Le Casse di Previdenza risultano ad oggi gli unici investitori istituzionali affrancati da una regolamentazione unitaria in materia

Affrancati significa liberi, svincolati. A scriverlo finalmente è la COVIP nel Quadro di sintesi per l’anno 2016, leggibile nell’allegato.

Scrive, infatti, la COVIP che L’art. 14 d.l. n. 98/2011 ha attribuito alla COVIP le funzioni di vigilanza sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli Enti previdenziali ex d.lgs. n. 509/1994 e d.lgs. n. 103/1996 di seguito, per semplicità, Casse , delegando ad un decreto la disciplina in materia di investimento delle risorse finanziarie, di conflitti di interessi e di depositario. Tuttavia, l’ iter di approvazione di tale regolamento non risulta ancora concluso. Le Casse risultano ad oggi gli unici investitori istituzionali affrancati da una regolamentazione unitaria in materia, regolamentazione che, ad esempio, è di livello primario e secondario per i Fondi pensione, coerentemente con l’assetto definito a livello comunitario . Nonostante un quadro normativo ancora incompleto, la COVIP ha comunque svolto in questi anni le proprie funzioni di controllo trasmettendo puntuali e dettagliati referti ai Ministeri vigilanti. Trasparenza. In nome della trasparenza, di cui tutti si riempiono la bocca, questi dettagliati referti dovrebbero essere resi noti agli iscritti e cioè ai professionisti, obbligati all’iscrizione alle 20 Casse di previdenza. La cosa davvero singolare, nel raffronto tra Casse di previdenza e fondi pensione, è che nelle Casse vi è l’obbligo d’iscrizione, mentre nei fondi pensione l’iscrizione è volontaria che le Casse, pur essendosi dotate di un codice di autoregolamentazione negli investimenti, sono svincolate da una regolamentazione unitaria mentre la regolamentazione, per i fondi pensione, è di livello primario e secondario. Il Decreto Ministeriale sugli investimenti per le Casse di previdenza è pronto da tempo ma non viene inviato in Gazzetta Ufficiale per la sua pubblicazione. Dal raffronto tra lo schema di regolamento sugli investimenti e il codice di autoregolamentazione che le Casse si sono date balza all’evidenza che nel primo, dopo gli interventi di Cantone e del Consiglio di Stato, sono previsti bandi a evidenza europea per la gestione, mentre nel codice di autoregolamentazione di tutto ciò non vi è traccia. La cosa assume ancor più rilevanza se si pensa che il valore di mercato delle attività totali delle Casse, alla fine del 2016, ammonta a 80 miliardi di euro dei quali 63,4 miliardi gestiti in forma diretta mentre le attività conferite in gestione attraverso mandati affidati a intermediari specializzati ammontano a 16,6 miliardi di euro, il 20,7% del totale. La mancanza di un quadro normativo definito ha indotto le Casse a prendere a riferimento, nella definizione dei propri assetti regolamentari, la disciplina della previdenza complementare e, in particolare il d.m. Tesoro 703/1996, recentemente aggiornato con il d.m. Economia 166/2014. Tuttavia, prosegue la COVIP, la circostanza che tali previsioni non risultano cogenti per le Casse, ha determinato da parte delle stesse significative rielaborazioni della suddetta disciplina, riconducibili all’autonomia decisionale delle stesse. Ne consegue che gli assetti regolamentari si presentano allo stato assai variegati e i documenti che li definiscono risultano assai diversificati quanto a struttura e contenuti. In diversi casi, tali documenti si limitano a indicare i criteri da seguire per la definizione degli specifici aspetti inerenti in particolare alla politica di investimento da adottare e al sistema di controllo della gestione finanziaria, facendo rinvio alla predisposizione di ulteriori elaborati. Tale frammentazione ha determinato in più casi la coesistenza di diversi documenti che a vario titolo affrontano il tema degli investimenti, talvolta senza il necessario coordinamento, con conseguente scarsa chiarezza complessiva, incongruenze e duplicazione dei contenuti. A siffatta situazione contribuisce anche la necessità, per le Casse, di predisporre specifici elaborati attuativi di talune risalenti previsioni normative come quelli recanti i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come indicati in ogni bilancio di previsione” ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Decreto lgs. 509/1994, oppure i piani triennali relativi agli impieghi immobiliari da adottare annualmente ai sensi dell’art. 8, comma 15, del Decreto legge 78/2010 . Anche sotto il profilo della governance adottata in materia di investimenti si osserva la presenza, nell’intero sistema delle Casse, di assetti organizzativi variamente articolati, che trovano però il loro fondamento anche nella accentuata diversità della dimensione delle attività detenute e della complessità della politica di investimento perseguita. Segnalo questo passaggio del quadro di sintesi della COVIP. Le Casse e l’investimento nel Sistema Paese”. Gli investimenti domestici delle Casse ammontano a 32,9 miliardi di euro, il 41,1 per cento delle attività, in diminuzione di 1,7 punti percentuali rispetto al 2015 cfr. Tav. 3 di poco superiori gli investimenti non domestici, che si attestano a 33,1 miliardi, corrispondenti al 41,4 per cento del totale, registrando un aumento di 1,7 punti percentuali rispetto al 2015. Si osserva che, laddove il peso degli investimenti domestici e di quelli non domestici fosse rapportato, invece che al totale delle attività, alle sole attività riportate nel pannello superiore di Tav. 3 – con esclusione quindi della liquidità prevalentemente depositi bancari , delle polizze assicurative e delle altre attività in larga misura crediti contributivi – ponendo dunque al denominatore l’importo di 66 miliardi di euro, l’incidenza delle due componenti sarebbe, rispettivamente, il 49,8 per cento per gli investimenti domestici e il 50,2 per cento per quelli non domestici. Nell’ambito degli investimenti domestici, restano predominanti gli investimenti immobiliari 18,1 miliardi di euro, il 22,6 per cento delle attività totali e i titoli di Stato 8,8 miliardi di euro, l’11 per cento delle attività totali nel confronto con il 2015, l’incidenza sul totale delle attività registra una diminuzione, rispettivamente, di circa un punto percentuale. Sono inoltre presenti titoli di debito e di capitale per un ammontare rispettivamente pari a 1 e a 2,9 miliardi di euro nell’insieme, essi corrispondono al 4,9 per cento delle attività, percentuale sostanzialmente stabile rispetto al 2015. Sul punto va rilevato che nell’ambito dei titoli di capitale figura il controvalore delle quote del capitale della Banca d’Italia sottoscritte da 8 Casse per circa un miliardo di euro in tre casi la sottoscrizione è avvenuta nella massima percentuale consentita dalla normativa vigente . L’evoluzione nel quinquennio 2012-2016 delle componenti dell’attivo ripartite tra investimenti domestici e non domestici cfr. Tav. 4 mostra che, nell’ambito della quota domestica, si riducono gli investimenti immobiliari circa 10 punti percentuali , i titoli di Stato 1,3 punti percentuali e gli altri titoli di debito 1,1 punti percentuali aumenta, invece, l’incidenza dei titoli di capitale 2,1 punti percentuali e del complesso degli OICR al netto dei fondi immobiliari 1,9 punti percentuali . Credo che sia a tutti evidente che se il professionista è obbligato ad iscriversi alla Cassa di previdenza di riferimento ed ivi a versare obbligatoriamente i contributi previdenziali, ha diritto a veder rapidamente pubblicato il Decreto Ministeriale sugli investimenti cogente per le Casse stesse e a ottenere la trasparenza, mediante pubblicazione sui siti istituzionali, di tutte le delibere e i report prodotti nell’ambito della politica di investimento perseguita.

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