I vizi della merce facilmente riscontrabili escludono il diritto al risarcimento

I clienti si lamentano della scarsa qualità della merce, ma i vizi erano riscontrabili attraverso una semplice ispezione delle confezioni la società committente non ha diritto ad alcun risarcimento.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 7765, depositata il 27 marzo 2013. Il caso. Una società, con una serie di contratti, aveva appaltato ad un’altra ditta la roccatura di diversi quantitativi di rayon viscosa. In relazione a tale merce, però, aveva ricevuto lamentele e restituzioni da parte dei propri clienti, i quali accusavano la continua rottura del filo causato da una eccessiva presenza di oli. Per queste ragioni, la società committente chiedeva la risoluzione dei contratti e la restituzione dei corrispettivi pagati ovvero la riduzione, oltre al risarcimento danni. L’eccessiva quantità di olio è la causa dei difetti della merce. In primo grado i giudici avevano accolto almeno la domanda di risarcimento danni. I giudici di appello, invece, respingevano tutte le richieste avanzate dall’attrice, affermando che essa era decaduta dalla garanzia, visto che aveva denunciato i vizi con una lettera inviata oltre il termine di 60 giorni dalla consegna della merce, tenuto anche conto – come accertato dal CTU – che i vizi riscontrati «non erano occulti, ma facilmente riscontrabili tramite l’ispezione o il controllo delle confezioni». La committente presenta quindi ricorso per cassazione. I vizi erano facilmente riscontrabili. Ma, anche in questa sede, le doglianze non vengono accolte. Infatti, se da un lato è vero che i vizi rilevati consistevano nel fatto che il filato, nel momento in cui veniva utilizzato, era soggetto a rottura, è altrettanto vero – chiarisce la Corte - che tale rottura era dovuta proprio all’eccessiva quantità di olio. Insomma, come accertato dai consulenti tecnici, i vizi della merce erano «facilmente individuabili tramite ispezione delle confezioni», in quanto i difetti «sono risultati evidenti dall’esame visivo dell’aspetto delle stesse confezioni e quindi non è vero che solo al momento dell’uso, o attraverso analisi chimiche, essi potevano essere rilevati».

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 febbraio – 27 marzo 2013, numero 7765 Presidente Oddo – Relatore Bertuzzi Svolgimento del processo La s.r.l. Emme.Pi.Bi Filononfilo, premesso di avere appaltato alla ditta I.C.B. - Industria Cucirini Bologna di P.M. , con una serie di contratti, la roccatura di diversi quantitativi di rayon viscosa e di avere ricevuto, in relazione a tale merce, lamentele e restituzioni da parte dei propri clienti, i quali accusavano la continua rottura del filo causato da una eccessiva presenza di oli, convenne in giudizio la ditta I.C.B. chiedendo la risoluzione dei contratti e la restituzione dei corrispettivi pagati ovvero la loro riduzione, oltre al risarcimento dei danni. La convenuta contrastò la domanda eccependo la tardiva denunzia dei vizi in ordine a tutti i contratti, eccettuato l'ultimo, la cui consegna era avvenuta il OMISSIS . Il Tribunale di Bologna, decidendo la controversia, accertati i difetti e ritenuta la tempestività della denunzia ma anche l'impossibilità di individuare a quali contratti erano riferibili i singoli inadempimenti accertati, accolse la sola domanda di risarcimento dei danni, che liquidò in favore della società attrice in via equitativa nella somma di Euro 5.000. Interposto appello principale da parte del P. ed incidentale da parte della Emme.Pi.Bi., con sentenza numero 830 del 20 luglio 2005 la Corte di appello di Bologna, in riforma della decisione impugnata, respinse tutte le domande avanzate dalla società attrice, affermando che essa era decaduta dalla garanzia per avere denunziato i vizi soltanto con la lettera del 16 marzo 1987, inviata oltre il termine di 60 giorni dalla consegna della mercé, tenuto conto che, come accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio, i vizi riscontrati, consistenti in un eccessiva quantità di olio lubrificante nel filato e nel suo irregolare confezionamento, non erano occulti ma facilmente riscontrabili tramite l'ispezione o il controllo delle confezioni. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 18 ottobre 2006, ricorre la s.r.l. Emme.Pi.Bi. Filononfilo, affidandosi a sette motivi, illustrati da memoria. L'intimato P.M. , già titolare ditta I.C.B., non si è costituito. Motivi della decisione Il primo motivo di ricorso denunzia motivazione omessa, insufficiente ed illogica e violazione e falsa applicazione degli articolo 115 e 116 cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello abbia confuso i vizi lamentati, assumendo che l'eccessiva quantità di olio lubrificante e filato confezionato in modo irregolare integravano vizi facilmente riconoscibili al momento della consegna, senza considerare che la committente aveva in realtà lamentato non l'aspetto o la sporcizia del filato, ma il fatto che lo stesso si rompeva continuamente sulle macchine dei ricamatori che lo utilizzavano, difetto questo provato in causa dalle prove testimoniali e che l'attrice aveva appreso solo a seguito delle contestazioni ricevute dai propri clienti. Il secondo motivo di ricorso denunzia motivazione omessa, insufficiente ed illogica, per avere il giudice a quo, senza alcun supporto degli accertamenti della consulenza tecnica d'ufficio, ritenuto che la mera presenza sul filato di eccessività di olio lubrificante potesse rilevare anche la facilità dello stesso di rompersi durante la lavorazione. I due motivi, che possono trattarsi congiuntamente in considerazione della loro connessione oggettiva, sono infondati. La Corte di appello ha giustificato la propria conclusione in ordine all'apparenza dei vizi della mercé fornita sulla base della considerazione che essi consistevano in una eccessiva quantità di olio lubrificante presente nel filato e che gli stessi, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, erano facilmente individuabili tramite ispezione delle confezioni . Ha quindi aggiunto che tale valutazione è stata ribadita dal consulente tecnico d'ufficio anche di fronte alle osservazioni del consulente di parte, avendo questi accertato che i difetti di avvolgimento e di eccessiva untuosità del filato sono risultati evidenti dall'esame visivo dell'aspetto delle stesse confezioni e quindi non è vero che solo al momento dell'uso, o attraverso analisi chimiche, essi potevano essere rilevati . Trattasi, com'è evidente, di accertamento di fatto, che risulta adeguatamente e congruamente motivato in forza del richiamo ai risultati dell'indagine della consulenza tecnica d'ufficio. Né ha pregio la deduzione della ricorrente secondo cui il vizi denunziati consistevano non nella eccessiva quantità di olio nel filato, ma nel fatto che esso, nel momento in cui veniva utilizzato, era soggetto a continue rotture, difetto riscontrabile solo a seguito della lavorazione. L'argomentazione non può essere accolta in quanto l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito ha ricondotto i difetti di utilizzazione del filato proprio alla eccessiva quantità di olio, individuando in quest'ultima la causa dei difetti della merce. Che del resto il vizio denunziato consistesse proprio nella eccessiva presenza dell'olio nelle confezioni risulta dalla stessa prospettazione dei fatti formulata dalla società attrice nel proprio atto di citazione, laddove essa aveva lamentato un forte assorbimento di oli nel filo consegnato, che avevano causato contestazioni ed annullamenti da parte della sua clientela, con ciò chiaramente individuando in tale fatto la consistenza dei difetti della merce. Il terzo motivo di ricorso denunzia motivazione omessa, insufficiente ed illogica e violazione e falsa applicazione degli articolo 115 e 116 cod. proc. civ., censurando la decisione impugnata per avere qualificato i vizi denunziati come palesi in contrasto con i rilievi del consulente tecnico in ordine alla necessità di prove tecniche per stabilire le cause di rottura del filato e che quest'ultimo era consegnato su spolette in confezioni già pronte, ignorando in tal modo le modalità della consegna, che di fatto non consentivano di riscontare il vizio immediatamente dall'aspetto esterno del filato. Il motivo, nella misura in cui non può ritenersi assorbito dalle considerazioni che precedono, appare inammissibile in quanto investe una valutazione di fatto, che è di esclusiva competenza del giudice di merito e che può essere denunziata, in sede di giudizio di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione. Sotto tale aspetto l'accertamento compiuto dalla Corte distrettuale resiste, come si è detto, a censura, anche con riguardo ai rilievi critici svolti dal consulente di parte alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, che la Corte di appello ha ritenuto da questi espressamente esaminati e motivatamente disattesi. Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'articolo 1667 cod. civ., lamentando che il giudice territoriale abbia fatto decorrere il termine di denunzia del vizio dalla consegna del bene, anziché dalla sua scoperta, reputando che quest'ultima potesse coincidere con il rinvenimento di una qualsiasi anomalia della mercé, laddove la visione della presenza di olio nel filato era cosa palesemente diversa rispetto alla scoperta della sua rottura in sede di lavorazione. Il motivo va dichiarato assorbito alla luce dei rilievi svolti in sede di esame dei motivi precedenti, avendo la Corte di merito ritenuto decaduto il committente dalla garanzia per i vizi per avere egli accettato la consegna della mercé nonostante la loro riconosciuta. Il quinto motivo di ricorso, denunziando motivazione omessa, insufficiente ed illogica e violazione degli articolo 115 e 116 cod. proc. civ., deduce l'erroneità della decisione che, sulla base di una errata valutazione delle risultanze testimoniali, ha ritenuto non tempestiva la denunzia rispetto a tutte le consegne, mentre la stessa convenuta aveva ammesso la palese tempestività della denunzia, avvenuta il 16 marzo 1987, rispetto alla mercé consegnata il 17 febbraio dello stesso anno. Anche questo motivo va respinto, trovando la soluzione accolta dalla sentenza impugnata fondamento giuridico proprio nel fatto della accettazione della mercé da parte del committente nonostante la riconoscibilità del vizio, secondo quanto previsto dall'articolo 1667, comma 1, cod. civ., che nega la garanzia per i vizi e le difformità dell'opera se essi erano conosciuti o riconoscibili da committente e questi l'ha accettata. Il sesto motivo di ricorso denunzia motivazione apparente, omessa ed incongrua e violazione e falsa applicazione degli articolo 115 e 116 cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello, al fine di giustificare la riconoscibilità del vizio, abbia fatto riferimento alle conoscenze professionali della committente, senza considerare che anche l'appaltatrice ed i clienti erano esperti del settore e che essi aveva consegnato e ricevuto la mercé senza sollevare contestazioni. Il mezzo è in parte inammissibile in quanto introduce valutazioni in fatto ed in parte infondato, atteso che la nozione di riconoscibilità del vizio dell'opera va esclusivamente riferita alla posizione del committente, dando rilievo anche alle sue conoscenze professionali, mentre del tutto irrilevante, sotto tale profilo, è la situazione in cui si trova l'esecutore dell'opera, tranne in caso in cui egli sia in mala fede. Il settimo motivo di ricorso, nel denunziare motivazione omessa, carente e contraddittoria e violazione e falsa applicazione degli articolo 115 e 116 cod. proc. civ., censura la decisione per avere affermato che la consulenza tecnica non era stata nemmeno in grado di accertare quale fosse l'effettiva quantità della merce viziata, una volta considerato che il campione ricevuto in vizio ammontava ad un solo chilogrammo e che il resto della merce era andato distrutto per effetto di un allagamento del locale. Tali considerazioni, ad avviso della ricorrente, sono errate in quanto non hanno tenuto conto della testimonianza del proprio ex dipendente, che indicava in 300 chilogrammi la mercé restituita dalla clientela, né della bolla di resa della stessa, dopo l'allagamento, alla discarica, omettendo altresì di dare ingresso alla prova testimoniale articolata a tal fine. Il motivo va dichiarato assorbito alla luce delle considerazioni che precedono, che individuano nell'accettazione dell'opera da parte della committente la decadenza del diritto di garanzia fatto valere in giudizio. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. P.Q.M. rigetta il ricorso.