Ricorso accolto solo per motivi formali: è giusto compensare le spese?

Il verbale di contestazione per violazione del Codice della strada può essere illegittimo tanto per motivi formali quanto per motivi sostanziali, ma i primi non sono certo più lievi dei secondi per questo non si giustifica la compensazione delle spese.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 2676/13, depositata il 5 febbraio. Il caso. Un Giudice di Pace annulla un verbale relativo a una violazione del Cds, compensando le spese tra l’impugnante e il Comune di Roma. Quest’ultima statuizione, oggetto di gravame da parte del multato, è confermata dal Tribunale, in quanto il ricorso risulta accolto solo per un vizio formale, prescindendo dall’accertamento di merito circa l’effettiva commissione dell’infrazione. La questione è posta al vaglio della S.C Motivi formali e sostanziali esigono la medesima considerazione. A giudizio degli Ermellini il ricorso del cittadino è fondato i motivi di compensazione individuati dal giudice di merito sono infatti illogici e privi di consistenza. Il verbale di contestazione per violazione del Cds può essere illegittimo tanto per motivi formali quanto per motivi sostanziali e i primi non sono certo più lievi dei secondi nel nostro ordinamento non si ravvisa alcun favor per gli errori meramente procedurali della P.A Per questo motivo la Cassazione accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 12 dicembre 2012 – 5 febbraio 2013, numero 2676 Presidente Goldoni – Relatore Giusti Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 17 settembre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc. civ. “Dinanzi al Giudice di pace di Roma è stato impugnato, da parte di S F. , il verbale di accertamento di violazione del codice della strada numero omissis elevato dal Corpo della polizia municipale. Nella resistenza del Comune di Roma, il Giudice di pace, con sentenza numero 54913 del 2009, ha accolto la domanda, annullato il verbale opposto e compensato tra le parti le spese di lite. Il capo relativo alle spese è stato fatto oggetto di gravame da parte del F. . Il Tribunale di Roma, con sentenza numero 3849 in data 23 febbraio 2011, ha rigettato l'appello e compensato tra le parti le spese del grado. Il Tribunale ha rilevato che i giustificati motivi per la compensazione da parte del giudice di primo grado - non esplicitati nella pronuncia del primo giudice - andavano individuati nel fatto che il ricorso era stato accolto soltanto per un vizio formale, prescindendo dall'accertamento di merito circa l'effettiva commissione dell'infrazione. Per la cassazione di tale sentenza il F. ha proposto ricorso, sulla base di un motivo. L'intimato Comune ha resistito con controricorso. Pare preliminarmente da respingere l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune controricorrente. Invero, il ricorso contiene l'esposizione sommaria dei fatti di causa e fornisce gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia. Il motivo di ricorso violazione o falsa applicazione degli articolo 91, 92, 118, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ., 132, numero 4, cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., in relazione all'articolo 360, numero 3, cod. proc. civ. appare manifestamente fondato. I giusti motivi di compensazione individuati dal Tribunale sono illogici e privi di consistenza e sono affidati ad una motivazione apparente. Il verbale di contestazione per violazione del codice della strada, infatti, può essere illegittimo tanto per vizi formali quanto per vizi sostanziali, e la prima categoria non è più lieve della seconda, non potendosi sostenere che nell'ordinamento vi sia un favor per gli errori meramente procedurali della pubblica amministrazione Cass., Sez. II, 8 aprile 2011, numero 8114 . Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”. Considerato che il Collegio condivide la proposta contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state rivolte osservazioni critiche che, pertanto, il ricorso deve essere accolto che, cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata al Tribunale di Roma, che la deciderà in persona di diverso magistrato che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.