L’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa, previa verifica della necessità dell’uso del mezzo privato. Lo rende noto l’INAIL, con circolare numero 62, pubblicata il 18 dicembre 2014.
Riconoscimento, ma a certe condizioni. Il riconoscimento, però, è subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del caso concreto – quali età del figlio, lunghezza e durata della deviazione, mancanza di alternative – attraverso cui sia ravvisabile un collegamento finalistico e necessitato tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata. Le nuove linee guida si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato. Per quanto riguarda i motivi, si segnalano • l’univoco orientamento della Suprema Corte che sottolinea la necessità di valutare le esigenze familiari addotte dal lavoratore al fine di riconoscere l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere • la presenza dell’indennizzabilità degli infortuni in parola in alcuni Paesi europei, assistita dal criterio interpretativo secondo il quale nella misura in cui la legislazione di un Paese comunitario disciplini in modo specifico un elemento non regolamentato dalla nostra legge nazionale, in conformità a precetti identici a quelli della nostra Costituzione, la disciplina di quel Paese può costituire criterio – sussidiario – per la soluzione di casi non disciplinati nel dettaglio dalla legge italiana. fonte www.lavoropiu.info
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