Voluntary disclosure, online la bozza della domanda

C'è tempo fino al 15 marzo 2014 per proporre osservazioni sulla bozza del modello di adesione alla voluntary disclosure , disponibile da ieri sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Le richieste presentate utilizzando il modello in consultazione saranno comunque ritenute valide ai fini del perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria.

Bozza disclosure online. C'è tempo fino al 15 marzo 2014 per proporre osservazioni sulla bozza del modello per aderire alla voluntary disclosure , disponibile da ieri sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it . Le richieste presentate utilizzando il modello in consultazione saranno comunque ritenute valide ai fini del perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria, anche se la versione definitiva dovesse essere modificata a seguito delle osservazioni pervenute da inviare alla casella di posta elettronica bozzadisclosure@agenziaentrate.it . Disponibili sul sito delle Entrate anche le due schede da allegare alla domanda, in cui andranno indicati i dati relativi al richiedente e alle attività estere rilevanti. Avviata la procedura di collaborazione. La procedura di collaborazione per regolarizzare le attività finanziarie e gli investimenti detenuti in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale è stata introdotta dal D.L. n. 4/2014. Possono presentare la domanda tutti i contribuenti che non sono formalmente a conoscenza di verifiche, accertamenti amministrativi o procedimenti penali attivati nei loro confronti in materia di violazione di norme tributarie sulle attività estere rilevanti, a patto che detta formale conoscenza sia estranea anche agli eventuali soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o concorrenti nel reato tributario. Sotto il profilo oggettivo, l’adesione alla procedura dovrà riguardare tutte le attività detenute dai richiedenti - alla data del 31 dicembre 2012 o prima di tale data - e tutti i periodi di imposta per i quali non siano scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione previsti dalla legge per chi detiene capitali o investimenti all’estero. Nel caso di contribuenti cointeressati nella stessa attività, sarà possibile aderire alla procedura presentando contestualmente un'unica istanza, ma ciascun contribuente istante dovrà compilare una distinta scheda richiedente” e una singola scheda attività” per ogni attività estera da far emergere. Quali i benefici? I benefici derivanti dall’adesione alla voluntary disclosure consistono in una riduzione delle sanzioni minime - della metà, sia nel caso di detenzione o trasferimento delle attività svelate” al Fisco in Italia, in un Paese UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo incluso nella cosiddetta white list”, sia nel caso in cui il richiedente autorizzi l’intermediario finanziario estero a trasmettere alle autorità finanziarie italiane tutti i dati relativi alle attività oggetto di collaborazione volontaria - di un quarto in tutti gli altri casi. La procedura si perfezionerà dopo il versamento di tutte le somme dovute non è prevista la possibilità di avvalersi della compensazione. Per aiutare i contribuenti a compilare la domanda, l’Agenzia ha realizzato un breve glossario in appendice alle istruzioni. fonte www.fiscopiu.it