Il testamento è redatto con testimone interessato, ma, essendo trasmesso in busta chiusa, se ne è potuta scoprire la nullità solo al momento della pubblicazione. L’articolo 2935 c.c. non è applicabile al procedimento disciplinare che, non disciplinando la prescrizione di diritti ma l’applicazione di sanzioni, è regolato dalla normativa speciale.
Con la sentenza numero 4275, depositata il 20 febbraio 2013, la Corte di Cassazione si è espressa sul ricorso proposto da un notaio. Tre distinte sanzioni. Un Consiglio Notarile distrettuale infligge tre sanzioni disciplinari ad un notaio, per tre diversi illeciti un avvertimento per aver ricevuto un testamento pubblico del novembre 1992 alla presenza di un testimone interessato all’atto, in violazione dell’articolo 50 della legge notarile, numero 89/1913, testamento pubblicato nel settembre 2006 su richiesta del testimone stesso una censura per aver apposto una postilla su una procura speciale, dopo la sua sottoscrizione una sospensione di un mese per aver ricevuto un atto da tradurre in lingua inglese in cui si era riscontrata difformità tra originale in italiano e traduzione. Ma da quando decorre la prescrizione per poter giungere per tempo alla sanzione? Contro questi provvedimenti, propone reclamo in Corte d’Appello, la quale rileva la prescrizione dell’illecito dell’aggiunta della postilla e conferma le altre due sanzioni. In particolare rileva, rispetto alla prima, che la prescrizione non era maturata al momento dell’inflizione della sanzione, nel marzo 2010, perché la prescrizione decorrerebbe dal momento in cui il testamento è reso pubblico. Le norme. L’articolo 146 della legge notarile prevedeva che l’azione disciplinare, anche se iniziata, si prescriveva in 4 anni dal giorno della commessa infrazione. L’articolo 29, d.lgs. numero 249/2006 modifica tale previsione il termine prescrittivo è di 5 anni e viene interrotto al momento dell’inizio del procedimento disciplinare. L’illecito sulla redazione del testamento è prescritto. Il notaio ricorre per cassazione, sostenendo, appunto, che rispetto all’epoca dei fatti andasse applicata la vecchia disciplina e che quindi il suo illecito sarebbe prescritto a settembre 2010, più di un anno prima rispetto alla sentenza della Corte d’Appello. Quindi, anche a voler considerare come permanente il suo illecito, la sanzione non sarebbe legittima. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e risponde alle censure mosse dai contro ricorrenti sul carattere permanente dell’illecito e sul decorrere dei termini di prescrizione. La condotta si è completamente esaurita con la redazione del testamento alla presenza del testimone interessato, l’illecito è istantaneo. «A tale nullità il notaio non poteva più porre rimedio, né l’antigiuridicità così creata era mantenuta da un suo comportamento omissivo». Al procedimento disciplinare non si applica l’articolo 2935 c.c Non può essere applicato, in questo caso, l’articolo 2935 c.c., secondo cui la prescrizione decorre solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Sostengono i contro ricorrenti che l’azione disciplinare non poteva essere esercitata prima perché il testamento è trasmesso per legge in busta chiusa e quindi la nullità si è potuta rilevare solo con la sua pubblicazione. L’articolo 2935 c.c. «non è applicabile al procedimento disciplinare che, non disciplinando la prescrizione di diritti ma l’applicazione di sanzioni, è regolato dalla normativa speciale» sui procedimenti disciplinari nei confronti dei notai, che prevede appunto la prescrizione in 4 anni dall’illecito e nessuna interruzione o sospensione con l’inizio del procedimento. L’illecito della mancata consegna dell’originale al traduttore è confermato. La Corte, oltre ad avvallare la sentenza della corte territoriale nel punto in cui nega il riconoscimento delle circostanze attenuanti, visto il numero e la gravità degli addebiti, rigetta anche il ricorso rispetto all’illecito dell’errata traduzione. Infatti, visto che il notaio non ha fatto tradurre l’originale, ma un altro atto, non rileva «che l’atto tradotto fosse corrispondente al documento contrattuale effettivamente voluto dalle parti», né che il notaio non conoscendo bene la lingua non abbia potuto verificare la conformità tra gli atti. Ciò che importa è che «per fatto proprio del notaio, non poteva esistere una corrispondenza tra l’originale» e la traduzione. Per questi motivi la Corte annulla la sentenza rispetto alla sanzione dell’avvertimento rispetto alla redazione del testamento, decidendone nel merito la prescrizione, e conferma per il resto la sentenza impugnata. Il notaio, alla fine del procedimento, si trova confermata la sola sanzione della sospensione per un mese dall’esercizio dell’attività.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 8 gennaio – 20 febbraio 2013, numero 4275 Presidente Rovelli – Relatore Proto Svolgimento del processo M.F., notaio in Arezzo proponeva reclamo alla Corte di appello di Firenze avverso il provvedimento dell'8/3/2010 della COREDI per la Toscana con il quale gli erano inflitte - la sanzione disciplinare dell'avvertimento per avere ricevuto un testamento pubblico de] 18/11/1992 alla presenza di un testimone interessato all'atto successivamente in data 1/9/2006, su richiesta del testimone, il testamento era stato pubblicato articolo 50 L. N. - la sanzione disciplinare della censura per avere apposto su una procura speda] e una postilla dopo la sottoscrizione e, quindi, la postilla doveva considerarsi come non apposta con la conseguenza pratica che in una compravendita il mandatario era da considerarsi privo di potere e in una donazione era inserito un onere non previsto dalla procura speciale articolo 53 L.N. e 54 Reg. Not. - la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio delle funzioni notarili per la durata di un mese per avere ricevuto un atto da tradurre in lingua inglese nel quale era riscontrata difformità tra l'originale in italiano e la traduzione in lingua inglese articolo 55 L.N. . La Corte di Appello di Firenze, con sentenza depositata il 15/12/2011 e notificata 4/1/2012 dichiarava la prescrizione dell'illecito contestato per la violazione degli articolo 53 L.N. e 54 reg. noi. e affermava la responsabilità disciplinare del notaio per gli altri addebiti rilevando - in ordine alla ricezione del testamento con la presenza di un testimone interessato, che la prescrizione non era maturata alla data 8/3/2010 di applicazione della sanzione in quanto il termine iniziale di decorrenza della prescrizione non era da individuarsi nel giorno 18/11/1992 in cui era stato redatto il testamento che, in quel momento era segreto, ma nel giorno 1/9/200 6 in cui il notaio io aveva reso pubblico - che era stata violata la norma dell'articolo 55 L.N., che fa obbligo al notaio di affiancare o stendere in calce all'atto scritto in italiano la sua traduzione in lingua straniera a cura dell'interprete il testo in italiano e il testo m inglese, infatti, erano difformi e quindi al traduttore non era stata consegnato il testo in italiano, ma altro testo nella specie quello effettivamente voluto dalle parti che le circostanze attenuanti non potevano essere concesse per il numero e la gravità degli addebiti. Avverso questa sentenza M.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resistono con separati controricorsi sia il consiglio notarile di Arezzo sia, con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, l'Archivio notarile di Firenze e il Ministero della Giustizia i quali, preliminarmente eccepiscono l'inammissibilità del ricorso perché notificato il 5/3/2012 e, quindi, secondo i controricorrenti, oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza della Corte di Appello avvenuta il 4/1/2012. Il ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione 1. L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per tardività deve essere rigettata in quanto il giorno di scadenza 4 Marzo 2012 per la proposizione del ricorso era giorno festivo Domenica e pertanto la richiesta di notifica del ricorso, avvenuta nel primo giorno successivo 5 Marzo 2012 , non festivo è stata tempestiva per effetto della proroga legale della scadenza ai sensi dell'articolo 155 c.p.c Le censure del ricorrente in ordine alla necessità che il P.M. in cassazione sia equiparato ad una parte e che pertanto esponga le proprie difese con memoria da comunicare prima dell'udienza e che rassegni le conclusioni dopo la difesa dell'incolpato sono manifestamente infondate - sia perché il Procuratore Generale presso questa Corte non è l'intimato, tale essendo solo il Procuratore Generale presso la Corte di Appello che ha pronunciato la sentenza impugnata e, quindi, non è la controparte dell'incolpato - sia perché, con riferimento all'ordine di discussione, come già rilevato dalla Corte Costituzionale decidendo su analoga questione di costituzionalità in procedimento disciplinare riguardante magistrati il diritto di difesa può dispiegarsi pienamente nei modi previsti dalla vigente legge, senza che dall'ordine degli interventi possa derivare alcun pregiudizio alla difesa delle parti infatti, vertendo la discussione solo sulle difese già proposte, non e consentito alle parti, e perciò anche al pubblico ministero, portare alla cognizione del giudice fatti o motivi nuovi. e diversi da quelli trattati, onde l'assoluta irrilevanza, sotto il profilo del parametro costituzionale invocato, dell'ordine della discussione orale Corte Cost. numero 403 del 1999 . 2. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 146 della legge notarile nel testo anteriore al D.L.GS. 249/2006 con riferimento all'articolo 360 numero 3 c.p.c. e, in via subordinata, la nullità del procedimento e della sentenza per omessa declaratoria di ufficio dell'improcedibilità dell'azione disciplinare per intervenuta prescrizione, in relazione all'articolo 360 numero 4 c.p.c Assume il ricorrente che l'articolo 146 L.N. all'epoca vigente stabiliva espressamente il termine di prescrizione dell'azione disciplinare in quattro anni dalla commessa infrazione senza prevedere ipotesi di interruzione o sospensione siccome il testamento pubblico con la presenza di un testimone interessato fu ricevuto il 18/11/1992, l'illecito disciplinare si era consumato a tale data e non poteva essere configurato come un illecito permanente perché la condotta si era esaurita nel ricevimento delle volontà del testatore. In subordine il ricorrente rileva che, anche a volere ritenere che l'illecito sia stato consumato con la pubblicazione del testamento 1/9/2006 , il quadriennio necessario alla prescrizione dell'azione disciplinare era maturato l'1/9/2010, ossia in data antecedente alla sentenza della Corte di Appello del 15/12/2011. 2.1 Il motivo è fondato. La sentenza impugnata è contraddittoria nel ritenere consumato l'illecito in data successiva all'entrata in vigore 28/8/2006 del D.Lgs. 249/2006, applicando, tuttavia, quanto alla prescrizione, la normativa previgente. In ogni caso, è assorbente rilevare che non è stato contestato al notaio l'addebito di avere pubblicato un testamento, ma di averlo ricevuto con la presenza di un testimone interessato. La prima condotta, quindi, si era completamente esaurita con la redazione del testamento alla presenza del testimone interessato in questo caso l'illecito è istantaneo in quanto la condotta si esaurisce nella ricezione del testamento nullo e a tale nullità il notaio non poteva più porre rimedio, né l'antigiuridicità così creata era mantenuta da un suo comportamento omissivo. I controricorrenti richiamano il principio dell'articolo 2935 c.c. secondo il quale la preiscrizione non decorre se non da quando il diritto può essere esercitato e osservano che, nel caso concreto, l'azione disciplinare non poteva essere esercitata dai titolari dell'azione disciplinare perché il testamento era, per legge, trasmesso in busta chiusa e sigillata all'Archivio notarile la nullità poteva, dunque, essere rilevata solo con la sua pubblicazione. L'argomento non attiene all’individuazione del momento in cui l'illecito è consumato, ma alla decorrenza della prescrizione e la Corte di Appello non ha applicato l'articolo 2935 c.c. tale norma, infatti, non è applicabile al procedimento disciplinare che, non disciplinando la prescrizione di diritti, ma l'applicazione di sanzioni e regolato dalla normativa speciale in particolare l'articolo 146 della legge notarile 16/2/913 numero 89 così formulato L'azione disciplinare contro i notari per le Infrazioni da Loro commesse alle disposizioni della presente legge, punibili con l'avvertimento, la censura e l'ammenda, la sospensione e la destituzione, si prescrive in quattro anni dal giorno della commessa infrazione, ancorché vi siano stati atti di procedura noi testo anteriore alla riforma di cui al DLGS 249/2006, non prevedeva cause di sospensione o interruzione. La Corte territoriale ha semplicemente ritenuto che, essendo stato commesso un illecito disciplinare permanente, la prescrizione dovesse decorrere dalla data della contestazione dell'illecito o comunque dalla data della pubblicazione dei testamento, ma, come detto, la motivazione è errata dovendosi escludere la natura di illecito permanente al fatto contestato. Ne consegue che deve essere accolto il primo motivo e la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può assumersi una decisione nel merito ai sensi dell'articolo 384 cpc. e deve essere dichiarata la prescrizione dell'illecito disciplinare di cui all'articolo 50 L.N. con il conseguente annullamento della sanzione dell'avvertimento. 3. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 55 L.N. in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. e contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'articolo 360 numero 5 c.p.c. . Il ricorrente sostiene di avere fatto integrale applicazione delle disposizioni dell'articolo 55 L.N. in quanto - ha costituito in atti l'interprete - ha ricevuto dall'interprete il giuramento - ha costituito in atto duo testimoni che hanno dichiarato di conoscere la lingua inglese - ha redatto l'originale in lingua italiana ponendo in calce la traduzione in lingua inglese - ha fatto sottoscrivere e ha sottoscritto l'originale e la traduzione avendo cura che l’interprete apponesse la propria firma in fine e a margine di ogni foglio. Il ricorrente ritiene irrilevante, ai fini dell'applicazione della sanzione, la difformità dell'originale rispetto alla traduzione in inglese perché l'articolo 55 L.N. non impone al notaio di verificare la conformità tra l'originale e la sua traduzione che riguarda solo l'operato dell'interprete. La circostanza che nell'originale vi siano degli errori materiali che non compaiono nella traduzione pone, a dire del ricorrente, un problema diverso dalla conformità tra originale e traduzione, implicando solo la negligenza del notaio che ha trasfuso, per mero errore materiale, nel testo definitivo del documento contrattuale in lingua italiana una clausola del tutto avulsa dal contenuto negoziale, che avrebbe comportato la diversa violazione, non contestata, di cui all'articolo 136 L.N 3.1 Il motivo è infondato e non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata la Corte d'Appello ha infatti rilevato anche che quello che è avvenuto ossia la traduzione in inglese del testo come voluto dalle parti, ma difforme dall'originale in italiano che conteneva una clausola avulsa dal testo voluto dalle parti fa ritenere che dell'atto originale in italiano non sia stata data lettura e che all’interprete sia stato fornito un testo diverso da quello originale”. In altri termini, la Corte ai Appello ha correttamente rilevato che il notaio, in violazione dell'articolo 55 L.N., non ha fatto tradurre l'originale dall'interprete, ma un altro atto. Non rileva ai fini della responsabilità per l'illecito contestato che l'atto tradotto fosse corrispondente al documento contrattuale effettivamente voluto dalle parti e neppure può affermai si che il notaio, non conoscendo la lingua inglese, non fosse in grado di verificare la conformità della traduzione perché la difformità non deriva dalla mancata conoscenza della lingua inglese, ma dal fatto che al traduttore è stato consegnato un testo diverso dall'originale così che, comunque, per fatto proprio dei notaio, non poteva esistere una corrispondenza tra l'originale, ciò integrando, appunto la violazione dell'articolo 55 L.N. perché il notaio non ha fatto tradurre in lingua inglese l'originale da lui redatto e così non ha rispettato la prescrizione che per la quale di fronte all'originale o in calce al medesimo dovrà porsi anche la traduzione in lingua straniera da farsi dal l'interprete . 4. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 144 L.N. in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. e contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'articolo 360 numero 5 c.p.c. . Il ricorrente sostiene che, esclusa la responsabilità per il primo addebito, l'unica violazione disciplinare che in denegata ipotesi gli poteva essere addebitata era la violazione dell'articolo 55 L.N. che tuttavia era di modesta gravità pertanto con motivazione contraddittoria e illogica ha negato le attenuanti, ritenendole non concedibili per il numero e la gravità degli addebiti. 3.1 Il motivo è manifestamente infondato. Nel procedimento disciplinare a carico del notaio la concessione delle attenuanti è rimessa alla discrezionale salutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della sua scelta con adeguata motivazione ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione è sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso dei potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo Cass. 18/5/1994, numero 4866 Cass. 4/1/2000 numero 19 . Nella fattispecie la sentenza impugnata non ha omesso la motivazione nel diniego delle attenuanti, rilevando che il numero e la gravità degli addebiti non ne consentivano la concessione. Le censure del ricorrente non colgono nel segno in quanto la circostanza che alcuni degli illeciti disciplinari siano stati dichiarati prescritti non comporta che gli stessi non possano essere valutati non già per applicare un aggravamento di pena, ma per escludere la concedibilità del beneficio delle attenuanti la circostanza che la sanzione disciplinare sia stata applicata nel minimo edittale comporta solo che l'illecito sia stato ritenuto di gravità tale da meritare quella sanzione, ma non significa che, per questo motivo, la sanzione, già minima, debba essere ulteriormente attenuata. 5. In conclusione il ricorso deve essere accolto solo limitatamente al primo motivo e deve essere rigettato nel resto tenuto conto che il ricorso ha trovato solo un limitato accoglimento e per l'illecito meno rilevante, possono integralmente compensarsi le spese di questo giudizio di cassazione e del giudizio di appello. P.Q.M. La Corte accoglie il pruno motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara la prescrizione dell'illecito disciplinare di cui all'articolo 50 L.N. per avere ricevuto un testamento pubblico alla presenza di un testimone interessato e annulla la sanzione dell'avvertimento. Rigetta il secondo e il terzo motivo di ricorso. Compensa le spese del giudizio di appello e di questo giudizio di Cassazione.