Per valutare validità e motivi del licenziamento dell’agente assicurativo, il giudice deve considerare tutti gli elementi

Licenziamento per giusta causa ritenuto valido dal Tribunale, trasformato in giustificato motivo soggettivo in appello, ma senza valutare se l’introduzione all’interno del rapporto di lavoro di una situazione personale sia stata o meno contestata dalla società.

Così ha deciso la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 5554, depositata il 6 marzo 2013. Le contestazioni disciplinari. Una compagnia di assicurazioni inizia un procedimento disciplinare nei confronti di un proprio agente, contestandogli di aver fatto sottoscrivere ad un’assicurata «due modelli di cessione a suo favore di due polizze», emesse l’anno precedente, «facendole credere che si trattava di moduli per ottenere il duplicato degli originali smarriti», mentre invece l’agente avrebbe riscattato parzialmente una delle due polizze, chiedendo poi il riscatto di entrambi i contratti. L’agente avrebbe poi fatto sottoscrivere ad altri clienti nuove polizze nonostante questi avessero richiesto che fossero trasferite in sede quelle in corso o di poter riprendere i pagamenti di contratti sospesi per motivi economici. L’ulteriore contestazione coinvolgimento in un contenzioso. Dopo averne sentite le giustificazioni, la società contesta all’agente di averla anche coinvolta in un contenzioso con la prima signora, «i cui figli, peraltro, risultava che avessero collaborato come produttori liberi con l’agenzia» gestita dall’agente contestato. Licenziamento dalla giusta causa al giustificato motivo soggettivo. La società provvede a mandare una lettere al proprio agente intimandogli il licenziamento. Il Tribunale ne accerta la legittimità. Decisione confermata dalla Corte d’Appello, che respinge l’impugnazione dell’agente, ma cambiando il titolo del licenziamento non più per giusta causa, come riconosciuto in primo grado, ma «sotto il profilo del giustificato motivo soggettivo». Ma il coinvolgimento di una situazione personale non è mai stato contestato. L’agente lamenta, davanti alla Corte di Cassazione, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La corte territoriale avrebbe infatti affermato «l’esistenza di un notevole inadempimento tale da legittimare un licenziamento per giustificato motivo soggettivo, modificando il contenuto della contestazione disciplinare stessa», in base alla considerazione che il comportamento del lavoratore «avrebbe determinato il coinvolgimento di una situazione personale nel rapporto di lavoro, con l’esposizione del datore di lavoro alle altrui pretese». Tutto ciò pur in assenza di una specifica contestazione a tale riguardo da parte della società. L’istruttoria era carente. La S.C. rileva che la Corte d’Appello aveva esplicitamente riconosciuto che l’istruttoria sui fatti di causa fosse stata insufficiente. Nonostante ciò ha ritenuto provato il giustificato motivo soggettivo di licenziamento, senza nemmeno valutare se l’introduzione della situazione personale all’interno del rapporto di lavoro fosse stata contestata oppure no dalla società. Accolti i ricorsi principale ed incidentale, le circostanze di causa non sono chiare. Per questo la Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio, accogliendo anche il ricorso incidentale della compagnia assicuratrice, che chiedeva il riconoscimento della giusta causa del licenziamento, poiché il giudice di merito, per sua stessa ammissione, non ha adeguatamente accertato le circostanze di causa.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 dicembre 2012 – 6 marzo 2013, numero 5554 Presidente Lamorgese – Relatore Balestrieri Svolgimento del processo Con lettera del 26 ottobre 2000, la Alleanza Assicurazioni contestava al proprio agente T. di aver fatto sottoscrivere all'assicurata U.G. due modelli di cessione a suo favore di due polizze, delle quali era titolare l'U. , emesse rispettivamente nel luglio e nell'agosto 1999, facendole credere che si trattava di moduli per ottenere il duplicato degli originali smarriti e di aver invece il T. riscattato parzialmente nel luglio 2000 una delle due polizze e quindi, nel settembre 2000, chiedendo il riscatto di entrambi i contratti. Contestava poi di aver fatto sottoscrivere ad altra cliente nuove polizze invece del trasferimento di sede di quelle in corso, come da volontà della cliente, e di aver fatto lo stesso con altri clienti, sebbene gli stessi richiedessero soltanto di poter riprendere i pagamenti di contratti sospesi per motivi economici. A seguito delle giustificazioni del T. del 10 novembre 2000, Alleanza Assicurazioni gli contestava inoltre di averla coinvolta in un contenzioso con la signora U. , i cui figli, peraltro, risultava che avessero collaborato come produttori liberi con l'Agenzia di , gestita dal T. . Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda, proposta dalla s.p.a. Alleanza Assicurazioni, di accertamento della legittimità del licenziamento intimatogli con lettera dell'11 aprile 2001. Il T. proponeva appello. Lamentava che il primo giudice ritenne erroneamente che, in relazione ai fatti contestati con lettera del 26 ottobre 2000, il trasferimento a suo nome delle due polizze intestate alla sig.ra U. , sarebbe avvenuto con comportamento fraudolento diretto ad impossessarsi del relativo denaro, malgrado mancassero le prove il cui onere gravava sulla società datrice di lavoro. In primo giudice erroneamente non avrebbe neppure considerato la violazione del principio dell'immediatezza della contestazione. Resisteva la società. La Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata l'8 aprile 2009, dichiarava legittimo il licenziamento, ma sotto il profilo del giustificato motivo soggettivo e non della giusta causa. Per la cassazione ricorre il T. , con quattro censure. Resiste la società con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad unico motivo, cui resiste il T. con controricorso. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il T. denuncia la violazione e falsa applicazione di norme processuali articolo 360, comma 1, numero 4 c.p.c. in relazione all'articolo 112 c.p.c. in tesi violato per avere la Corte territoriale escluso la sussistenza di una giusta causa di licenziamento, affermando invece l'esistenza di un notevole inadempimento tale da legittimare un licenziamento per giustificato motivo soggettivo, modificando il contenuto della contestazione disciplinare stessa. Ad illustrazione del motivo formula il seguente quesito di diritto Dica la Suprema Corte se viola l'articolo 112 c.p.c. la sentenza d'appello che, in presenza di una contestazione disciplinare sollevata per gravi fatti nella specie, addebiti relativi a presunti comportamenti riconducibili ai reati di truffa ed appropriazione indebita , risultati poi non provati, riformi la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato per giusta causa, ritenendo la legittimità del provvedimento espulsivo sotto il profilo del giustificato motivo soggettivo, in considerazione del comportamento del lavoratore che avrebbe determinato il coinvolgimento di una situazione personale nel rapporto di lavoro, con l'esposizione del datore di lavoro alle altrui pretese, pur in assenza di specifica contestazione al riguardo . Con il secondo ed il quinto motivo il T. denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c. in relazione all'articolo 7 L. numero 300/70, oltre alla violazione dei principi di immutabilità e specificità della contestazione disciplinare introducendo nel thema decidendi la circostanza, non contestata, del coinvolgimento di una situazione personale -il suo rapporto con la U. - all'interno del rapporto di lavoro al fine di ritenere sussistente un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, in realtà sfornito di prova. Con il terzo ed il quarto motivo il T. denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c. in relazione alla violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, nonché la violazione e falsa applicazione dell'articolo 7 L. numero 300/70, sotto il profilo della mancata affissione del codice disciplinare in tal senso, chiaramente, il quesito di diritto . I motivi, che per la loro connessione possono congiuntamente esaminarsi, sono fondati nei limiti che seguono. La Corte milanese, dopo aver esplicitamente affermato che l'istruttoria compiuta sui fatti di causa era stata assolutamente insufficiente, ha tuttavia ritenuto provato un giustificato motivo soggettivo di licenziamento in relazione, peraltro, ad una circostanza l'introduzione all'interno del rapporto di lavoro di una situazione personale, e cioè il suo legame con la U. , di cui non ha neppure adeguatamente valutato se fosse o meno stata contestata dalla società. Ciò è sufficiente per l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, mentre risultano inammissibili il terzo ed il quarto motivo, per non avere il ricorrente specificato, in contrasto col principio dell'autosufficienza, se ed in quali termini le relative questioni siano state sottoposte al giudice del gravame. In ogni caso, non essendosi il giudice di appello minimamente pronunciato su tali punti, il ricorrente avrebbe dovuto denunciare al riguardo, ex articolo 360, comma 1, numero 4 c.p.c., la violazione dell'articolo 112 c.p.c. e non la violazione di norme di diritto. Non avendo la Corte milanese, per sua stessa ammissione, adeguatamente accertato le circostanze di causa e segnatamente la configurabilità di una giusta causa di licenziamento in relazione alle circostanze contestate al T. , deve essere accolto anche il ricorso incidentale, con cui la società Assicurazioni Generali denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2119 c.c. articolo 360, comma 1, n 3 , dolendosi che i fatti emersi giustificavano certamente il licenziamento per giusta causa. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l'ulteriore esame della controversia, il quale provvederà anche alla liquidazione delle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie entrambi cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione.