Risparmio gestito, la SIM sostituto d’imposta anche dopo la messa in liquidazione

Con la risoluzione n. 19/E del 13 febbraio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche dopo la messa in liquidazione di una SIM, nel caso in cui il contribuente abbia optato per il regime del risparmio gestito, i commissari liquidatori sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva del 20% sul risultato annualmente maturato di ogni singolo rapporto di gestione individuale.

Anche dopo la messa in liquidazione di una società di intermediazione mobiliare, i commissari liquidatori, nel caso in cui il contribuente abbia optato per il regime del risparmio gestito, devono applicare lo stesso regime fiscale cui era sottoposto il patrimonio gestito prima dell’inizio della procedura di liquidazione, e sono altresì tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva del 20% sul risultato annualmente maturato di ogni singolo rapporto di gestione individuale entro il 16 febbraio dell’anno successivo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 19/E del 13 febbraio 2014, rispondendo al quesito posto dai commissari liquidatori di una società di intermediazione immobiliare. Commissari tenuti al calcolo e al versamento dell’imposta sostitutiva del 20%? I commissari avevano chiesto all’amministrazione finanziaria - attraverso lo strumento dell’interpello - se fossero o meno tenuti al calcolo e al versamento dell’imposta sostitutiva del 20% dovuta dalla sim quale sostituto d’imposta per quei contribuenti che abbiano optato per il cosiddetto regime del risparmio gestito di cui al comma 1 dell’art. 7 d.lgs. n. 461/1997 sul risultato di gestione maturato su ciascun conto individuale nel periodo di durata della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Gli istanti avevano prospettato all’Agenzia di non essere tenuti al suddetto versamento dell’imposta sostitutiva, stante la risoluzione ex lege dei mandati di gestione in essere - e la caducazione delle relative opzioni per il regime di risparmio gestito - alla data di insediamento degli organi liquidatori. Il contratto di mandato è venuto meno. L’amministrazione finanziaria ha rilevato che, nel caso di specie, pur essendo venuto meno, con l’apertura della procedura di liquidazione, il contratto di mandato, le disponibilità finanziarie non vengono restituite al contribuente fino a quando la procedura di liquidazione non è conclusa. Fino a tale momento, quindi, i commissari liquidatori amministrano gli strumenti finanziari gestiti dalla SIM in liquidazione in un’ottica di minimizzazione del rischio, ai sensi dell’art. 91, comma 11, del TUB , per cui permangono i presupposti per i quali il legislatore ha ritenuto opportuno assoggettare a tassazione il reddito maturato delle gestioni individuali di portafoglio . Gli obblighi che gravano sul sostituto d’imposta, anteriormente alla sua liquidazione coatta, si trasferiscono in capo al commissario liquidatore. L’Agenzia, inoltre, ha ricordato il principio generale - enunciato nella circolare n. 28/E/2006 - secondo cui gli obblighi che gravano sul sostituto d’imposta, anteriormente alla sua liquidazione coatta, si trasferiscono in capo al commissario liquidatore. Ne consegue, conclude l’Agenzia nella Risoluzione in esame, che i commissari liquidatori, nel caso in cui il contribuente abbia optato per il regime del risparmio gestito, sono tenuti ad applicare lo stesso regime fiscale cui era sottoposto il patrimonio gestito prima dell’inizio della procedura di liquidazione e sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva del 20% sul risultato annualmente maturato di ogni singolo rapporto di gestione individuale entro il 16 febbraio dell’anno successivo . Il calcolo dell’imposta, dunque, va effettuato tenendo conto dell’intero periodo d’imposta,ancorché l’insediamento dei commissari liquidatori sia intervenuto in corso d’anno. fonte www.fiscopiu.it

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