Il Garante sull’uso dei dati personali a fini di polizia e la geolocalizzazione delle flotte aziendali

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con la newsletter numero 427 del 21 aprile 2017, rende noti i due pareri resi al Ministero dell’Interno relativi alle maggiori garanzie per i dati personali trattati a fini di polizia e la decisione affermativa, previo accordo sindacale, sulla geolocalizzazione delle flotte aziendali.

Così nella newsletter numero 427 del 21 aprile 2017 del Garante Privacy. Più garanzie per l’uso dei dati personali a fini di polizia. L’Autorità, con i due distinti pareri resi al Ministero dell’Interno, ha disciplinato i tipi di trattamenti di dati che sono utilizzati per “ fini di polizia” e ha definito il quadro dei principi privacy ai quali devono attenersi Organi, Uffici e Comandi di polizia. Il primo parere riguarda uno schema di decreto che individua dettagliatamente i trattamenti permanenti effettuati dalle forze di polizia, compresa la gestione delle maggiori banche dati Ced, Afis, Dna . Tale decreto, dopo l’approvazione delle Commissioni parlamentari, l’adozione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, verrà inserito come allegato al Codice privacy. Il secondo parere, reso su uno schema di decreto del Presidente della Repubblica, ha fissato le modalità di attuazione dei principi del Codice privacy da applicare ai trattamenti di dati effettuati, sia in formato cartaceo che elettronico, dalle forze di polizia nell’attività di prevenzione e repressione dei reati, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Geolocalizzazione delle flotte aziendali, previo accordo sindacale. Con riguardo alla richiesta di verifica preliminare presentata da una compagnia che offre servizi idrici e assistenza in caso di problemi alla rete, il Garante Privacy afferma che per i sistemi di geolocalizzazione rimane necessario l’accordo sindacale e che la riservatezza dei dipendenti deve sempre essere garantita. Infatti, nel corso dell’istruttoria l’Autorità ha riconosciuto il legittimo interesse della società a rilevare la posizione dei propri mezzi per le più varie finalità, ma solo nel pieno rispetto della privacy dei lavoratori. In tal senso, l’accesso ai dati sarà consentito al solo personale incaricato e verranno definiti, per i dati di geolocalizzazione, appositi profili autorizzativi individuali per ogni singolo utente. Infine, la società per poter avviare il trattamento delle informazioni sulla posizione geografica dei veicoli di lavoro dovrà prima effettuare una notificazione al Garante e fornirgli un’informativa completa ai dipendenti.