Il marito non versa il mantenimento, la moglie incassa dal datore di lavoro

Vittoria per una donna, assistita dall’avvocato Emanuela Astolfi associazione Avvocato del cittadino . I Giudici capitolini hanno ordinato all’azienda di cui è dipendente l’uomo di trattenere dalla ‘busta paga’ la somma prevista come mantenimento per le figlie della coppia separata e versarla direttamente alla donna.

Non c'è via di scampo per il marito che ‘dimentica’ di versare alla consorte l’assegno fissato dai giudici in sede di separazione della coppia. Alla donna rimane difatti a disposizione uno strumento micidiale chiedere al magistrato di ordinare al datore di lavoro del coniuge di trattenere dalla retribuzione dell’uomo la cifra prevista come mantenimento per versarla direttamente a lei Tribunale civile di Roma, ordinanza numero 21335/18, sez. Prima depositata il 22 agosto . Adempimento. Netta la visione tracciata dai Giudici di Roma, i quali hanno preso atto delle ‘dimenticanze’ dell’uomo, che per mesi non ha versato alla moglie il previsto «assegno di mantenimento per le due figlie», e lo hanno ‘punito’ scavalcandolo completamente, e ordinando al suo datore di lavoro di «corrispondere alla donna la somma di 700 euro mensili», da prelevare direttamente dalla sua ‘busta paga’. Vittoria piena, quindi, per la moglie che – rappresentata dall’avvocato Emanuela Astolfi, fondatrice dell’associazione Avvocato del cittadino – ha visto riconosciute le difficoltà da lei incontrate a causa della poca attenzione mostrata dal coniuge. I Giudici del Tribunale di Roma hanno accolto la linea proposta dall’avvocato Astolfi, rilevando che, «nonostante la manifestazione di disponibilità verso la moglie di far fronte puntualmente all’obbligo di corrisponderle l’assegno di mantenimento per le figlie, fissato in sede di separazione, e di sanare il pregresso debito per l’identico titolo», l’uomo «non vi ha provveduto», e tale elemento è stato ritenuto sufficiente per «imporre al datore di lavoro del marito l’adempimento diretto a favore della donna». Soddisfatta, ovviamente, anche la legale della donna. Ella tempo addietro «si è rivolta alla nostra associazione perché disperata e frustrata dai continui inadempimenti del marito, che, mensilmente, ometteva di versarle 700 euro per il mantenimento delle figlie», racconta Emanuela Astolfi, e ora «può ottenere puntualmente quei soldi, ‘scavalcando’ il marito inadempiente». La vittoria professionale è anche una vittoria umana, poiché «finalmente ogni mese la signora non dovrà più scontrarsi con l’inerzia e la noncuranza del marito e potrà così garantire alle sue figlie il congruo mantenimento stabilito nell’accordo di separazione». Decisiva l’applicazione del principio fissato dall’articolo 156 c.c., che, sottolinea la Astolfi, offre la possibilità di «superare liti continue ogni mese» e «chiedere che sia direttamente il datore di lavoro o l’ente di previdenza, se il coniuge è in pensione a pagare quanto stabilito nelle condizioni della separazione».

Tribunale di Roma, sez. I Civile, ordinanza 26 luglio – 22 agosto 2018 Presidente Vitalone Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6853/2017 visti gli atti del procedimento e l’esito della comparizione delle parti rilevato che il omissis nonostante la manifestazione di disponibilità verso la moglie di far fronte puntualmente all’obbligo di corrisponderle l’assegno di mantenimento per le figlie, fissato in sede di separazione, e di sanare il pregresso debito per l’identico titolo, sino all’ultima udienza non vi aveva provveduto e ciò comporta l’integrarsi della necessità di imporre al datore di lavoro di costui l’adempimento diretto a favore dell’avente diritto rilevato che la richiesta di ottenere il pagamento di somme arretrate non può essere affrontata in un procedimento di volontaria giurisdizione rilevato che per tale parziale inammissibilità della domanda le spese del presente procedimento rimangono compensate PQM Visto l’articolo 156, 6°, c.c. Ordina alla omissis s.r.l. sita in Roma di corrispondere dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento ad omissis la somma di € 700,00 mensili da trattenere sulla retribuzione del proprio dipendente omissis . Spese compensate.