Sono sanzionabili, per culpa in vigliando, i consiglieri d’amministrazione, anche se sprovvisti di deleghe, di una Banca che acquisti il controllo di un altro Istituto senza preventiva autorizzazione della Banca d’Italia.
E’ questo il principio ribadito dalla seconda sezione della Suprema Corte, con la sentenza numero 2737, depositata il 5 febbraio 2013. Il caso. Con decreto del gennaio 2006 il Ministero delle Finanze, conformemente alla proposta della Banca d’Italia, sanzionava alcuni consiglieri di amministrazione di un noto Istituto di credito, a causa dell’acquisizione, da parte della loro Banca, di partecipazioni rilevanti nel capitale di altro Istituto, senza la preventiva autorizzazione della Banca d’Italia, con operazione inadatta e gravemente dannosa per la Banca acquirente dal punto di vista finanziario. I consiglieri avevano quindi proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 145 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia D.lgs. numero 385/93 , dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, la quale però rigettava l’opposizione e con decreto del 14 luglio 2006, confermava le sanzioni inflitte ai ricorrenti. Di conseguenza, i suddetti Consiglieri presentavano ricorso in Cassazione, sulla base di sette motivi. I consiglieri di amministrazione sono responsabili di quanto fatto dall’organo delegato, per comportamento omissivo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, sostenendo che, pur se sprovvisti di deleghe, i consiglieri fossero responsabili di comportamento omissivo, ritenuto che, ai sensi del T.U. in materia bancaria e creditizia, la omessa valutazione da parte loro, dei profili prudenziali dell’operazione, anche con riferimento all’impatto dell’acquisizione dell’altro Istituto bancario sull’assetto tecnico, finanziario ed organizzativo della Banca acquirente, fosse da censurare. Diversamente da quanto affermato dai ricorrenti, infatti, i quali sostenevano l’inesistenza di un obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione, e dell’obbligo di richiedere informazioni su operazioni di competenza dell’organo delegato, la Cassazione ha statuito, ribadendo peraltro un principio già più volte affermato, che i consiglieri fossero tenuti, quale membri dell’organo collegiale, a vigilare sull’operato degli organi esecutivi ciò sia per accertarsi che detto operato fosse conforme agli indirizzi stabiliti dal Consiglio, sia per evitare atti pregiudizievoli. I componenti del Consiglio devono vigilare e agire, in particolar modo quelli delle Banche. Entrando nel dettaglio, la Suprema Corte ha spiegato le motivazioni del rigetto, aggiungendo che i consiglieri di amministrazione, ai sensi dell’articolo 2932, comma 2, c.c., hanno l’obbligo di fare quanto in loro potere per evitare il compimento di atti pregiudizievoli e per eliminarne le conseguenze, rimanendo solidalmente responsabili in caso contrario ma soprattutto ha ribadito che essi devono, a pena di responsabilità, vigilare sull’esercizio delle deleghe, chiedendo costantemente agli amministratori di essere informati sulla gestione sociale. Ricorda la Suprema Corte che l’articolo 2381 c.c. prevede, infatti, che il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni pur rientranti nella delega e che esso valuta il generale andamento della gestione e le attività dei suddetti. Questo dovere, ricorda la Corte, è già forte normalmente, ma è particolarmente stringente in materia di organizzazione e governo societario delle Banche, in ragione della particolare delicatezza della loro attività e degli interessi protetti dall’articolo 47 Cost Infine, la Corte ha aggiunto che le Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, attribuiscono al C.d.A. il compito di approvare gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio, imponendo ai componenti di essere consapevoli dei rischi a cui la Banca si espone. In questo quadro, in materia di società bancarie, il dovere dei consiglieri di essere informati non è rimesso ai rapporti degli amministratori dell’Istituto, ma è un obbligo di contribuire – anche grazie alla professionalità di cui devono essere dotati – ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca, con attività di diretta ingerenza. Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno dimostrato di aver fatto alcunché per verificare le operazioni che si stavano compiendo per la scalata dell’altro Istituto, nonostante ve ne fossero chiari segni rivelatori, come l’esistenza di finanziamenti che apparivano gravemente sospetti, in quanto di rilevante importo e richiesti da persone fisiche a seguito di istruttorie assai sommarie. In ossequio ai principi sopra indicati, peraltro come detto più volte ribaditi nel corso degli anni, la Cassazione ha rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese legali.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 14 gennaio 5 febbraio 2013, numero 2737 Presidente Oddo – Relatore Giusti Ritenuto in fatto 1. Con decreto numero 42 dell'11 gennaio 2006, il Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente alla proposta della Banca d'Italia, disponeva l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti, tra gli altri, di A.P. e di E.T., componenti del consiglio di amministrazione della Banca Popolare Italiana, per l'acquisizione, da parte della Banca Popolare Italiana, del controllo e di partecipazioni rilevanti nel capitale della Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. d'ora in poi anche Antonveneta in assenza di preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. Contro il suddetto provvedimento sanzionatorio gli ingiunti hanno proposto opposizione ai sensi dell'articolo 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il d.lgs. 1° settembre 1993, numero 385. 2. La Corte d'appello di Roma, con decreto depositato in data 14 luglio 2006, ha respinto l'opposizione, da un lato rilevando che la Banca d'Italia non si era limitata ad una passiva accettazione dell'accertamento operato dalla CONSOB con la delibera numero 15029 del 10 maggio 1995, ma ne aveva effettuato una verifica prima di utilizzarlo, sulla base di ulteriori elementi, avviando, quindi, un autonomo procedimento sanzionatorio e dall'altro sottolineando che i consiglieri di amministrazione .i quali, ancorché sprovvisti di deleghe, erano .in ogni caso tenuti a vigilare sull'operato degli organi esecutivi e ad intervenire tempestivamente non avevano preso iniziative per verificare le operazioni che si stavano compiendo per la scalata della Banca Antoniana Popolare Veneta. 3. Per la cassazione del decreto della Corte d'appello il P. ed il T. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 17 luglio 2007, sulla base di sette motivi. La Banca d'Italia ha resistito con controricorso, mentre il Ministero non ha svolto attività difensiva in questa sede. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono che la Corte d'appello, anziché esaminare la fondatezza del ricorso in opposizione con cui era stata lamentata l'omessa valutazione del profilo soggettivo della colpa da parte della Banca d'Italia e del Ministero, abbia essa stessa compiuto per la prima volta tale valutazione. 1.1. Il motivo è infondato. A prescindere dalla circostanza che il ricorso non riproduce, in violazione del principio di specificità, il testo del decreto con cui il Ministero ha irrogato la sanzione, l'inadeguatezza motivazionale non è motivo di nullità del decreto ministeriale, essendo oggetto dell'opposizione non il provvedimento della P.A., ma il rapporto sanzionatorio ad esso sotteso Cass., Sez. Unumero , 28 gennaio 2010, numero 1786 Cass., Sez. II, 10 maggio 2010, numero 11280 . D'altra parte, poiché l'articolo 3 della legge 24 novembre 1981, numero 689, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questo l'onere di provare di aver agito senza colpa Cass., Sez. Unumero , 6 ottobre 1995, numero 10508 Cass., Sez. Unumero , 30 settembre 2009, numero 20933 , il profilo soggettivo della colpa non richiedeva alcuna specifica motivazione da parte dell'Amministrazione. 2. Con il secondo mezzo si censura che il decreto impugnato abbia omesso di motivare, ovvero si sia limi tata a dare una motivazione del tutto apparente, in me rito alla assenza di spiegazioni nel provvedimento impugnato sulle ragioni che avrebbero giustificato l'applicazione delle sanzioni da parte del Ministero, nonostante la diversità di valutazioni a cui la CONSOB era pervenuta nella stessa vicenda. 2.1. Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha rilevato, dandone congrua ed adeguata motivazione, che la Banca d'Italia non si è limitata ad una passiva accettazione dell'accertamento operato dalla CONSOB, che aveva ad oggetto la condotta di omessa comunicazione di patti parasociali e dell'acquisto di partecipazioni attraverso soggetti interposti, ma ne ha effettuato una verifica, prima di utilizzarlo, sulla base di ulteriori elementi, avviando un autonomo procedimento sanzionatorio, finalizzato a perseguire i responsabili di distinte ipotesi di violazione, relative all'acquisto non autorizzato del controllo o di partecipazioni rilevanti della Banca Antoniana Popolare Veneta e alla connessa omessa valutazione dei profili prudenziali dell'operazione, anche con riferimento all'impatto di tale acquisizione sull'assetto finanziario, tecnico ed organizzativo della banca acquirente. Attesa la diversità delle violazioni considerate nei distinti procedimenti sanzionatori, attivati dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia nello svolgimento delle rispettive attività d'istituto, nessun obbligo come esattamente evidenziato dalla difesa della controricorrente gravava sul Ministro di motivare circa la diversità delle conclusioni cui la Banca d'Italia è pervenuta nei confronti degli incolpati. 2.2. E' pertanto infondata, per le stesse ragioni, la parte del quarto motivo con cui si lamenta la mancata motivazione nel decreto della Corte d'appello sulla assenza, nel provvedimento opposto e nella proposta della Banca d'Italia, di qualunque considerazione del profilo soggettivo e dell'esposizione delle ragioni per le quali il Ministero, pur fondando il proprio provvedimento sulle deliberazioni della CONSOB, si è disco stato dalle conclusioni alle quali è giunta la stessa CONSOB. 3. Il terzo mezzo lamenta omessa o apparente motivazione con riguardo all'asserita rilevanza nel caso di specie del dovere previsto dall'articolo 2392, secondo comma, cod. civ. Con la restante parte del quarto motivo violazione e falsa applicazione dell'articolo 145 del testo unico si censura la mancata motivazione nel decreto della Corte d'appello sulle ragioni, altresì, per le quali il dovere di impedire fatti pregiudizievoli e di eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose verrebbe in considerazione nel presente caso, in cui si assume non è stata dimostrata la conoscenza, in capo agli ingiunti, di fatti pregiudizievoli. Il quinto motivo violazione e falsa applicazione degli articolo 2381 e 2392 cod. civ., con riferimento al a vigilanza degli amministratori deleganti contesta, a sua volta, che sia configurabile in capo agli amministratori privi di deleghe un obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione, disancorato dalle informazioni relative alla gestione della società fornite dagli organi delegati in ambito consiliare. Con il sesto mezzo violazione e falsa applicazione dell'articolo 2381 cod. civ. si sostiene che non sarebbe configurabile in capo agli amministratori deleganti un generale dovere di richiedere informazioni su operazioni di competenza dell'organo delegato e sulle quali i primi non dispongono di elementi atti ad evidenziarne profili di anomalia. Il settimo motivo, infine, pone il quesito se è conforme all'articolo 3 della legge numero 689 del 1981 ritenere che spetti al soggetto cui è stata applicata la sanzione dare la prova dell'insussistenza del requisito della colpevolezza e se la presunzione di colpa di un soggetto debba operare anche qualora non vi sia stata violazione di legge addebitabile allo stesso e se la presunzione di colpa di un soggetto debba operare anche qualora sa stata data prova contraria. 3.1. I motivi dal terzo al settimo i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente sono infondati. 3.2. La Corte d'appello, nel respingere le doglianze degli opponenti, ha rilevato che i consiglieri di amministrazione, ancorché sprovvisti di deleghe per la gestione, erano tenuti, tuttavia, quali membri dell'organo collegiale, a vigilare sull'operato degli organi secutivi e ad intervenire tempestivamente, sia per accertarsi che esso fosse conforme agli indirizzi stabiliti dal consiglio in materia di orientamenti strategici a di politiche di gestione del rischio, sia per evitare atti pregiudizievoli che, in particolare, essi, ai sensi dell'articolo 2932, secondo comma, cod. civ., avevano l'obbligo di fare quanto nelle loro possibilità per impedire il compimento o eliminare o attenuare le conseguenze dannose di eventuali atti pregiudizievoli di cui fossero venuti a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 2381 cod. civ., gli amministratori deleganti avevano il dovere di vigilare sull'esercizio delle deleghe, all'uopo chiedendo agli amministratori delegati ogni utile informazione sulla gestione sociale che non risulta che gli opponenti abbiano preso iniziative per verificare le operazioni che si stavano compiendo per la scalata dell'Antonveneta, nonostante vi fossero chiari segni rivelatori dell'operazione concertata dalla Banca Popolare di Lodi divenuta, poi, Banca Popolare Italiana con gli altri soggetti interessati all'acquisizione, da parte della Banca, di rilevanti partecipazioni nel capitale della Antonveneta e del controllo della stessa che, infatti, già nel novembre 2004 la Banca Popolare Italiana aveva deliberato una serie di finanziamenti che apparivano gravemente sospetti, trattandosi di finanziamenti per importi rilevanti in media 50 milioni di euro per operazione , richiesti da persone fisiche sulla base di domande assoluta mente generiche e deliberati in tempi brevissimi, con istruttorie del tutto sommarie che sarebbe bastato approfondire le ragioni di quei finanziamenti per scoprire l'operazione alla quale questi erano finalizzati. 3.3. La statuizione della Corte d'appello si sottrae alle censure dei ricorrenti. L'articolo 2381, terzo comma, del codice civile, nel testo sostituito ad opera del d.lgs. 17 gennaio 2003, numero 6, prevede che il consiglio di amministrazione “può sempre partire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega” e “valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione”. Il sesto comma della stessa disposizione sancisce l'obbligo di tutti gli amministra tori di “agire in modo informato”, stabilendo che “ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società”. Il nuovo articolo 2392 cod. civ., a sua volta, continua a prevedere che gli amministratori “sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”. Questo dovere della compagine dei consiglieri non esecutivi è particolarmente stringente in materia di organizzazione e governo societario delle banche, anche in ragione degli interessi protetti dall'articolo 47 della Costituzione, la cui rilevanza pubblicistica plasma l'interpretazione delle norme dettate dal codice civile. La diligenza richiesta agli amministratori risente, infatti, della “natura dell'incarico” ad essi affidato ed è commisurata alle “loro specifiche competenze” articolo 2392 cod. civ. . Sotto questo profilo, il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il d.lgs. numero 385 del 1993, esige il possesso, in capo ai soggetti investiti di funzioni di amministrazione presso banche, di determinati requisiti di professionalità articolo 26 . A ciò aggiungasi che le Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, in attuazione del citato testo unico, con la circolare numero 229 del 21 aprile 1999, e successive modificazioni ed integrazioni attribuiscono al consiglio di amministrazione il compito di approvare “gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio” gli impongono, inoltre, di «essere consapevole dei rischi a cui la banca si espone”, di “conoscere e approvare le modalità attraverso le quali i rischi stessi sono rilevati e valutati”, di assicurarsi “che venga definito un sistema informativo corretto, completo tempestivo” e che “la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli interni siano periodicamente valutate e che i risultati del complesso delle verifiche siano portati a conoscenza del consiglio medesimo” gli fanno carico, ancora, di adottare “con tempestività idonee misure correttive” «nel caso emergano carenze o anomalie» titolo IV, capitolo 11, sezione II . In materia di società bancarie, pertanto, il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi non è rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dagli amministratori delegati attraverso i rapporti dei quali la legge onera questi ultimi, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante ed adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delle decisioni assunte dall'intero consiglio al quale è affidata l'approvazione degli orientamenti strategici e delle politiche di gestione del rischio dell'intermediario , hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter utilmente ed efficacemente esercitare una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi attraverso un costante flusso informativo e ciò non solo in vista della valutazione dei rapporti degli amministratori delegati, ma anche ai fini della diretta ingerenza nella delega attraverso l'esercizio dei poteri, di spettanza del consiglio di amministrazione, di direttiva e di avocazione. 3.4. A questo principio si è attenuto il decreto della Corte d'appello, il quale premesso che la delega delle attribuzioni consiliari in favore di uno o più amministratori non fa venir meno, in capo agli amministratori non esecutivi, la titolarità. del potere gestorio ha rilevato che, in presenza di affidamenti gravemente sospetti di notevole importo in favore di persone fisi che, gli incolpati, nella loro qualità di componenti del consiglio di amministrazione della banca, ben avrebbero potuto e in ciò consiste la loro colpa, ex articolo 3 della legge numero 689 del 1981 approfondire, con idonei canali di comunicazione, le ragioni di quei finanziamenti e, cosi, rilevare che l'operazione era destinata. a conseguire l'acquisto di rilevanti partecipazioni nell'Antonveneta e nel controllo della stessa, eludendo quelle autorizzazioni della Banca d'Italia che avrebbero dovuto verificare l'impatto dell'operazione sulla situazione finanziaria della Banca Popolare Italiana, sul margine disponibile per gli investimenti in partecipazioni, sull'adeguatezza patrimoniale e sul coefficiente di solvibilità. 4. -Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi euro 5.200, di cui euro 5.000 per compensi, oltre agli accessori di legge.