Capi di abbigliamento collocati negli spazi espositivi: provato l’esercizio di attività commerciale

La collocazione di capi di abbigliamento non destinati alla vendita nel medesimo spazio a questa deputato, non è compatibile con l’attività di laboratorio artigianale, integrando la prova dell’esercizio di attività commerciale.

La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con pronuncia numero 2264, depositata il 31 gennaio 2013, ha aderito alla relazione depositata, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. dal Consigliere relatore e ritenuto che costituisce mero espediente difensivo, affermare che la merce sia esposta in area deputata alla vendita, al solo fine di ispirarne la riproduzione, all’interno di un laboratorio, come propri articoli artigianali. Il caso. A seguito di apposito controllo della Polizia locale, veniva elevato verbale di contravvenzione nei confronti del titolare di un laboratorio artigianale, per abusiva apertura di un esercizio di vicinato, in violazione dell’articolo 7 d.lgs. numero 114/98, ed ingiunto, nei suoi confronti, il pagamento di euro 2.582 a titolo di sanzione amministrativa. Avverso detto verbale veniva formulata opposizione innanzi al Giudice di pace di Terni, assumendo che i capi di abbigliamento rinvenuti dagli Agenti all’interno del laboratorio, non erano stati acquistati per la rivendita al pubblico, piuttosto, per essere utilizzati quali modelli da riprodurre come propri articoli artigianali. Stante l’accoglimento dell’opposizione, il Comune resistente interponeva appello innanzi al Tribunale civile di Terni che, tuttavia, confermava la pronuncia di primo grado, rilevando come l’istante non avesse fornito la prova dell’esercizio di attività commerciale. Ciò, sia in ragione dell’esiguo numero dei capi ritrovati 7 , sia per il fatto che la collocazione degli stessi in area espositiva, era pienamente compatibile con la finalità di riproduzione perseguita dal laboratorio, necessitando dell’opportuna visibilità. Assolto l’onere probatorio dell’abusivo esercizio di attività commerciale? Avverso la sentenza di gravame è stato proposto ricorso innanzi alla Corte di legittimità, da parte dell’Amministrazione locale, affidato a due motivi i resistenti non hanno svolto attività difensiva. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione degli articolo 2697, 2699 e 2700 c.c., nonché dell’articolo 23, l. numero 689/81 e dell’articolo 2729 c.c., in relazione all’articolo 360, numero 3 c.p.c. Secondo gli assunti dell’Amministrazione comunale, infatti, il verbale di accertamento di violazione redatto dagli Agenti della Polizia locale, è dotato di fede pubblica, facendo piena e privilegiata prova di quanto in esso contenuto il Tribunale territoriale aveva, dunque, errato nel ritenere non assolto l’onere probatorio dell’abusivo esercizio di attività commerciale. Con il secondo motivo, inoltre, veniva eccepita la contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello, su di un punto controverso del giudizio, costituito dalla destinazione dei capi di abbigliamento. Efficacia probatoria del verbale di accertamento di violazione. Nell’esercizio del proprio potere nomofilattico, la Suprema Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso ribadendo il consolidato principio secondo il quale la fede privilegiata riconosciuta all’atto pubblico in questione, è limitata ai fatti rilevati dall’Agente ed alle dichiarazioni rese da questi, ma non anche all’esattezza delle sue valutazioni Cass. civ. nnumero 96497/06, 14038/05 e 3522/99 . Di ciò risultava aver fatto corretta applicazione il Giudice di appello. Incompatibilità tra attività di laboratorio artigianale ed esposizione dei beni alla clientela. Diversamente, la Corte ha condiviso il secondo motivo di ricorso, sancendo l’illogicità e la contraddittorietà della tesi del Tribunale che aveva ritenuto compatibile con le finalità di riproduzione dei capi, l’esposizione degli stessi in luogo visibile a tutti. L’ispirazione, infatti, secondo la Suprema Corte, non richiede la continua ostensione della sua fonte, semmai, l’elaborazione mentale del suo ricordo ed al più si concilia con l’esame ravvicinato del modello da parte del produttore artigianale, che ne consente la sua manipolazione, piuttosto che con la visibilità al pubblico. Affermando, dunque, che la collocazione di capi di abbigliamento non destinati alla vendita nello stesso spazio espositivo a ciò deputato, non è compatibile con le finalità produttivo artigianali, gli Ermellini hanno cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale civile di Terni, in persona di un diverso magistrato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 24 ottobre 2012 – 31 gennaio 2013, numero 2264 Presidente Goldoni – Relatore Manna Svolgimento del processo e motivi della decisione Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell'articolo 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione ex articolo 380 bis c.p.c. 1. - A N. e la soc. Nicosia, di Gianluca Nicosia & amp C. s.numero c. proponevano opposizione, innanzi al giudice di pace di Terni, avverso l'ordinanza emessa dal Comune di Terni, Direzione Sicurezza e Polizia locale, con la quale era stato ingiunto loro il pagamento della somma di Euro 2.582.00, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'articolo 7 D.Lgs. numero 114/98, per aver aperto un esercizio di vicinato senza effettuare la prescritta comunicazione al comune. A sostegno dell'opposizione deducevano che i sette capi di abbigliamento rinvenuti all'interno del laboratorio artigianale della società Nicosia, e su cui si era fondato l'accertamento dell'infrazione, erano stati acquistati non per la rivendita al pubblico, ma per essere utilizzati come modelli ed essere riprodotti come propri articoli artigianali. Resisteva il comune di Terni. 1.1. - Il giudice di pace accoglieva l'opposizione, annullando l'ordinanza. 1.2. - L'appello proposto dal Comune era respinto dal Tribunale di Terni. Ripartito l'onere della prova nel senso che sul Comune gravava la dimostrazione che all'interno dei locali della società opponente era esercitata un'attività commerciale, il giudice d'appello riteneva che l'esiguo numero dei capi, ognuno di una marca diversa e non aventi taglie differenti, e la circostanza che N.A. avesse subito dichiarato che i capi si trovavano nel laboratori per ispirarne la produzione, consentivano di ritenere che l'assunto degli opponenti non costituisse un mero espediente difensivo, mentre il fatto che tali prodotti si trovassero nello spazio espositivo non inficiava detta conclusione in quanto, per la finalità perseguita dai ricorrenti i api dovevano essere posti in un punto visibile. 2. - Avverso detta sentenza il Comune di Terni propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2 1. - Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. 3. - Col primo motivo d'impugnazione è denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697, 2699 e 2700 c.c., nonché dell'articolo 23 legge numero 689/81 e dell'articolo 2729 c.c., in relazione all'articolo 360, numero 3 c.p.c Sostiene parte ricorrente che il giudice di merito ha errato nel ritenere non assolto l'onere, gravante sul comune, di provare che nel laboratorio Nicosia si esercitasse un'attività di vendita di prodotti di terzi, di ciò facendo piena e privilegiata prova il verbale di accertamento, la relazione dei vigili accertatori e l'ordinanza di ingiunzione. 3.1. - Il motivo è infondato. La sentenza impugnata non ha operato alcun malgoverno dell'onere probatorio, né ha misconosciuto la fede pubblica privilegiata degli atti di accertamento, ma ne ha semplicemente riferito l'efficacia ai fatti accertati e non anche al giudizio critico trattone dai verbalizzanti nel contestare l'addebito, il tutto in conformità con l'insegnamento costante di questa Corte, secondo cui l'atto pubblico fa piena prova dei fatti rilevati e delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, ma non anche dell'esattezza delle valutazioni che questi abbia operato in base agli uni e alle altre cfr. sui limiti di efficacia probatoria dell'atto pubblico, ex pluribus, Cass. nnumero 14038/05, 3522/99 e 9649706 . 4 - Il secondo mezzo denuncia l'illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto rectius, fatto controverso e decisivo, costituito dalla destinazione dei capi di abbigliamento, sul presupposto della loro collocazione nell'apposito spazio espositivo deputato alla vendita. 4.1. - Il motivo è fondato. Questa la motivazione in parte qua della sentenza impugnata La circostanza che i capi si trovassero nello spazio espositivo non inficia quanto sopra evidenziato vale a dire il fatto che essi servissero semplicemente ad ispirale la produzione del laboratorio artigianale della società Nicosia numero d.r. in quanto, per la finalità che i ricorrenti volevano realizzare, i capi dovevano essere posti in un punto visibile v. pag. 5 . Tale motivazione è incongrua, e dunque illogica, perché tra l'enunciato e la conclusione l'inferenza non è validabile, sol che si consideri che a la visibilità è un giudizio dipendente dal punto di osservazione eletto, e nulla all'Interno della motivazione della sentenza impugnata predica che la visuale del produttore artigianale coincidesse per qualche ragione con quella della clientela, id est che la produzione stessa avvenisse innanzi allo spazio e positivo b l'ispirazione è null'altro che un suggerimento, e dunque richiede non l'ostensione continuata della sua fonte, ma semmai l'elaborazione mentale del suo ricordo c tradotta l'ispirazione ad un prodotto nella ri produzione più o meno variata dello stesso, il passaggio dal vedere e immaginare al fare, richiede, semmai, l'esame ravvicinato, dinamico e tecnica dell'oggetto, e dunque la sua manipolazione sicché, in definitiva, è illogico - in assenza di altri elementi fattuali che lo giustifichino in concreto e che non si rinvengono nella sentenza impugnata - ritenere compatibile con l'enunciata finalità produttivo - artigianale la collocazione di capi di abbigliamento non destinati alla vendita nel medesimo spazio deputato a questa. 5. - Per le considerazioni svolte, si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi di cui sopra, ex articolo 375, numero 5 c.p.c. . La Corte condivide la relazione, cui aderisce la parte ricorrente, e in ordine alla quale il P.G. non ha formulato osservazioni. Pertanto, va accolto il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, e cassata la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Terni, che in persona di un altro magistrato provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, ai sensi dell'articolo 385, 3 comma, seconda ipotesi c.p.c P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di cassazione al Tribunale di Terni, in persona di un diverso magistrato.