Il Garante Privacy su diritto all’oblio, totem pubblicitari e controllo delle sim aziendali

Nella newsletter del Garante Privacy del 26 gennaio, n. 437 vengono riportate alcune decisioni dell’Autorità in merito al rispetto del diritto all’oblio online, ai rischi di monitoraggio provocati dalle webcam dei totem pubblicitari posizionati nelle stazioni ferroviarie e in tema di rispetto della riservatezza dei lavoratori nel controllo dei consumi delle sim aziendali.

Il diritto all’oblio. Il Garante Privacy si è espresso a favore della richiesta di un cittadino italiano, residente negli Stati Uniti, il quale chiedeva la deindicizzazione di numerosi url europei ed extraeuropei che rimandavano ad articoli e messaggi, pubblicati su vari siti e forum, gravemente offensivi della sua reputazione. Il Garante ha ordinato a Google di deindicizzare gli url in questione. A sostegno della sua decisione il Garante ha evidenziato che la perdurante reperibilità sul web di contenuti non corretti e inesatti avesse un impatto sproporzionatamente negativo sulla sfera privata del ricorrente. Un effetto dovuto anche alla diffusione di dati sulla salute non in linea con quanto disposto dal Codice privacy e dalle Linee guida dei Garanti europei sull’attuazione della sentenza Google Spain . Infatti, prosegue il Garante, nelle linee guida i Garanti europei individuano in particolare proprio nel trattamento dei dati sulla salute uno dei criteri da tenere in considerazione per un corretto bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto/dovere all’informazione a causa del suo maggiore impatto sulla vita privata, rispetto ai dati personali comuni . Le linee guide europee affermano che in caso di commenti spiacevoli nei confronti di un determinato soggetto o in caso di campagne denigratorie personali la deindicizzazione deve essere giudicata con maggiore favore in presenza di risultati contenenti dati che sembrano avere natura oggettiva ma che sono, in realtà, inesatti, in termini reali, soprattutto se ciò genera un’impressione inesatta, inadeguata o fuorviante rispetto alla persona interessata . Potenziali rischi di tracciamento e monitoraggio attraverso le pubblicità. I passanti che guardano le pubblicità proiettate sui totem presenti nelle principali stazioni ferroviarie italiane dovranno essere informati sulla presenza di una telecamera che analizza le loro reazioni . Questa è la decisione del Garante Privacy riportata nella newsletter del 26 gennaio 2018. A seguito di alcune segnalazioni e articoli relativi al rischio di tracciamento e monitoraggio dei viaggiatori passati davanti alle webcam presenti nei totem pubblicitari nelle stazioni, l’Autorità, istruita della questione, ha rilevato che il sistema attuale in effetti non consente il riconoscimento facciale dei passanti, né il loro monitoraggio o tracciamento, e che i dati sul gradimento della pubblicità sono inviati al sistema centrale in forma totalmente anonima . Nonostante ciò, secondo il Garante, viene comunque effettuato un trattamento dei dati personali funzionale all’analisi statistica dell’audience. Per questi motivi il Garante Privacy ha imposto alla società proprietaria dei totem di istallare un cartello che segnali la presenza delle telecamere e gli elementi essenziali relativi al trattamento dei dati effettuato. Controllo dei consumi anomali delle sim aziendali nel rispetto dalla privacy. L’Autorità Garante Privacy ha dato l’ok alla realizzazione di un sistema per il controllo dei consumi telefonici aziendali. La newsletter del 26 gennaio 2018 riporta le principali prescrizioni imposte dal Garante volte alla tutela della riservatezza dei lavoratori. In primo luogo allo scopo esclusivo di ridurre i costi aziendali e valutare l’adeguatezza del contratto sottoscritto con il fornitore dei servizi telefonici, le società del gruppo potranno trattare, per effetto del bilanciamento di interessi riconosciuto dal Garante, alcune informazioni desunte dalla fatturazione bimestrale relative alle chiamate in uscita dei dipendenti assegnatari di una o più sim aziendali . Inoltre tra le disposizioni per il rispetto della privacy emerge che le informazioni per il monitoraggio del traffico telefonico vengono trattate solo se necessarie, pertinenti e non eccedenti, o comunque se, in base alle condizioni contrattuali applicabili dal provider, comportino dei costi . Ciò in quanto in presenza di consumi anomali”, la società provvederà a rilevarne le cause e, ove necessario, evidenzierà al proprio interno l’esigenza di contenere i costi aziendali, ma i dati non potranno essere trattati a fini disciplinari .