Dopo l’entrata in vigore del d.lgs. numero 54/2011, immettere in commercio, distribuire o vendere al pubblico giocattoli privi del marchio CE non è più previsto dalla legge come reato.
Per tali ragioni, la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 51709 depositata il 23 dicembre 2013, ha accolto il ricorso del Procuratore generale. Il caso. Un uomo veniva condannato alla pena di 400 euro di ammenda per avere immesso in commercio, distribuito o venduto al pubblico venti puntatori laser privi del marchio CE articolo 4 e 11, d.lgs. numero 313/1991 . A chiedere alla Cassazione di annullare senza rinvio la sentenza di condanna, vista la depenalizzazione del reato contestato articolo 31, d.lgs. numero 54/2011 , è il Procuratore generale stesso. Si tratta di giocattoli La S.C., oltre a riconoscere l’interesse della Pubblica Accusa ad ottenere l'esatta applicazione della legge anche in favore dell'imputato, sottolinea come la stessa sentenza impugnata da atto del fatto che i puntatori laser privi di marchio CE sequestrati sono, nella specie, null'altro che giocattoli. e poi la fattispecie è stata depenalizzata. La Cassazione, poi, conferma quanto affermato dal procuratore, ovvero la depenalizzazione della fattispecie, avvenuta con l’entrata in vigore del d.lgs. numero 54/2011. Infatti, in particolare – si legge nella sentenza numero 51709/2013 - «l'articolo 31 prevede,rispettivamente ai commi 4 e 7, l'applicazione della sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 Euro ‘salvo che il fatto costituisca il reato’, nei confronti del fabbricante o dell'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE comma 4 nonché l'applicazione della sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 Euro ‘salvo che il fatto costituisca reato’, nei confronti del distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo di marcatura CE comma 7 ». L'immissione in commercio, la vendita o la distribuzione di giocattoli privi del marchio CE «sono state, conseguentemente, depenalizzate». In conclusione, la S.C. decide di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 28 novembre – 23 dicembre 2013, numero 51709 Presidente Teresi – Relatore Andreazza Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 5/10/2012 il Tribunale di Napoli ha condannato G.W. alla pena di Euro 400,00 di ammenda per il reato di cui agli articolo 4 e 11 del d. lgs. numero 313 del 27/09/1991 per avere immesso in commercio, distribuito o venduto al pubblico venti puntatori laser privi del marchio CE. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Napoli lamentando che il reato contestato è stato depenalizzato dall'articolo 31 del d.lgs. numero 54 del 2011 e chiedendo pertanto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza. Considerato in diritto 3. Va anzitutto premesso che il Pubblico Ministero è sicuramente legittimato ad esercitare il potere di impugnazione al fine di far rilevare, come nella specie, la trasformazione di un reato in illecito amministrativo, stante il riconosciuto interesse della Pubblica Accusa ad ottenere l'esatta applicazione della legge anche in favore dell'imputato cfr. Sez. 5, numero 28207 del 30/05/2001, P.G. in proc. Farnetani, Rv. 220235 . Si è anche precisato che il Pubblico Ministero, pur nell'ambito del processo accusatorio, può sostituirsi, nella impugnazione dei provvedimenti, alle parti private per contrastare provvedimenti emessi in violazione del principio di legalità o per far valere questioni di interesse pubblico, rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del procedimento Sez. 5, numero 10366 del 14/04/1999, P.M. in proc. Guido, Rv. 214189 . 3.1. Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato. Va premesso che la stessa sentenza impugnata da atto del fatto che i puntatori laser privi di marchio CE sequestrati sono, nella specie, null'altro che giocattoli. Ed allora, in proposito, questa Corte ha già più volte affermato vedi da ultimo Sez. 3, numero 1400 del 15/12/2011, Zhang, Rv.251646 che mentre, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. numero 313 del 1991, commetteva il reato chiunque immettesse in commercio, vendesse o distribuisse gratuitamente al pubblico giocattoli privi della marcatura CE, con l'entrata in vigore del D.Lgs. numero 54 del 2011, nessuna di dette condotte è più prevista come reato. Infatti, in particolare l'articolo 31 prevede,rispettivamente ai commi 4 e 7, l'applicazione della sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 Euro salvo che il fatto costituisca il reato , nei confronti del fabbricante o dell'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE comma 4 nonché l'applicazione della sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 Euro salvo che il fatto costituisca reato , nei confronti del distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo di marcatura CE comma 7 . L'immissione in commercio, la vendita o la distribuzione non importa se a titolo gratuito o a titolo oneroso, non contenendo il comma 4 della richiamata disposizione alcuna specificazione sulla gratuità o meno della distribuzione, a differenza di quanto prevedeva l'abrogata fattispecie dell'articolo 11, comma 1, che puniva, oltre la vendita evidentemente onerosa, anche la distribuzione gratuita di giocattoli privi del marchio CE sono state, conseguentemente, depenalizzate. 4. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato. Peraltro, il nuovo testo degli articolo 31 e 34 del D.Lgs. numero 54 del 2011 dedicati alla disciplina transitoria, nulla dispone in ordine alla disciplina sanzionatoria applicabile ai fatti commessi anteriormente ed in precedenza configurati quali illeciti penali ne consegue la necessità di fare applicazione del principio già affermato da questa Corte a Sezioni Unite secondo cui in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, il giudice non ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli articolo 40 e 41 legge 24 novembre 1981, numero 689, la cui operatività è limitata agli illeciti da essa depenalizzati e non riguarda gli altri casi di depenalizzazione Sez. U. numero 25457 del 29/03/2012, Campagna Rudie, Rv. 252694 . Va dunque escluso, nella specie, ogni obbligo in tal senso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.