No alla compensazione con crediti d'imposta a seguito di “accollo fiscale”

Le Entrate, con la risoluzione del 15 novembre 2017, n. 140/E, negano, in via generale, che il debito oggetto di accollo possa essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall’accollante nei confronti dell’Erario.

Parere negativo dell’Agenzia delle Entrate in merito alla legittimità dei pagamenti dei debiti fiscali con la compensazione con crediti di imposta a seguito del cosiddetto accollo fiscale”. Le Entrate hanno fornito questo parere con la pubblicazione della risoluzione del 15 novembre 2017, n. 140/E. Considerazioni dell’Agenzia delle Entrate. Secondo l’Agenzia, accollarsi il debito di imposta altrui non significa assumere la posizione di contribuente o di soggetto passivo, bensì la qualità di obbligato o coobbligato in virtù di un titolo negoziale. Le Entrate non possono, così, esercitare nei confronti degli accollanti i propri poteri di accertamento e di esazione, che possono essere esercitati solo nei confronti di chi sia tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale. Tuttavia, le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni, portano le Entrate a ritenere, comunque, come non punibili i comportamenti precedentemente tenuti in difformità. Si legge nella Risoluzione pubblicata ieri Sono, dunque, da considerarsi validi e non sanzionabili i pagamenti dei debiti accollati, effettuati tramite compensazione, prima della pubblicazione del presente documento di prassi, qualora siano stati spesi crediti esistenti ed utilizzabili. Resta, invece, recuperabile in capo all’accollato l’imposta non versata se compensata dall’accollante con crediti inesistenti o non utilizzabili. In tale evenienza tornano applicabili anche le relative sanzioni”. Fonte fiscopiu.it

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