In presenza di contratti di lavoro a termine illegittimi, la successiva stipulazione di un contratto legittimo non vale ad estinguere il rapporto di lavoro venutosi a creare a seguito dell'illegittimità dei precedenti contratti a termine, in assenza di elementi che permettano di ritenere che le parti, con consapevolezza della conversione del precedente rapporto, abbiano inteso costituire un nuovo rapporto di lavoro.
Così stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro con la sentenza numero 78 depositata il 7 gennaio 2016. La vicenda. Domanda di declaratoria di nullità del termine apposto ad una serie di contratti di lavoro stipulati nella vigenza della legge numero 56 del 1987. Un lavoratore assunto da Poste Italiane con quattro contratti a termine stipulati in periodi compresi tra il 3 dicembre 1998 e il 30 giugno 2000 agiva in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro. Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’appello, decidendo il gravame proposto dal lavoratore riformava la decisione di primo grado, dichiarando la nullità dei contratti di lavoro a termine impugnati dal lavoratore e conseguentemente dichiarando che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal primo contratto 3 dicembre 1998 fino al 1 maggio 2002, poiché in epoca successiva il lavoratore stesso aveva stipulato altri due contratti di lavoro a termine per i periodi 2 maggio 2002 – 30 giugno 2002 e 2 ottobre 2002 – 31 dicembre 2002, da ritenersi validi ed operanti, in quanto non fatti oggetto di impugnazione. Ricorrevano allora in Cassazione sia Poste Italiane che il lavoratore per la riforma della decisione della Corte d’appello. L’apposizione del termine secondo la legge numero 56 del 1987. La vicenda in esame riguarda la legittimità del termine apposto ad una serie di contratti di lavoro stipulati nella vigenza della legge 28 febbraio 1987 numero 56. L’articolo 23 della citata legge disponeva che «L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 1 della l. 18 aprile 1962, numero 230, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè all'articolo 8- bis del d.l. 29 gennaio 1983, numero 17, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 marzo 1983, numero 79, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato». Per quanto qui rileva, la contrattazione collettiva aveva posto un limite temporale alla situazione straordinaria di riassetto aziendale, consentendo la stipula di contratti a termine fino al 30 aprile 1998. Violato il limite temporale e dunque illegittimità del termine. Il ricorso proposto da Poste Italiane viene ritenuto infondato dalla Cassazione. La Corte di merito, nella sentenza impugnata, ha correttamente evidenziato l’inosservanza del limite temporale fissato dalla contrattazione collettiva e ciò è sufficiente a determinare la nullità della clausola di apposizione del termine, senza necessità di ulteriore analisi circa la sussistenza o meno di specifiche esigenze aziendali. È esclusa la novazione del rapporto anche in presenza di contratti a termine successivi. Fondato invece il ricorso proposto dal lavoratore. La Corte d’appello ha ritenuto che la stipula di due successivi contratti a termine non specificamente contestati dal lavoratore abbia di fatto novato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato instauratosi a seguito dell’accertata illegittimità di precedenti contratti a termine. Ma il Supremo Collegio non condivide tale interpretazione. Affinchè possa parlarsi di novazione oggettiva occorre la presenza degli elementi caratterizzanti tale modalità di modifica del rapporto giuridico in essere, cioè l'animus novandi , consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi , inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. Oltre agli ulteriori elementi essenziali costituiti dai soggetti e dalla causa. L'esistenza di tali specifici elementi deve essere in concreto verificata dal giudice del merito, con un accertamento di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità solamente se è conforme alle disposizioni contenute negli articolo 1230, commi 1 e 2, e 1231 c.c., e se risulta congruamente motivato. Nello specifico i giudici d’appello non hanno effettuato tale indagine di merito. Ma la successiva stipulazione di un contratto a termine legittimo non vale ad estinguere il rapporto di lavoro venutosi a creare a seguito dell'illegittimità dei precedenti contratti a termine, in assenza di elementi che permettano di ritenere che le parti, con consapevolezza della conversione del precedente rapporto, abbiano inteso costituire un nuovo rapporto di lavoro. L’assenza del predetto accertamento di fatto rende viziata la decisione della Corte di merito, con conseguente accoglimento del ricorso proposto e rinvio ad altra corte per la decisione in conformità ai principi di diritto dettati dal Supremo Collegio.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 29 ottobre 2015 – 7 gennaio 2016, numero 78 Presidente Roselli – Relatore Venuti Svolgimento del processo La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 12 marzo 2009, in riforma della pronuncia di rigetto di primo grado, dichiarava, per quanto ancora rileva in questa sede, la nullità dei primi quattro contratti a termine stipulati da Poste Italiane s.p.a. con N.V. , rispettivamente nei periodi 3 dicembre 1998 - 30 gennaio 1999, 3 maggio 1999 - 31 maggio 1999, 2 novembre 1999-31 gennaio 2000, 17 maggio 2000 - 30 giugno 2000, ai sensi dell’articolo 8 CCNL dei dipendenti postali del 26 novembre 1994, come integrato dall'accordo del 25 settembre 1997, per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso e in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi ed in attesa dell'attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane . Dichiarava altresì che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla stipula del primo contratto e fino al 1 maggio 2002, posto che le parti nei periodi 2 maggio 2002 - 30 giugno 2002 e 2 ottobre 2002 - 31 dicembre 2002, avevano stipulato altri due contratti, non impugnati dal lavoratore. La stipula di tale contratti, ad avviso della Corte territoriale, incideva sulla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, atteso che dimostrava la volontà dei contraenti di costituire un nuovo rapporto a termine, previa risoluzione di quello a tempo indeterminato, con conseguente novazione del rapporto. E poiché il lavoratore aveva costituito in mora il datore di lavoro con atto del 15 dicembre 2002, quando già era stato costituito il nuovo rapporto di lavoro, nulla gli era dovuto a titolo di risarcimento del danno. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorsi autonomi sia il lavoratore che Poste Italiane, sulle base rispettivamente di due motivi e quattro motivi. Il lavoratore ha altresì depositato memoria ex articolo 378 cod. proc. civ Motivi della decisione 1. Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la stessa sentenza articolo 335 cod. proc. civ. . Quello successivo, proposto da Poste, va peraltro considerato quale ricorso incidentale cfr., fra le altre, Cass. numero 11602/02 Cass. 4789/01 . 2. Con il primo motivo del ricorso principale, il lavoratore, denunciando motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deduce che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che l'avvenuta stipula di altri due contratti a termine, dopo quelli dichiarati illegittimi dalla Corte di merito, abbia comportato la novazione del rapporto a tempo indeterminato in rapporto a tempo determinato per effetto della mancata impugnazione di detti due contratti. Ed infatti nei casi di plurime assunzioni a tempo determinato, la nullità del termine apposto alla prima assunzione con conseguente trasformazione del rapporto a tempo indeterminato comporta il travolgimento delle clausole di durata apposte a tutti i successivi contratti. Peraltro, aggiunge il ricorrente, che non vi fosse da parte sua la volontà di novare il rapporto, è confermato dal fatto che egli, nell'impugnare i contratti poi dichiarati illegittimi, aveva fatto espressa riserva di agire, separatamente, anche per i contratti successivi. Senza contare che era del tutto illogico e implausibile che esso ricorrente avesse inteso novare mi rapporto a tempo indeterminato con uno a tempo determinato. 3. Con il secondo motivo, il ricorrente principale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 1230 cod. civ., lamenta che la Corte di merito, in assenza dei presupposti previsti da tale disposizione e nonostante la mancanza di ogni allegazione al riguardo da parte del datore di lavoro, abbia affermato che vi fosse stata l'intenzione delle parti di sostituire ad un rapporto a tempo indeterminato uno a tempo determinato. 4. Con il primo, il terzo indicato quale quarto e il quarto motivo indicato quale quinto del ricorso incidentale, denunciando violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di norme di diritto e di accordi collettivi, nonché omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la società Poste Italiane critica la sentenza impugnata per avere ritenuto illegittimi i contratti, sul rilievo che essi erano stati stipulati oltre il limite temporale del 30 aprile 1998. Rileva che, in virtù della delega conferita dal legislatore con la legge numero 56 del 1987, articolo 23, l'autonomia sindacale non incontra limiti ed ostacoli di sorta nella tipologia dei contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione. Alla data di assunzione del N. permanevano le esigenze legittimanti la stipula dei contratti a termine ai sensi dell'accordo del 25 settembre 1997 e non era scaduto il termine finale di efficacia di tale accordo, come era dimostrato dai successivi accordi, aventi natura ricognitiva del processo di ristrutturazione di Poste ancora in corso. Non ricorreva quindi il limite temporale del 30 aprile 1998 ravvisato dalla sentenza impugnata. 5. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 23 L. numero 56 del 1987 e 1362 e seguenti cod. civ. nonché contraddittoria e omessa pronuncia in ordine ad un punto decisivo della controversia. Il motivo è così sintetizzato nel quesito di diritto ex articolo 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis Dica la Ecc.ma Corte di Cassazione se costituisca violazione dell'articolo 23 L. 56/87 nonché degli articolo 1362 e ss. c.c., ovvero violazione dell'articolo 8 del CCNL 26.11.1994 così come integrato dall'accordo sindacale del 25.9.1997, aver subordinato la legittimità del contratto a termine in oggetto alla dimostrazione della sussistenza del nesso eziologico tra l'assunzione del singolo lavoratore e le esigenze dedotte in contratto, anche con riferimento allo specifico ufficio di applicazione . 6. L'esame del ricorso incidentale della società deve precedere, sotto il profilo logico-giuridico, quello del ricorso principale. Il primo, il terzo e il quarto motivo di detto ricorso incidentale, che per ragioni di connessione vanno trattati congiuntamente, non sono fondati. La Corte di merito ha ritenuto illegittimi i contratti in questione, sul rilievo che essi sono stati stipulati oltre il limite temporale del 30 aprile 1998. Tale assunto va condiviso. Questa Corte, in controversie analoghe alla presente, ha più volte affermato, con riguardo alla disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. numero 368 del 2001, che l'attribuzione alla contrattazione collettiva, ex articolo 23 della legge numero 56 del 1987, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. numero 230 del 1962, discende dall'intento del legislatore di considerare l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti con l'unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all'autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato v. Cass. 4 agosto 2008 numero 21063 Cass. 20 aprile 2006 numero 9245 Cass. 7 marzo 2005 numero 4862 Cass. 26 luglio 2004 numero 14011 . Si tratta di una sorta di delega in bianco a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatali, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato cfr. Cass. 4 agosto 2008 numero 21062 Cass. 23 agosto 2006 numero 18378 . In tale situazione, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine Cass. 23 agosto 2006 numero 18383 Cass. 14 aprile 2005 numero 7745 Cass. 14 febbraio 2004 numero 2866 da ultimo Cass. 18 marzo 2011 numero 6294 . È stato altresì ripetutamente affermato che, in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l'accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell'articolo 8 del CCNL 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell'ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998. Ne consegue che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo tale data, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi in contratti a tempo indeterminato, in forza dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, numero 230 v., fra le altre, Cass. numero 20608/07 Cass. numero 7979/08 Cass. numero 28450/08 Cass. numero 24281/11 Cass. numero 3056/12 Cass. numero 3042/14 . Infine, non è stata attribuita da questa Corte alcuna rilevanza all'accordo del 18 gennaio 2001, in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell'ultima proroga, e cioè quando il diritto del lavoratore si era già definitivamente perfezionato. Ed infatti, anche ad ammettere che le parti fossero mosse dall'intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni effettuate senza la copertura dell'accordo del 25 settembre 1997 scaduto in forza delle convenzioni attuative , si dovrebbe, comunque, richiamare la regola dell'indisponibilità dei diritti dei lavoratori già acquisiti, con la conseguente esclusione per le parti stipulanti del potere, anche mediante lo strumento dell'interpretazione autentica previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D. Lgs. numero 165 del 2001 , di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita cfr. Cass. 12 marzo 2004 numero 5141 Cass. 28 novembre 2008 numero 28450 Cass. 16 novembre 2010 numero 23120 . Alla stregua di tutto quanto precede, i motivi in esame devono essere rigettati. 7. Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile. Esso, infatti muove da un presupposto erroneo, e cioè che la Corte di merito abbia subordinato la legittimità del contratto a termine in oggetto rectius dei contratti a termine alla dimostrazione della sussistenza del nesso eziologico tra l'assunzione del singolo lavoratore e le esigenze dedotte in contratto, anche con riferimento allo specifico ufficio di applicazione . In realtà, la Corte di merito ha ritenuto illegittimi i quattro contratti in esame perché stipulati oltre il limite temporale del 30 aprile 1998, e non già — diversamente da quanto sostiene la ricorrente — per mancanza del nesso eziologico tra l'assunzione del lavoratore e le ragioni indicate nei contratti. Ha viceversa ritenuto il giudice d'appello che fosse necessaria una correlazione , ai fini della legittimità del termine, tra dette ragioni e quelle specifiche dell'assunzione di un determinato lavoratore, proprio in quel luogo, in quel tempo, in quel settore per lo svolgimento di specifiche mansioni , per il contratto relativo al periodo 8 ottobre 2001 - 31 gennaio 2002, non oggetto della declaratoria di nullità cfr. dispositivo . 8. Il ricorso principale, i cui motivi vanno trattati congiuntamente perché connessi, è fondato. La novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l’ animus novandi , consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l’ aliquid novi , inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto cfr., in questi termini, Cass. numero 17328/12 Cass. numero 14712/15 . Nella specie, la Corte di merito non ha verificato l'esistenza di tali specifici elementi, limitandosi ad affermare che la stipula di due contratti a termine, dopo quelli dichiarati illegittimi, rivelava in modo concludente la volontà dei contraenti di risolvere il precedente rapporto a tempo indeterminato e di costituire un nuovo rapporto a termine , ed escludendo il risarcimento del danno per essere intervenuto l'atto di costituzione in mora dopo la novazione del rapporto. La sentenza impugnata deve pertanto sul punto essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale, nel procedere a nuovo esame, applicherà il principio di diritto sopra enunciato. Il giudice del rinvio provvederà altresì sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.