Il consulente fiscale che non fa ricorso alla CTP, pur avendo ricevuto un mandato per la difesa tecnica, perché non si è aggiornato sulle riforme legislative, è tenuto a risarcire i propri clienti.
Questo è quanto emerge dalla sentenza numero 3874 della Corte di Cassazione del 19 febbraio 2014. Il fatto. Un consulente fiscale viene condannato a risarcire un proprio cliente, perché non adeguatamente informato in merito alle ultime riforme legislative, che gli avrebbero permesso con buona probabilità di vincere la causa. Responsabilità del consulente che ha il mandato per la difesa tecnica. I giudici di merito e successivamente quelli di legittimità confermano la condanna di primo grado ritenendo infondate le lamentele del consulente. Di fatto a nulla sono valse le giustificazioni del professionista che sosteneva di non aver seguito direttamente il contribuente, perché il rapporto di consulenza fiscale era stato affidato e gestito dalla società dove lo stesso lavorava. In sostanza la Corte di Cassazione ribadisce le conclusioni della Corte territoriale, che avevano ammesso la colpevolezza del consulente in ragione del fatto che tra il professionista e la società che a suo dire si era occupata del cliente ci fosse una distinzione di ruoli dettata dalla sussistenza del mandato difensivo conferito dal contribuente al professionista ai sensi dell’articolo 12 d.lgs. numero 546/92. In conclusione conferma la colpevolezza del consulente che sarà tenuto così a risarcire i danni al proprio cliente.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 15 gennaio – 19 febbraio 2014, numero 3874 Presidente Finocchiaro – Relatore Barreca Premesso in fatto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1.- Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha accolto il gravame proposto da P.U. nei confronti di C.P. avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo in data 6 dicembre 2007 e, per l'effetto, ha dichiarato l'appellato, C.P. , responsabile per i danni cagionati all'appellante, P.U. , e ha condannato il primo al risarcimento, in favore del secondo, dei danni medesimi, da liquidarsi in separato giudizio con condanna dell'appellato alle spese dei due gradi di giudizio. La Corte d'Appello ha ritenuto che, essendo stato conferito dal P. al C. un mandato afferente la difesa nel contenzioso tributario per cui è causa da ritenersi rapporto del tutto distinto ed autonomo rispetto alla tenuta della contabilità aziendale ed all'assistenza fiscale in senso lato, che erano curate dal dott. C. per il tramite dell'ATF s.r.l., laddove lo stesso C. aveva ricevuto, esclusivamente e personalmente, altresì - ed a prescindere dai rapporti di collaborazione con l'ATF s.r.l.- un incarico professionale da parte del P. per la difesa tecnica dinanzi alla Commissione Tributaria , egli fosse responsabile di inadempimento contrattuale per non essersi attivato dinanzi alla Commissione Tributaria per far constare le nuove norme in tema di concordato per adesione previste dalla novella del 1997, alla luce delle quali - con assai elevato grado di probabilità - il ricorso avrebbe potuto essere accolto ed, inoltre, per non aver comunicato al P. l'esito del giudizio tributario di primo grado, per consentirgli di proporre appello. Il ricorso è proposto con un unico motivo. L'intimato si difende con controricorso. 2.- Con l'unico motivo si denuncia omessa motivazione in ordine ad una circostanza decisiva per il giudizio ai sensi dell'articolo 360 numero 5 cod. proc. civ Il ricorrente sostiene che la sua attività professionale sarebbe stata determinata, sia pure nell'interesse del P. , dal proprio lavoro di collaborazione con la s.r.l. ATF Servizi, come da quest'ultima confermato che non vi sarebbe stata prova alcuna circa un suo diretto rapporto col P. che quest'ultimo era stato escluso dal sodalizio e la ATF Servizi gli aveva comunicato che, con decorrenza 31 dicembre 1996, sarebbe cessata ogni prestazione di servizio nel suo interesse, compresa l'assistenza fiscale. Dato ciò, il ricorrente evidenzia che le condotte ritenute fonte di responsabilità dalla Corte d'Appello di Torino sono entrambe successive a tale ultima data, a decorrere dalla quale sarebbe stato oggettivamente dismesso il mandato conferito dal P. alla società di servizi. Secondo il ricorrente, la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto della posizione della s.r.l. ATF Servizi ed avrebbe affermato apoditticamente la responsabilità di esso ricorrente, omettendo di dar conto della circostanza che il rapporto di consulenza fiscale era stato affidato e gestito per contro del P. da s.r.l. ATF Servizi vi sarebbe perciò omessa motivazione su un punto decisivo della controversia specificamente, sui rapporti tra il P. , la s.r.l. Servizi e, marginalmente, il C. . 2.1.- Il motivo è manifestamente infondato. Risulta già dalla sintesi della motivazione della sentenza sopra riportata come la Corte territoriale si sia occupata dei rapporti tra P. , la s.r.l. ATF Servizi e C. e si sia preoccupata di distinguere i rapporti tra il primo e la seconda dal mandato difensivo conferito dal primo al dott. C. ai sensi dell'articolo 12 del d.lgv. numero 546 del 1992. Ha, in proposito, evidenziato la natura personale ed esclusiva di tale mandato, per di più espletato col deposito del ricorso alla Commissione Tributaria in epoca successiva al 31 dicembre 1996 data che il ricorrente indica come quella di cessazione di ogni rapporto tra le parti . La motivazione pertanto non solo non è omessa, ma è logica e più che sufficiente ed, in sé, nemmeno censurata . La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori. Non sono state presentate conclusioni scritte. Ritenuto in diritto A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Giova aggiungere, avuto riguardo alla discussione svolta dal difensore del ricorrente, che estranei al ricorso risultano i rapporti tra il dott. C. e l'A.T.F. Servizi S.r.l. in merito a responsabilità di quest'ultima nei confronti dello stesso dott. C. , dal momento che l'unico motivo ha riguardato la motivazione della sentenza relativamente ai rapporti tra le parti del giudizio, odierni ricorrente e resistente. Il ricorso va perciò rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di cassazione, complessivamente liquidate in Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.