Materiale oleoso sulle scale dello stabile, condominio non responsabile per la caduta

Ricostruito il capitombolo subito dalla donna. Incertezze però sulla presenza del liquido sulle scale, liquido fuoriuscito forse da un sacchetto dei rifiuti. Ma quell’elemento, assolutamente imprevedibile, esclude ogni responsabilità del condominio.

Brutto scivolone sulle scale dello stabile condominiale. A provocare il capitombolo pare sia stato del liquido, fuoriuscito forse da un sacchetto pieno di rifiuti. Ciò però non è sufficiente per rendere plausibile la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti del condominio Cassazione, ordinanza numero 3875/16, sezione Sesta Civile, depositata il 26 febbraio . Materiale. Ricostruita la dinamica della caduta. Rilevanti non solo le parole della donna vittima del capitombolo, ma anche quelle del figlio, che ha assistito alla scena. Nessun dubbio, quindi, sul fatto che la donna sia «caduta sui gradini della scala condominiale». Manca, invece, la prova della «effettiva presenza sui gradini» di quel «materiale viscido ed oleoso» che, secondo la donna e il figlio, avrebbe causato il capitombolo. Questa lacuna è stata ritenuta decisiva dai giudici del Tribunale prima e dell’Appello poi consequenziale il ‘no’ alla «richiesta di risarcimento». E questa decisione è confermata in Cassazione. Per i Magistrati del ‘Palazzaccio’ è «poco attendibile» la «testimonianza» del ragazzo. E, comunque, se davvero è stato il «liquido fuoriuscito da un sacchetto dei rifiuti» a far cadere la donna, va esclusa comunque la «responsabilità del condominio», poiché ci si trova di fronte a una «circostanza» assolutamente «imprevedibile».

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 21 gennaio – 26 febbraio 2016, numero 3875 Presidente Armano – Relatore Cirillo Svolgimento del processo È stata depositata la seguente relazione. «1. G.M. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, il Condominio di Corso S. Giovanni a Teduccio 486 di quella città, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni da lei subite in una caduta verificatasi sulle scale dello stabile, asseritamente a causa della presenza sulle medesime di materiale viscido ed oleoso. Si costituì il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e l'autorizzazione a chiamare in causa la propria società di assicurazione INA Assitalia s.p.a. quest'ultima si costituì, eccependo la non operatività della polizza e chiedendo il conseguente rigetto della domanda. II Tribunale rigettò la domanda, condannando la M. al pagamento delle spese di giudizio. 2. La sentenza è stata impugnata dall'attrice soccombente e la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 18 settembre 2014, ha rigettato il gravame, confermando la pronuncia di primo grado e condannando l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado. 3. Contro la sentenza d'appello ricorre G.M. con atto affidato a due motivi. Resiste la s.p.a. Generali Italia con controricorso. Il Condominio di Corso S. Giovanni a Teduccio non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articolo 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato. 5. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, numero 3 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'articolo 2051 cod. civ., in riferimento all'assenza di prova certa in ordine alle modalità della caduta con il secondo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, numero 3 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'articolo 2051 cod. civ., in riferimento all'eventuale assenza di una colpa oggettiva del condominio. 5.1. I motivi, da trattare congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione, non sono fondati. La sentenza impugnata ha accertato, con una ricostruzione in fatto che rappresenta l'esercizio di un tipico potere del giudice di merito, che - pur potendosi dare per dimostrato che la M. era caduta sui gradini della scala condominiale nel giorno e nell'orario indicati in citazione - era rimasta invece mancante la prova sicura sia delle modalità della caduta sia dell'effettiva presenza sui gradini del materiale scivoloso che avrebbe causato la caduta medesima. Il che rendeva infondata la domanda, in considerazione dell'obbligo del danneggiato di provare l'esistenza del nesso di causalità, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 2051 del codice civile. La Corte d'appello ha dato conto delle ragioni di tale decisione, in particolare evidenziando che l'unica testimonianza idonea a confermare la tesi della M. era quella del teste C.R., figlio della medesima e perciò poco attendibile, il quale peraltro aveva parlato di un liquido del genere di quello che esce dai sacchetti dei rifiuti tale circostanza, ove pure fosse stata vera, sarebbe stata tale da escludere ogni responsabilità del Condominio, dato il carattere imprevedibile della medesima. A fronte di simile motivazione, le censure affermano la necessità di fare applicazione, nella specie, delle regole di cui all'articolo 2051 cod. civ., ribadiscono la presenza di una presunta sostanza scivolosa sulle scale ed insistono nell'affermazione della responsabilità del Condominio tutto ciò senza in effetti censurare la ratto decidendi della sentenza impugnata e senza considerare che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, anche l'applicazione delle regole di cui all'articolo 2051 cod. civ. presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno sentenza 5 febbraio 2013, numero 2660 . 6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato». Motivi della decisione 1. Entrambe le parti hanno depositato una memoria alla trascritta relazione, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, precisando che le osservazioni critiche contenute nella memoria della ricorrente non valgono a superare il contenuto della relazione, risolvendosi in parte nella ripetizione di argomenti già proposti e, quanto al resto, nel tentativo di sollecitare questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito. 2. Il ricorso, pertanto, è rigettato. Come rilevato nella memoria della ricorrente, il controricorso è tardivo in quanto, a fronte della notifica del ricorso in data 29-31 ottobre 2014, il controricorso è stato notificato solo in data 4 febbraio 2015, ossia ben oltre i termini di cui all'articolo 370 cod. proc. civ. sicché tale tardività fa sì che si debba tenere conto, ai fini della liquidazione delle spese, solo della memoria di cui all'ars. 380-bis cod. proc. civ. depositata dal difensore della s.p.a. Generali Italia, che non ha partecipato all'udienza camerale. Non occorre provvedere sulle spese in ordine al Condominio di Corso S. Giovanni a Teduccio numero 486, che non ha svolto attività difensiva in questa sede. Sussistono inoltre le condizioni di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Nulla per le spese quanto al Condominio di Corso S. Giovanni a Teduccio numero 486. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.