La doglianza è infondata, atteso che la sentenza della corte territoriale con motivazione congrua, che ha tenuto conto del carattere occasionale e provvisorio dell'assegnazione alla lavoratrice, per un tempo peraltro limitato, di altre mansioni, correlato soprattutto alla ristrutturazione del reparto cui era addetta la lavoratrice, ed in ogni caso accompagnate dall'affiancamento di altro lavoratore più esperto ha correttamente escluso con valutazione insindacabile in sede di legittimità l'idoneità dello svolgimento delle mansioni ad invalidare il contratto di apprendistato, trattandosi al più di inadempimento datoriale non rilevante nell'economia del rapporto, valutazione questa che appare congrua, tanto più in considerazione della pacifica riconducibilità delle mansioni assegnate alla medesima qualifica da raggiungere al termine dell'apprendistato. 10. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha adeguatamente valutato le prove assunte escludendo la responsabilità del datore di lavoro nella causazione o nell'aggravamento della patologia della ricorrente, per essere la stessa riconducibile alle condizioni di salute precedenti l'assunzione come risultante dal certificato del medico curante prodotto dalla ricorrente medesima e non risultando la violazione di specifiche norme di sicurezza a carico del datore poste a tutela dell'integrità fisica della ricorrente, in relazione alle mansioni dalla stessa svolte. La valutazione della corte territoriale è immune da vizi logico giuridici e non può essere censurata pertanto in sede di legittimità. 11. Il terzo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che l'impossibilità di utilizzazione della ricorrente che va valutata con riferimento a mansioni equivalenti e con riferimento a condizioni ambientali compatibili con lo stato di salute della ricorrente, ma anche a condizioni lavorative per le quali sia configurabile un rapporto di apprendistato e che, in fatto, vedano la presenza di personale che possa fornire la necessaria formazione all'apprendista deve essere provata dal datore di lavoro, costituendo uno degli elementi che costituiscono il presupposto di fatto ed il requisito giuridico per la legittimità del licenziamento disposto per inidoneità lavorativa. Peraltro, al datore di lavoro non può chiedersi una prova assoluta ed inconfutabile e che la concreta possibilità di diverso impiego del dipendente può emergere solo nel contraddittorio con le parti si è infatti affermato da questa Corte Sez. L, Sentenza numero 3040 del 08/02/2011 che, con riferimento al giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni tecniche, organizzative produttive, compete al giudice che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'articolo 41 Cost. il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziali, l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell'accertamento di un possibile repechage, mediante l'allegazione dell'esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l'onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti negli stessi termini, anche Sez. L, Sentenza numero 25197 del 2013 in precedenza, anche Cass. Sez. L, Sentenza numero 6559 del 18/03/2010 aveva ritenuto che il datore di lavoro deve dare prova anche dell'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, onere che può essere assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria, mentre il lavoratore ha comunque un onere di deduzione e di allegazione di tale possibilità di reimpiego . 12. Si è attenuta a questo principio la sentenza impugnata, che ha richiamato le risultanze istruttorie dalle quali emerge la generale incompatibilità del microclima del supermercato ove lavorava la ricorrente con le sue condizioni di salute per converso, la ricorrente non ha indicato in modo specifico, e nel rispetto dei tempi processuali, l'esistenza di posti di apprendista compatibili con il suo stato di salute, esistenti nella compagine organizzativa datoriale. 13. Anche l'altra doglianza formulata nell'ambito del medesimo motivo è inammissibile. Con essa, infatti, la ricorrente che lamenta che il giudice di merito non abbia dato corso all'istanza istruttoria volta alla produzione in giudizio di libro matricola dell'impresa, formulata al fine di dimostrare l'esistenza di altri posti disponibili si duole della mancata ammissione di un mezzo di prova meramente esplorativo, non essendo stato indicato dalla ricorrente nella domanda giudiziale l'unità operativa nella quale avrebbe potuto continuare a lavorare, né la postazione di lavoro carente compatibile. 14. Il quarto motivo di ricorso è infondato, in quanto la sentenza impugnata ha correttamente considerato la superfluità di ulteriori accertamenti circa l'idoneità della lavoratrice al lavoro, essendo questa già univocamente risultante dal certificato del medico competente e ritenendo questo giudizio un elemento idoneo e sufficiente tanto più in quanto non impugnato dall'interessato ex articolo 17 co. 4 d.lgs. numero 626/1994 a giustificare il recesso datoriale, essendo vietata la permanenza del lavoratore in mansioni pregiudizievoli al suo stato di salute Cfr. Cass. 5961/97 . 15. Come già rilevato dalla corte territoriale, la inidoneità fisica del lavoratore, a causa di malattia, anche se non è stato superato il periodo di comporto giustifica la risoluzione del rapporto di lavoro, costituendo un giustificato motivo di licenziamento Sez. L, Sentenza numero 4012 del 20/04/1998 . 16. Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 2500,00, di cui Euro 100, 00 per spese, oltre accessori come per legge.