Al via le semplificazioni relative al cinque per mille

Entrano nel vivo i nuovi benefici previsti dal decreto 7 luglio 2016 l’iscrizione “automatica” e l’elenco permanente. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare per illustrare e fornire chiarimenti sulle novità.

La corsa al 5 per mille diventa più snella. Da quest’anno per accedere al riparto gli enti già regolarmente iscritti, purché godano ancora dei requisiti per l’accesso, non dovranno più ripetere annualmente la domanda di iscrizione. Saranno automaticamente iscritti e i soli che dovranno procedere all’iscrizione tradizionale saranno gli enti di nuova costituzione e già iscritti che cambiano il proprio rappresentante legale. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso venerdì, 31 marzo, un apposito elenco degli enti iscritti al beneficio sulla base delle iscrizioni avvenute nel 2016 , che è di fatto un elenco permanente che verrà aggiornato annualmente dall’Amministrazione finanziaria. Le due novità, l’eliminazione dell’onere di ripetere annualmente la procedura di iscrizione e l’istituzione dell’elenco permanente degli iscritti, previste entrambe dal d.P.C.M. 7 luglio 2016, sono oggetto della circolare numero 5/E pubblicata lo scorso 31 marzo dall’Agenzia delle Entrate. Ecco in breve cosa accadrà per l’anno in corso. Iscrizione automatica. Come anticipato, la novità consentirà a chi si è iscritto nel 2016, fermi restando i requisiti per l’accesso al beneficio, di evitare di presentare tutti gli anni la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali enti sono stati inseriti d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate nell’elenco pubblicato lo scorso 31 marzo. Si considerano regolarmente iscritti gli enti del volontariato che hanno presentato domanda di iscrizione all’Agenzia entro il 9 maggio 2016 e dichiarazione sostitutiva alla Direzione regionale entro il 30 giugno 2016, gli enti della ricerca scientifica e dell’università che hanno effettuato l’iscrizione in via telematica al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca entro il 30 aprile 2016 e trasmesso la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2016, gli enti della ricerca sanitaria che hanno trasmesso domanda e dichiarazione al Ministero della Salute entro il 30 aprile 2016 le associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato istanza di iscrizione all’Agenzia entro il 9 maggio 2016 e dichiarazione sostitutiva al Coni entro il 30 giugno 2016. Sono ammessi anche coloro che, presentata la domanda e/o la relativa documentazione integrativa entro il 30 settembre 2016, abbiano versato la sanzione di 250 euro. In caso di errori o variazioni intervenute, gli enti interessati potranno far valere tali circostanze entro il 22 maggio 2017 termine prorogato in quanto il 20 maggio 2017 cade di sabato . Entro il successivo 25 maggio, l’Agenzia delle Entrate aggiornerà, sulla base delle segnalazioni ricevute, l’elenco permanente degli iscritti pubblicato entro il 31 marzo. Variazione del rappresentante legale rispetto al 2016. Questa è l’unica ipotesi in cui gli enti già iscritti nel 2016 saranno comunque tenuti a presentare una nuova dichiarazione sostitutiva, senza ripresentare la nuova domanda di iscrizione. Gli enti del volontariato dovranno farlo, tramite i nuovi rappresentanti legali, entro il 30 giugno 2017 ovvero entro il successivo 2 ottobre 2017 termine prorogato in quanto il 30 settembre 2017 cade di sabato dietro pagamento della sanzione di 250 euro. Ai fini della presentazione potrà essere utilizzato l’apposito modello di dichiarazione sostitutiva pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Enti di nuova costituzione/esclusi dall’elenco permanente/non iscritti nel 2016. Sono queste le tre ipotesi in cui è necessario eseguire l’intera procedura di iscrizione, presentando la domanda di iscrizione e la successiva documentazione integrativa. I termini per svolgere tali adempimenti scadono, rispettivamente, entro l’8 maggio 2017 e il 30 giugno 2017. Resta ferma la possibilità di trasmettere la domanda di iscrizione e/o la relativa documentazione integrativa entro il 2 ottobre 2017 versando la sanzione di 250 euro. Fonte www.fiscopiu.it

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