Nel caso in cui si verifichi l’interruzione del giudizio per intervenuta fusione di una parte, ed ove il processo sia stato riassunto nei termini di legge, mediante regolare deposito di ricorso in cancelleria, il mancato rispetto del termine di notifica stabilito nel decreto di fissazione udienza non si comunica alla riassunzione, oramai perfezionatasi, imponendo solo al giudice la fissazione di un nuovo termine per la rinnovazione della notifica. Solo il mancato rispetto di tale ulteriore termine perentorio determinerà l’eventuale estinzione del giudizio
La prima sezione della Corte di Cassazione con la sentenza numero 802, depositata in cancelleria il 19 gennaio 2016, si è occupata dell’estinzione del giudizio pronunciata dai giudici di seconde cure per una presunta violazione del termine di legge ex articolo 305 c.p.c Come noto, il citato articolo, sino al 2009, fissava in sei mesi di tempo dall’evento interruttivo il termine perentorio entro cui proseguire o riassumere il processo. L’interesse della pronuncia è legata all’erronea valutazione, operata dai giudici del merito, in ordine ai due termini quello di deposito del ricorso in riassunzione e quello fissato in decreto per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza. Il fatto. La vicenda è relativa all’impugnazione di una pronuncia resa dalla Corte d’appello con cui era stata confermata la sentenza di primo grado di estinzione del giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo di pagamento di somme. Era accaduto che la Banca ingiungente, nelle more del giudizio di opposizione, si fondesse con altro istituto di credito, originando una nuova società. Tale situazione aveva determinato l’interruzione del processo, poi riassunto nei confronti del nuovo istituto di credito, su impulso degli opponenti, mediante deposito del ricorso, nel termine perentorio di sei mesi stabilito dall’allora vigente articolo 305 c.p.c Il ricorso in riassunzione ed il pedissequo provvedimento di fissazione dell’udienza erano tuttavia stati notificati oltre il termine stabilito nel medesimo decreto di fissazione udienza, e comunque scaduto il termine semestrale per la riassunzione di cui all’articolo 305 c.p.c Sulla scorta di tali accadimenti il Tribunale prima e la Corte d’appello dopo, avevano deciso, nonostante la costituzione in causa della società intimata, che fosse irrimediabilmente spirato il termine di decadenza con conseguente estinzione del giudizio. Gli opponenti proponevano così ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Gli Ermellini analizzavano la doglianza relativa alla illegittimità dell’estinzione del processo per omessa notifica del ricorso in riassunzione e del decreto nel termine fissato dal Giudice, in quanto ritenuto assorbente delle ulteriori doglianze. La differenza tra il termine di cui all’articolo 305 c.p.c. e quello fissato in decreto per la notifica. A tale proposito i Giudici di nomofilachia avevano modo di specificare, come in vicende di tal specie, verificatasi una causa d’interruzione del processo, ed in presenza di un meccanismo di riattivazione, occorra distinguere il momento del deposito del ricorso in riassunzione da quello della sua notificazione in uno con il decreto di fissazione udienza. Ciò in quanto il termine perentorio di cui all’articolo 305 c.p.c. si riferisce al solo deposito in cancelleria del ricorso in riassunzione restando quindi esso estraneo alle vicissitudini della vocatio in ius . Pertanto, una volta depositato il ricorso nel termine di legge, di sei mesi nel caso di specie essendo la vicenda anteriore al 2009, il medesimo termine non può più avere rilevanza, poiché sarà il giudice assegnatario del ricorso che, verificato il deposito dell’atto entro sei mesi dall’interruzione del processo, dovrà fissare un ulteriore scadenza allo scopo di garantire la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti della controparte. Le conseguenze della mancata notifica nel termine di cui al decreto di fissazione udienza. Conseguentemente, seguendo il ragionamento logico giuridico evidenziato, l’organo di legittimità marcava l’indipendenza del termine perentorio di riassunzione del processo, mediante deposito in cancelleria del ricorso, da quello successivo assegnato al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto. Tale che l’eventuale vizio da cui risulti colpita la notifica, per non essere stata eseguita nel termine assegnato dal giudice in decreto, non va ad incidere sulla riassunzione, in quanto già perfezionatasi. Ove infatti si verifichi una situazione di tal specie il giudice dovrà disporre la rinnovazione della notifica, applicando analogicamente l’articolo 291 c.p.c. sarà poi l’eventuale mancato rispetto di questo ulteriore termine, da intendersi come perentorio, a determinare l’eventuale estinzione del giudizio. Per questi motivi il ricorso era accolto con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello competente.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 23 settembre 2015 – 19 gennaio 2016, numero 802 Presidente Forte – Relatore De Chiara Svolgimento del processo La Corte d'appello di Bologna, respingendo il gra vame della sig.ra P.C., nonché dei sig.ri Giancarlo C. e J.H. quali genitori eser centi la responsabilità sul minore A. C., u nico erede dell'omonimo sig. A. C., ha con fermato la sentenza di primo grado con cui era stata dichiarata l'estinzione del giudizio di opposizione in trodotto dai sig.ri A. e P.C. avverso de creto ingiuntivo di pagamento della somma di £ 243.976.746 emesso nel novembre 2001 dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, su istanza della Banca Po polare di Verona Banco S. Geminiano e S. Prospero, nei confronti degli opponenti, quali fideiussori, e della ST.AR . s.r.l. La Corte ha accertato che, a seguito dell'interruzione del processo dichiarata dal Giudice Istruttore all'udienza del 7 novembre 2002 a causa del la fusione della banca opposta con la Banca Popolare di Novara, che aveva dato vita ad una nuova società deno minata Banco Popolare di Verona e Novara s.c. a r.l., gli opponenti avevano riassunto il processo nei con fronti di quest'ultima con ricorso depositato entro il termine perentorio semestrale di legge, ma notificato oltre il termine stabilito nel decreto di fissazione dell'udienza, non più prorogabile una volta sopraggiun ta la scadenza del predetto termine semestrale, e che l'avvenuta costituzione della società intimata non va leva a sanare la decadenza ormai verificatasi a carico degli opponenti. Questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazio ne articolando tre motivi di censura, cui ha resistito con controricorso la Società Gestione Crediti BP s.p.a. quale procuratrice del Banco Popolare soc. coop., ri sultante dalla fusione tra il Banco Popolare di Verona e Novara s.c. a r.l. e la Banca Popolare Italiana Banca Popolare di Lodi soc. coop. Nel giudizio di cas sazione è poi intervenuta in sostituzione della contro ricorrente, con ricorso per intervento illustrato an che con memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c., la NPL Non Performing Loans s.p.a., quale cessionaria dei cre diti vantati dal Banco Popolare soc. coop. Motivi della decisione l. Va preliminarmente dichiarato inammissibile l'intervento della N.P.L. s.p.a. alla luce della conso lidata giurisprudenza di questa Corte, che esclude l'ammissibilità dell'intervento nel giudizio di cassa zione del successore a titolo particolare nel diritto controverso v. Cass. 3336/2015, 12179/2014, 7986/2011, 11375/2010, 10215/2007, 11322/2005 v. anche Cass. Sez. Unumero 1245/2004 contra Cass. 18967/2013, isolata . 2. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'articolo 2504 bis c.c. e degli articolo 300 e 305 c.p.c., si sostiene che la nuova formulazione dell'articolo 2504 bis, cit., ha carattere interpretativo e non innovativo, onde si applica anche alle fusioni per fezionatesi, come nella specie, in data anteriore alla sua entrata in vigore. Essendo la fusione non già una vicenda estintiva, bensì meramente modificativa dell'ente, era perciò corretta la riassunzione notifi cata tempestivamente alla società incorporata, come da relata che i ricorrenti producono in questa sede. 3. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli articolo 156, comma terzo, c.p. c. e 24 Cost. osser vando che la notifica fuori termnine alla società ri sultante dalla fusione e quella tempestiva alla società preesistente consentivano di ritenere comunque raggiun to lo scopo dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 156, terzo comma, cit. 4. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli articolo 164 e 156, comma terzo, c.p.c. perché in ogni caso la nullità della notifica doveva ritenersi sanata dall'avvenuta costituzione della società risul tante dalla fusione. 5. Tali motivi vanno esaminati congiuntamente essendo connessi. Va preliminarmente negato qualsiasi pregio all'eccezione, sollevata con il controricorso, di inam missibilità dei motivi di ricorso per difetto di indi cazione del numero dell'articolo 360, primo comma, c.p.c., contrassegnante lo specifico tipo di vizio censurato. Tale indicazione, invero, è tutt'altro che indispensabile, essendo sufficiente che come nella specie sia chiaro il senso della censura svolta. Il ricorso è altresì fondato sotto l'assorbente profilo della illegittimità della declaratoria di e stinzione del processo per omessa notifica del ricorso in riassunzione tempestivamente depositato nel termine indicato dal giudice con il decreto di fissazione dell'udienza. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno già avuto occasione di chiarire, in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza, che, verificatasi una causa d'interruzione del processo, in pre senza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto destinato a realizzarsi distinguendo il mo mento della rinnovata editio actionis, da quello della vocatio in ius, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'articolo 305 c.p.c., è riferibile solo al depo sito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il cor retto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne pre scinde, rispondendo unicamente alla necessità di assi curare il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassun zione oramai perfezionatasi , ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione del la notifica medesima, in applicazione analogica dell'articolo 291 c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determi nerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combi nato disposto dello stesso articolo 291, ultimo comma, e del successivo articolo 307, 30 comma. 5. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice in dicato in dispositivo identificato in un giudice di appello non ricorrendo gli estremi di cui agli articolo 353 o 354 c.p.c. perché esamini la causa non estinta si e provveda anche sulle spese del giudizio di legit timità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione dichiara inammissibile l'intervento della N.P.L. Non Performing Loans s.p.a.