Oblio e Google. Cancellare il passato online per il condannato pentito

Diritto all'oblio con l'avvento del GDPR 2016/679 significa sostanzialmente cancellazione. Cancellazione non per essere dimenticati, ma per non essere ricordati in modo non accurato o non aggiornato. Se il condannato ha espiato la propria colpa e se si tratta di piccoli reati la cancellazione può essere concessa.

Il caso. Si tratta della vicenda di un uomo di affari con precedenti penali che però adesso non appartengono più alla sua vita. La memoria della rete non perdona e il passato di questo signore è tutto ancora presente online nelle ricerche su Google. Ai fini privacy la Corte denomina questo soggetto come NT2. NT2 lamenta collegamenti a 11 pubblicazioni digitali e dimostra che si tratta di notizie ormai obsolete e non pertinenti con la sua vita attuale. NT2 ha riconosciuto la sua colpevolezza e ha espresso sincero rimorso. Non ci sono prove di alcun rischio di ripetizione. Le sue attività commerciali attuali sono in un campo molto diverso da quello in cui operava all'epoca. Il suo reato passato è di poca o nessuna rilevanza per la valutazione di chiunque sulla sua idoneità a impegnarsi in attività commerciali ora o in futuro. Non c'è alcun bisogno reale per qualcuno di essere avvertito di questa attività. Così la Corte conclude che le informazioni su crimine e punizione sono diventate obsolete, irrilevanti e prive di un interesse legittimo sufficiente per gli utenti di Google Search per giustificare la sua continua disponibilità. Pertanto è necessario effettuare un appropriato ordine di rimozione. Il caso in parola si ispira chiaramente alle Linee Guida dei Garanti Privacy UE e allo spirito del GDPR 2016/679 secondo cui diritto all'oblio è diritto a cancellare. Infatti nella vicenda si ammette la cancellazione di tutto il passato del condannato pentito. Risultano applicati i criteri della proporzionalità, della figura pubblica e del reato minore. Diritto all'oblio e reato. I Garanti UE individuano come regola generale la maggiore propensione a considerare il de-listing dei risultati di ricerca in materia di reati minori accaduti molto tempo fa, essendo invece meno inclini a considerare il de-listing di risultati relativi a quelli più gravi accaduti di recente Linee guida su CGUE Costeja del Gruppo Garanti UE o WP29, 13 maggio 2014 . Diritto all'oblio e figura pubblica. Non è possibile stabilire con certezza il tipo di ruolo nella vita pubblica che un individuo deve avere per giustificare l'accesso del pubblico alle informazioni su di esso tramite un risultato di ricerca. Tuttavia, a titolo di esempio, i politici, gli alti funzionari pubblici, gli uomini di affari e i membri delle professioni regolamentate di solito possono essere considerati svolgere un ruolo nella vita pubblica. È altrettanto difficile definire il sottogruppo dei personaggi pubblici”. In generale, si può dire che i personaggi pubblici sono individui che, a causa delle loro funzioni/impegni, hanno un grado di esposizione media Linee guida su CGUE Costeja del Gruppo Garanti UE o WP29 . Diritto all'oblio e principio di proporzionalità. La direttiva 95/46/CE consente all'interessato di opporsi al trattamento quando ci sono motivi preminenti e legittimi per farlo. In caso di opposizione giustificata, il titolare del trattamento deve cessare il trattamento dei dati personali. I dati potrebbero avere un impatto negativo sproporzionato per la persona interessata, quando un risultato di ricerca riguardi un reato banale o stupido” che non è più o non è mai stato oggetto di dibattito pubblico e quando non vi sia un interesse pubblico più ampio ad avere la disponibilità delle informazioni Linee guida su CGUE Costeja del Gruppo Garanti UE o WP29 . Diritto all'oblio e GDPR 2016/679. Prima del GDPR 2016/679 la giurisprudenza interna e europea aveva accostato il diritto all'oblio al più ampio diritto all'autodeterminazione informativa digitale comprensivo di molte situazioni giuridiche quali il diritto al de-listing CGUE Costeja , il diritto alla contestualizzazione e all'aggiornamento Cass. n. 5525/12 , il diritto di opposizione al trattamento per abbinamento lesivo di Google Suggest Cour d’appel de Paris, 14.12.2011 Trib. Milano ord. 24.03.2011 . In siffatto contesto ermeneutico si è parlato di diritto all'oblio, ma in sostanza si è inteso diritto all'autodeterminazione informativa digitale in confronto ponderato con il diritto alla libertà di informazione e di impresa del motore di ricerca. Difficilmente questo bilanciamento interpretativo stabiliva la cancellazione o la rimozione del dato. Si riteneva un buon compromesso la soluzione del de-listing o della disattivazione dell'abbinamento lesivo o dell'aggiornamento della notizia. L’avvento del GDPR 2016/679 ha cambiato e cambierà molte cose. Il nuovo Regolamento UE, consapevole di tutta questa evoluzione giurisprudenziale, assume un quadro normativo ancora più preciso in cui ciascun tipo di soluzione stigmatizzata dalle Corti viene ricondotta alla corrispondente posizione giuridica. L'aggiornamento si chiede esercitando il diritto di rettifica ex art. 16 la disattivazione dell'abbinamento lesivo si chiede esercitando il diritto di opposizione ex art. 21 il de-listing si chiede esercitando il diritto all'oblio ex art. 17, comma 2. La differenza tra il concetto di diritto all’oblio ante GDPR 2016/679 e il concetto di diritto all’oblio inaugurato con il GDPR 2016/679 consiste nell’imprimere a questa situazione soggettiva ancora più forza, assegnando alla persona online addirittura il potere di cancellarsi dal mondo digitale. Il diritto all'oblio nel GDPR 2016/679 è quindi soprattutto diritto alla cancellazione come si evince dall'art. 17, comma 1 L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano se sussiste uno dei motivi seguenti . La nuova collocazione giuridica che il Regolamento UE assegna al diritto all'oblio lungi dalla volontà di ridurne l'applicazione ne costituisce invece un notevole rafforzamento. Ora l'esercizio del diritto all'oblio significa sostanzialmente cancellazione.

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